Tribunale, Sentenza T-667/22
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 luglio 2024. — SBM Développement SAS contro Commissione europea. — Biocidi – Autorizzazione in base al riconoscimento reciproco – Biocida Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant – Decisione della Commissione relativa ad obiezioni irrisolte – Articoli 35, 36 e 48 del regolamento (UE) n. 528/2012 – Revoca o modifica delle autorizzazioni all’immissione in commercio – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Ricevibilità – Condizioni per la concessione di un’autorizzazione – Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 – Articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 528/2012 – Competenza della Commissione – Nozione di “autorizzazione nazionale” – Nozione di “Stato membro di riferimento” – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità. — Causa T-667/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso della SBM Développement contro la decisione della Commissione che, nell’ambito della procedura di obiezioni irrisolte del regolamento sui biocidi, ha ritenuto che il biocida a base di alfa-cloralosio non soddisfacesse pienamente le condizioni di autorizzazione. La Corte ha riconosciuto la ricevibilità del ricorso, ma ha confermato nel merito la correttezza dell’interpretazione della Commissione sugli articoli 19, 35, 36 e 48 del regolamento n. 528/2012. Ha inoltre escluso errori manifesti, violazioni procedurali decisive e lesioni dei principi generali invocati dalla ricorrente.
Ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione sulle obiezioni irrisolte relative all’autorizzazione reciproca di un biocida a base di alfa-cloralosio: ricevibilità del ricorso e legittimità dell’applicazione degli articoli 19, 35, 36, 48 e 51 del regolamento (UE) n. 528/2012.
La questione giuridica
Se la decisione di esecuzione della Commissione fosse impugnabile dalla titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE per incidenza diretta e individuale; se la Commissione avesse correttamente interpretato e applicato gli articoli 48, paragrafo 1, e 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato con gli articoli 35 e 36; se la mancata adozione degli atti di esecuzione ex articolo 51 e gli orientamenti amministrativi incidessero sulla legittimità della decisione; e se la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione, violato il principio di proporzionalità, la certezza del diritto, il legittimo affidamento e la libertà d’impresa.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che il titolare di autorizzazioni nazionali di un biocida è legittimato ad impugnare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, la decisione della Commissione che, risolvendo obiezioni irrisolte nel quadro del regolamento n. 528/2012, modifica il regime applicabile al prodotto e impone agli Stati membri un riesame delle autorizzazioni, poiché tale decisione produce effetti diretti e individuali sulla sua situazione giuridica. Nel merito, ha ritenuto che l’articolo 48 del regolamento consenta a qualsiasi autorità competente che abbia rilasciato un’autorizzazione nazionale, anche nell’ambito del riconoscimento reciproco, di revocare o modificare tale autorizzazione; che, in caso di disaccordo, la procedura degli articoli 35 e 36 si applichi mutatis mutandis senza riservare il ruolo di informare la Commissione al solo Stato membro di riferimento originario; che la mancata adozione degli atti di esecuzione ex articolo 51 non inficia la validità della decisione impugnata; e che la Commissione non ha commesso errori manifesti di valutazione né violato proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento o libertà d’impresa, avendo adeguatamente fondato la decisione su dati scientifici relativi a casi di avvelenamento secondario in cani e gatti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Regolamento (UE) n. 528/2012
- Articoli 19, 32, 33, 35, 36, 37, 47, 48, 49 e 51 del regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 98/8/CE
- Direttiva 2009/93/CE
Biocidi – autorizzazione in base al riconoscimento reciproco – decisione della Commissione sulle obiezioni irrisolte
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto dalla titolare di autorizzazioni nazionali di un biocida a base di alfa-cloralosio contro la decisione di esecuzione (UE) 2022/1388 della Commissione. La controversia nasce nel contesto del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare delle procedure di riconoscimento reciproco e del meccanismo di risoluzione delle obiezioni tra Stati membri.
Fatti e procedimento amministrativo
La SBM Développement SAS commercializzava in diversi Stati membri un biocida per rodenticidi contenente alfa-cloralosio, principio attivo approvato a livello UE e già iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE mediante la direttiva 2009/93/CE. Dopo il rilascio di autorizzazioni in via di riconoscimento reciproco in Francia e Svezia, tali Stati modificarono nel 2019 le condizioni di autorizzazione in ragione di segnalazioni di avvelenamento primario nei cani e secondario nei gatti.
Successivamente, Danimarca e Germania sollevarono obiezioni nel gruppo di coordinamento ai sensi dell’articolo 35 del regolamento n. 528/2012; non essendo stato raggiunto un accordo, Francia e Svezia trasmisero alla Commissione le obiezioni irrisolte ai sensi dell’articolo 36. La Commissione adottò quindi la decisione impugnata, ritenendo che il biocida non soddisfacesse pienamente l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), e che potesse essere autorizzato solo negli Stati membri in cui il mancato rilascio dell’autorizzazione comporti un impatto negativo sproporzionato rispetto ai rischi, con adeguate misure di mitigazione del rischio.
Ricevibilità del ricorso
La Commissione sosteneva l’irricevibilità del ricorso per difetto di incidenza diretta e individuale. Il Tribunale ha invece affermato che la decisione, pur rivolta agli Stati membri, produceva effetti diretti sulla situazione giuridica della ricorrente perché:
- invalidava la precedente constatazione di conformità del biocida all’articolo 19;
- imponeva agli Stati membri interessati di riesaminare le autorizzazioni entro 30 giorni;
- modificava il regime di riconoscimento reciproco applicabile al prodotto.
Il Tribunale ha inoltre riconosciuto l’incidenza individuale, poiché la ricorrente era espressamente menzionata nella decisione, era titolare delle autorizzazioni interessate e aveva partecipato al procedimento dinanzi al gruppo di coordinamento. Ne è derivato che il ricorso era ricevibile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, seconda parte, TFUE.
