Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-292/23

Order of the General Court (First Chamber) of 3 July 2024. — United Company Rusal MKPAO (UC Rusal) v Council of the European Union. — Action for annulment – Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds and economic resources – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Reference to the applicant’s name in the grounds for including another person’s name on the list – No act adversely affecting the applicant – Inadmissibility. — Case T-292/23

Giurisprudenza europea62023TO0292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto l’azione di UC Rusal contro vari atti del Consiglio in materia di sanzioni contro la Russia, nella parte in cui tali atti indicavano che Oleg Deripaska era proprietario della società. Secondo il Tribunale, quella menzione era solo parte della motivazione della designazione di Deripaska e non un atto che producesse effetti giuridici diretti sulla società. È stato inoltre escluso che il Tribunale potesse pronunciarsi su una richiesta meramente astratta di principio.

Ricorso di annullamento contro atti restrittivi UE: la menzione di UC Rusal nelle motivazioni della sanzione inflitta a Oleg Deripaska non costituisce un atto lesivo impugnabile nei suoi confronti.

La questione giuridica

Se UC Rusal fosse legittimata a chiedere l’annullamento parziale degli atti restrittivi nella parte in cui, nelle motivazioni della designazione di Oleg Deripaska, si afferma che essa è di sua proprietà; in particolare, se tale menzione produca effetti giuridici diretti e lesivi nei confronti della società, oppure se si tratti di un mero elemento motivazionale privo di autonoma portata lesiva. Inoltre, se la domanda subordinata, volta a ottenere una dichiarazione astratta sul valore della menzione, rientri nella competenza del Tribunale.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di UC Rusal perché la semplice menzione della società nelle motivazioni che giustificano il mantenimento in lista di Oleg Deripaska non costituisce, di per sé, un atto che produca effetti giuridici vincolanti e lesivi nei suoi confronti. Solo la parte dispositiva degli atti che include o mantiene una persona in lista è idonea a produrre effetti giuridici ai sensi dell’articolo 263 TFUE; le indicazioni contenute nei considerando o nelle motivazioni, ancorché possano incidere di fatto sui rapporti commerciali o indurre autorità nazionali e operatori a valutazioni prudenziali, non equivalgono a una decisione di designazione della società e non obbligano automaticamente al congelamento dei suoi beni.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articolo 29 TUE
  • articolo 215 TFUE
  • Decisione 2014/145/CFSP
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Decisione (CFSP) 2022/329
  • Regolamento (UE) 2022/330
  • Decisione (CFSP) 2022/582
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581
  • Decisione (CFSP) 2022/1530
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
  • Decisione (CFSP) 2023/572
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571
  • Decisione (CFSP) 2023/1767
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
  • Decisione (CFSP) 2024/847
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849
  • articoli 126, 130 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Menzione di UC Rusal nelle motivazioni della designazione di Oleg Deripaska

Si tratta di un’ordinanza del Tribunale in un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da UC Rusal contro diversi atti del Consiglio relativi alle misure restrittive adottate in relazione alle azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La società contestava solo la parte degli atti in cui, nelle ragioni addotte per mantenere Oleg Deripaska in lista, si affermava che egli fosse il proprietario di UC Rusal.

Fatti e quadro normativo

Il Tribunale ricorda che il regime sanzionatorio discende dalla Decisione 2014/145/CFSP e dal Regolamento (UE) n. 269/2014, adottati rispettivamente ai sensi dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215 TFUE. Dopo gli eventi del 2022, il Consiglio ha ampliato i criteri di designazione con la Decisione (CFSP) 2022/329 e il Regolamento (UE) 2022/330, includendo tra i destinatari delle misure anche i "leading businesspersons" operanti in settori che forniscono una fonte significativa di entrate al governo russo, nonché le persone ad essi associate.

Nel 2022 e nel 2023 il Consiglio ha inserito e poi mantenuto Oleg Deripaska nelle liste, aggiornando più volte le motivazioni della sua designazione. In tali motivazioni compariva il riferimento a UC Rusal come società di cui Deripaska sarebbe proprietario. Nel 2024 il Consiglio ha ulteriormente prorogato le misure con la Decisione (CFSP) 2024/847 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849.

