Tribunale, Sentenza T-345/23
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 3 July 2024. — AC Marca Brands, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark SANITIEN – Earlier EU figurative and word marks SANYTOL – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Increased distinctiveness of earlier marks. — Case T-345/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto l’opposizione contro la domanda di marchio UE SANITIEN. Ha ritenuto che la commissione avesse sottovalutato la somiglianza tra SANITIEN e SANYTOL e che, tenuto conto dell’identità dei prodotti/servizi assunti come identici e della reputazione dei marchi anteriori, non fosse possibile escludere il rischio di confusione. La censura relativa all’articolo 8, paragrafo 5, non è stata esaminata perché il primo motivo è stato accolto e ciò è bastato per annullare la decisione.
Opposizione al marchio UE SANITIEN: la Corte annulla il rigetto dell’opposizione e riconosce che, in presenza di segni mediamente simili e di marchi anteriori rafforzati dall’uso/reputazione, non poteva escludersi il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso abbia errato nel ritenere insussistente il rischio di confusione tra il segno richiesto SANITIEN e i marchi anteriori SANYTOL, in particolare: nella valutazione della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni; nel peso da attribuire al carattere distintivo ridotto degli elementi iniziali comuni; nell’applicazione del principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni, identità dei prodotti/servizi e distintività rafforzata dei marchi anteriori; e, in via conseguente, nell’escludere anche la tutela di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.
Principio di diritto
Nel valutare l’opposizione a un marchio UE, la somiglianza tra segni va apprezzata globalmente, ma non è corretto attribuire rilievo decisivo a un supposto "elemento finale" più distintivo quando il pubblico percepisce le parole come unità indivisibili. Se la somiglianza visiva, fonetica e concettuale è almeno media, i prodotti/servizi sono identici e i marchi anteriori godono di una distintività rafforzata per uso e reputazione, il rischio di confusione non può essere escluso; la decisione che lo escluda deve quindi essere annullata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione al marchio UE SANITIEN e rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da AC Marca Brands, SL avverso la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO del 19 aprile 2023, resa in un procedimento di opposizione alla registrazione del marchio denominativo UE SANITIEN. Il contenzioso attiene al diritto dei marchi dell’Unione e, in particolare, alla valutazione del rischio di confusione tra il segno richiesto e i marchi anteriori SANYTOL.
Fatti e procedimento amministrativo
Il segno SANITIEN era stato richiesto per prodotti e servizi connessi a igiene e disinfezione nelle classi 3, 5, 21, 35 e 44. AC Marca Brands aveva proposto opposizione fondandola principalmente su un marchio figurativo UE anteriore e sul marchio denominativo UE SANYTOL, oltre che su una registrazione internazionale designante la Spagna e su un marchio francese SANYTOL. La divisione opposizione aveva respinto l’opposizione. La commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto, escludendo sia il rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia la tutela rafforzata ex articolo 8, paragrafo 5, ritenendo insufficienti le somiglianze tra i segni.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
- l’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento;
- l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento. Quanto alle spese, sono richiamati anche gli articoli 134, paragrafo 1, e 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
Valutazione del pubblico pertinente e dei prodotti/servizi
Il Tribunale conferma che il territorio pertinente è l’intera Unione europea e che il pubblico rilevante comprende sia il grande pubblico sia clienti professionali, con un livello di attenzione variabile da medio ad elevato in funzione della specializzazione dei prodotti e del loro impatto sulla salute. La commissione di ricorso aveva assunto, per economia processuale, che i prodotti e servizi fossero identici; tale impostazione non viene rimessa in discussione.
Somiglianza dei segni: errore nell’analisi degli elementi iniziali e finali
Il punto centrale del ragionamento della Corte riguarda la struttura dei segni. La commissione di ricorso aveva ritenuto che gli elementi iniziali "sanit" e "sanyt" avessero distintività ridotta e che il pubblico si concentrasse soprattutto sulle desinenze "ien" e "ol", ritenute più distintive. Il Tribunale censura questa impostazione: pur riconoscendo che l’inizio dei segni allude a igiene e disinfezione, afferma che il pubblico non è indotto a scomporre automaticamente le parole "SANITIEN" e "SANYTOL" in due elementi distinti. Le due parole sono percepite come insiemi indivisibili; la desinenza non assume, in concreto, il ruolo di elemento dominante attribuitole dalla commissione di ricorso.
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
Sul piano visivo, il Tribunale osserva che i segni condividono la sequenza iniziale "san", nonché la lettera "t", mentre la differenza tra "i" e "y" non è visivamente rilevante; le divergenze finali esistono ma non bastano a degradare la somiglianza a livello basso. Ne deriva una somiglianza visiva media. Sul piano fonetico, la pronuncia degli elementi iniziali è sostanzialmente identica per una parte significativa del pubblico, mentre le differenze finali non sono tali da ridurre la somiglianza a un livello basso. Anche qui la Corte conclude per una somiglianza media. Sul piano concettuale, per il pubblico che coglie l’allusione a "sanitary" o al concetto di igiene, l’evocazione è analoga e la somiglianza concettuale è media; per il pubblico che non percepisce tale allusione, il confronto concettuale non è possibile.
Distintività rafforzata dei marchi anteriori e principio di interdipendenza
La Corte prende atto che i marchi anteriori hanno una reputazione considerevole in Spagna e Francia e, almeno per i disinfettanti della classe 5, una certa reputazione nell’Unione. Ricorda inoltre il principio di interdipendenza: una minore somiglianza dei prodotti può essere compensata da una maggiore somiglianza dei segni, e viceversa; inoltre, i marchi più distintivi beneficiano di una tutela più ampia. Poiché i prodotti/servizi sono stati trattati come identici e la somiglianza dei segni è stata erroneamente sottovalutata dalla commissione di ricorso, il Tribunale conclude che, tenuto conto della distintività rafforzata dei marchi anteriori, non si poteva escludere il rischio di confusione.
Decisione e spese
Il Tribunale accoglie il primo motivo e annulla la decisione della commissione di ricorso di EUIPO. Il secondo motivo, relativo all’articolo 8, paragrafo 5, non viene esaminato, perché l’accoglimento del primo è sufficiente a definire la controversia. Quanto alle spese, EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da AC Marca Brands davanti al Tribunale. La domanda relativa alle spese del procedimento davanti alla divisione opposizione è dichiarata irricevibile; per le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la Corte rileva che la relativa decisione spetterà alla commissione stessa alla luce della sentenza.
Principi applicati
La pronuncia ribadisce che:
- la percezione del consumatore medio è decisiva nell’analisi globale del rischio di confusione;
- un elemento comune allusivo o descrittivo non può, da solo, neutralizzare la somiglianza complessiva dei segni se il pubblico li percepisce come unità indivisibili;
- la reputazione e la distintività acquisita dei marchi anteriori accrescono la loro protezione;
- quando i prodotti sono considerati identici e la somiglianza è almeno media sotto i profili visivo, fonetico e concettuale, il rischio di confusione non può essere escluso senza adeguata ponderazione di tutti i fattori rilevanti.
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