Primo motivo: interpretazione dell’articolo 48 del regolamento n. 528/2012
La ricorrente sosteneva che solo lo Stato membro di riferimento potesse revocare o modificare un’autorizzazione ottenuta tramite riconoscimento reciproco. Il Tribunale ha respinto tale tesi.
Ha chiarito che l’articolo 48, paragrafo 1, consente all’autorità competente di uno Stato membro di revocare o modificare "un’autorizzazione da essa rilasciata", senza limitazione allo Stato membro di riferimento. La nozione di "autorizzazione" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera o), e quella di "autorizzazione nazionale" di cui alla lettera m) non escludono le autorizzazioni rilasciate nell’ambito del riconoscimento reciproco.
Secondo il Tribunale, una limitazione allo Stato membro di riferimento sarebbe incompatibile con:
- il tenore testuale del regolamento;
- il contesto sistematico, in particolare gli articoli 47 e 49;
- la finalità di tutela della salute umana, della salute animale e dell’ambiente;
- il principio di precauzione.
Ha quindi escluso anche la violazione della certezza del diritto e del legittimo affidamento, rilevando che l’interpretazione corretta del regolamento emergeva con sufficiente chiarezza dal testo e dal contesto normativo.
Secondo motivo: applicazione mutatis mutandis degli articoli 35 e 36 e competenza della Commissione
La ricorrente contestava il fatto che, ai fini dell’articolo 48, paragrafo 3, la Commissione avesse applicato mutatis mutandis gli articoli 35 e 36 senza riservare allo Stato membro di riferimento originario il ruolo di informare la Commissione.
Il Tribunale ha rilevato che il rinvio mutatis mutandis opera in un contesto diverso da quello del rilascio iniziale: qui si tratta della revoca o modifica di un’autorizzazione già esistente. In tale contesto, lo Stato che ha adottato la revoca o modifica è quello che meglio conosce gli elementi tecnici e scientifici rilevanti ed è quindi legittimato a comunicare il disaccordo alla Commissione.
Anche a voler qualificare la comunicazione come irregolare, il Tribunale ha osservato che si tratterebbe di una mera irregolarità procedurale, non idonea ad incidere sul contenuto della decisione impugnata. Ha inoltre confermato che la Commissione era competente ad adottare la decisione sulle obiezioni irrisolte una volta decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 35, paragrafo 3.
Terzo motivo: articolo 51 del regolamento, orientamenti amministrativi e interpretazione vincolante
La ricorrente lamentava la mancata adozione, da parte della Commissione, degli atti di esecuzione previsti dall’articolo 51 del regolamento n. 528/2012, nonché l’adozione di orientamenti amministrativi e pareri interpretativi ad hoc.
Il Tribunale ha osservato che la validità della decisione impugnata va valutata sulla base delle norme direttamente applicabili del regolamento. La mancata adozione degli atti di esecuzione ex articolo 51 può eventualmente costituire un problema autonomo, ma non rende illegittima la decisione adottata ai sensi degli articoli 35, 36 e 48.
Quanto agli orientamenti amministrativi, il Tribunale ha rilevato che i documenti richiamati non costituivano posizioni vincolanti della Commissione e che solo la Corte di giustizia può fornire un’interpretazione autentica del diritto dell’Unione. Il motivo è stato quindi respinto.
Quarto motivo: errore manifesto di valutazione, proporzionalità e libertà d’impresa
La ricorrente contestava la base scientifica della decisione, sostenendo che i dati richiamati riguardassero il principio attivo alfa-cloralosio e non il biocida specifico, e che il rischio fosse già stato valutato come accettabile nella fase di approvazione della sostanza attiva. Invocava altresì la mancata consultazione dell’ECHA, la violazione del principio di proporzionalità e della libertà d’impresa.
Il Tribunale ha ricordato che, in materia di biocidi, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità su valutazioni scientifiche e tecniche complesse, e che il controllo giurisdizionale è limitato all’errore manifesto, allo sviamento di potere o all’eccesso manifesto di potere.
Sulla base dei dati prodotti dagli Stati membri, il Tribunale ha ritenuto non plausibile la critica della ricorrente. In particolare, ha valorizzato:
- i rapporti di cliniche veterinarie svedesi;
- lo studio scientifico pubblicato nel 2021;
- i pareri delle autorità alimentari e veterinarie finlandesi.
Ha osservato che tali elementi descrivevano casi significativi di avvelenamento secondario nei gatti, verificatisi nonostante le misure di mitigazione già previste. Ha inoltre sottolineato che i rischi possono evolvere nel tempo per effetto del progresso scientifico e di nuove evidenze, sicché il precedente esito della procedura di approvazione della sostanza attiva non impediva un riesame più severo alla luce di dati successivi.
Quanto alla consultazione dell’ECHA, il Tribunale ha affermato che l’articolo 36, paragrafo 2, la prevede come mera facoltà della Commissione, non come obbligo. Il motivo relativo alla mancata comunicazione di dati scientifici è stato dichiarato irricevibile perché sollevato solo in replica.
Il Tribunale ha infine escluso la violazione del principio di proporzionalità, poiché la decisione lasciava agli Stati membri un margine per valutare, in concreto, se l’autorizzazione potesse essere mantenuta con misure di mitigazione adeguate. Non vi era quindi una misura manifestamente inidonea. Di conseguenza, sono stati respinti anche i profili relativi alla certezza del diritto, al legittimo affidamento e alla libertà d’impresa.
Decisione
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. La SBM Développement SAS è stata condannata alle spese, mentre la Repubblica di Finlandia ha sopportato le proprie spese in quanto interveniente.
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