Domande e argomentazioni della ricorrente

UC Rusal chiedeva, in via principale, l’annullamento parziale degli atti nella parte in cui affermavano che essa era di proprietà di Deripaska. In via subordinata, domandava una dichiarazione interpretativa secondo cui tale riferimento non imporrebbe agli operatori economici dell’Unione né alle autorità nazionali l’obbligo di considerarla automaticamente controllata da Deripaska.

La società sosteneva di essere individualmente e direttamente incisa perché la menzione nelle motivazioni avrebbe indotto autorità e operatori a trattarla come soggetto soggetto a misure restrittive, con conseguenze pratiche quali enhanced due diligence, congelamento di beni a livello nazionale e cessazione di rapporti contrattuali.

Eccezione del Consiglio e valutazione del Tribunale

Il Consiglio ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che UC Rusal non era destinataria di alcuna designazione e che la menzione del suo nome era contenuta soltanto nella motivazione relativa alla listing di Deripaska. Il Tribunale accoglie l’eccezione su due piani.

Anzitutto, ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata, perché il giudice dell’Unione non può pronunciarsi con una dichiarazione astratta o di principio, mancando un rimedio volto a ottenere una presa di posizione generale.

Quanto alla domanda principale, il Tribunale ribadisce che, ai fini dell’articolo 263 TFUE, solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti e incidono sugli interessi del ricorrente possono essere impugnati. Nel caso di specie, UC Rusal non era inserita nelle liste restrittive: il suo nome compariva soltanto nella motivazione della designazione di Deripaska. Tali indicazioni servono esclusivamente a giustificare la permanenza in lista della persona fisica designata e non definiscono, da sole, una posizione giuridicamente vincolante nei confronti della società.

Il Tribunale aggiunge che gli effetti restrittivi verso eventuali società possedute, detenute o controllate da una persona designata derivano direttamente dall’articolo 2 della Decisione 2014/145, come modificata, e dall’articolo 2 del Regolamento n. 269/2014, non dalla mera menzione nella motivazione. È poi compito delle autorità nazionali o degli operatori economici verificare, in concreto, se una società rientri nel perimetro delle misure; la sola indicazione contenuta nei motivi della designazione non impone automaticamente tale qualificazione.

Effetti pratici e irrilevanza ai fini dell’ammissibilità

Il Tribunale esamina anche gli argomenti relativi alle conseguenze fattuali: il presunto congelamento di attività in Italia e la cessazione di rapporti contrattuali da parte di alcuni operatori. Ritiene però che tali effetti non siano giuridicamente imputabili alle frasi contestate. Nel primo caso, il congelamento era stato adottato in relazione alla prima iscrizione di Deripaska nelle liste, non alle successive menzioni di UC Rusal; nel secondo caso, la decisione di alcuni partner commerciali di interrompere i rapporti non basta a trasformare una motivazione di un atto in una misura lesiva impugnabile.

Dispositivo e spese

Il Tribunale conclude che il ricorso deve essere dichiarato in parte proposto davanti a un giudice chiaramente privo di competenza sulla domanda subordinata e in parte irricevibile per assenza di un atto impugnabile. La domanda di annullamento è quindi respinta integralmente e UC Rusal è condannata alle spese, conformemente alla richiesta del Consiglio.

Principio affermato

La semplice menzione di una società nelle ragioni addotte per la designazione di un’altra persona soggetta a misure restrittive non costituisce, in assenza di iscrizione della società nelle liste, un atto autonomamente lesivo e impugnabile. Per impugnare ex articolo 263 TFUE è necessario un effetto giuridico vincolante e distinto sulla posizione del ricorrente, non essendo sufficiente un pregiudizio economico indiretto o di fatto.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunelegittimazione all’impugnazioneammissibilità del ricorsofreeze dei fondi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.