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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-294/23

Order of the General Court (First Chamber) of 3 July 2024. — Siberian Coal Energy Company AO (Suek) v Council of the European Union. — Action for annulment – Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds and economic resources – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Reference to the applicant’s name in the grounds for including another person’s name on the list – No act adversely affecting the applicant – Inadmissibility. — Case T-294/23

Giurisprudenza europea62023TO0294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della società Suek contro gli atti restrittivi del marzo e dell’aprile 2023. La Corte ha ritenuto che le menzioni del nome della società nelle motivazioni relative ad altri soggetti sanzionati non costituiscano un atto che incida direttamente sulla sua posizione giuridica. È stata inoltre esclusa la possibilità di ottenere una dichiarazione generale e astratta sugli effetti di tali riferimenti per operatori economici e autorità nazionali.

Azione di annullamento contro atti restrittivi UE: irricevibilità della domanda di una società non inserita in elenco che contestava il solo richiamo al proprio nome nelle motivazioni relative ad altre persone sanzionate.

La questione giuridica

Se una società non iscritta nelle liste di congelamento dei fondi possa proporre ricorso ex articolo 263 TFUE avverso decisioni e regolamenti restrittivi dell’UE nella sola parte in cui il suo nome è menzionato nelle motivazioni relative all’inserimento di altre persone in elenco, sostenendo che tali riferimenti producono effetti giuridici nei suoi confronti; e se sia ammissibile una domanda volta a ottenere una declaratoria generale sull’assenza di effetti vincolanti di tali riferimenti per operatori e autorità nazionali.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che non è ammissibile un ricorso ex articolo 263 TFUE quando il ricorrente non è destinatario né soggetto iscritto nelle liste restrittive e contesta soltanto i passaggi motivazionali con cui il Consiglio, nel giustificare l’inserimento di altre persone, menziona il suo nome: tali riferimenti non producono di per sé effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti, poiché gli obblighi di congelamento dei fondi e di divieto di messa a disposizione derivano solo dall’operativo inserimento in elenco della persona sanzionata e dalla verifica, da parte delle autorità o degli operatori, dell’eventuale proprietà, detenzione o controllo dei beni. È inoltre inammissibile la richiesta di una pronuncia generale e astratta sull’interpretazione degli atti restrittivi. Di conseguenza, l’azione è stata respinta in parte per difetto di un atto impugnabile e in parte per irricevibilità, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 215 TFUE
  • Decisione 2014/145/CFSP
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Decisione (PESC) 2023/572
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571
  • Decisione (PESC) 2023/811
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/806
  • Decisione (PESC) 2022/329
  • Regolamento (UE) 2022/330
  • Decisione (PESC) 2022/397
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396
  • Decisione (PESC) 2022/429
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427
  • Decisione (PESC) 2022/883
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/878
  • Decisione (PESC) 2022/1530
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 142 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144 del regolamento di procedura del Tribunale

Congelamento di fondi e menzione del nome di una società nelle motivazioni di liste sanzionatorie

La pronuncia riguarda un ricorso per annullamento proposto da Siberian Coal Energy Company AO (Suek) contro gli atti del Consiglio del marzo e dell’aprile 2023 in materia di misure restrittive nei confronti di persone responsabili delle azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Tribunale si pronuncia in forma di ordinanza sulla sola questione preliminare dell’ammissibilità.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente è una società russa attiva nel settore energetico. Essa impugnava:

  • la Decisione (PESC) 2023/572 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571, del 13 marzo 2023;
  • la Decisione (PESC) 2023/811 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/806, del 13 aprile 2023;
  • nonché tutti gli atti successivi che la riguardassero.

La società non era inserita negli elenchi restrittivi. Il suo nome compariva solo nelle motivazioni relative al mantenimento in elenco di altre persone, in particolare Andrey Melnichenko, Aleksandra Melnichenko e Vladimir Rashevsky. Secondo la ricorrente, tali riferimenti avrebbero indotto operatori economici e autorità nazionali a considerarla come controllata o posseduta da soggetti sanzionati, con effetti analoghi a un congelamento di fatto dei suoi beni.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama il quadro delle misure restrittive adottate in relazione all’Ucraina, in particolare:

  • la Decisione 2014/145/CFSP e il Regolamento (UE) n. 269/2014, come modificati;
  • l’articolo 2 di tali atti, che prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone incluse negli elenchi, nonché il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse a favore di tali persone;
  • gli articoli 29 TUE e 215 TFUE, come basi giuridiche degli atti restrittivi;
  • gli articoli 126 e 130 del regolamento di procedura del Tribunale, relativi alla decisione in rito e all’eccezione di irricevibilità.

Domande della ricorrente e eccezione del Consiglio

La ricorrente chiedeva, in sostanza, di:

  • annullare gli atti del marzo e dell’aprile 2023 nella parte in cui menzionano il suo nome;
  • annullare gli atti successivi nella parte in cui la qualificano come appartenente o controllata da persone sanzionate;
  • in via subordinata, ottenere una dichiarazione generale secondo cui il richiamo al suo nome nelle motivazioni non imporrebbe agli operatori o alle autorità di considerarla co-posseduta dai coniugi Melnichenko.

Il Consiglio eccepiva l’irricevibilità: secondo l’istituzione, la ricorrente non contestava la parte dispositiva degli atti, ma solo elementi motivazionali privi di effetti vincolanti nei suoi confronti.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale respinge anzitutto la domanda subordinata, osservando che nel contenzioso UE non esiste un rimedio volto a ottenere una dichiarazione generale o una presa di posizione astratta. Una simile richiesta esula dalla competenza del giudice dell’Unione.

Respinge poi la domanda diretta contro gli atti successivi non ancora adottati o non identificati con sufficiente precisione, ricordando che il controllo di legittimità non può riguardare atti ipotetici o futuri.

Quanto alla domanda di annullamento parziale degli atti del marzo e dell’aprile 2023, il Tribunale chiarisce che:

  • la ricorrente non è inserita negli elenchi restrittivi;
  • il suo nome è menzionato solo nelle motivazioni che sorreggono il mantenimento in elenco di altre persone;
  • tali motivazioni sono destinate esclusivamente a giustificare le misure individuali adottate nei confronti delle persone effettivamente elencate.

Il Tribunale osserva inoltre che gli effetti del congelamento dei fondi e del divieto di mettere risorse a disposizione di soggetti controllati derivano direttamente dall’articolo 2 della Decisione 2014/145 e dell’analogo articolo del Regolamento n. 269/2014. Spetta però alle autorità competenti degli Stati membri, e agli operatori nei casi pertinenti, verificare concretamente se una persona giuridica sia effettivamente posseduta, detenuta o controllata da un soggetto listato. Ne consegue che le frasi contestate, da sole, non producono un effetto giuridico vincolante nei confronti della ricorrente.

Il Tribunale aggiunge che eventuali reazioni commerciali di operatori privati o valutazioni di alcune autorità nazionali non bastano a trasformare un riferimento motivazionale in un atto lesivo, in mancanza della prova che tali autorità abbiano effettivamente congelato beni della ricorrente sulla base esclusiva delle frasi contestate.

Decisione e spese

L’azione è stata quindi dichiarata:

  • in parte proposta dinanzi a un giudice chiaramente incompetente a pronunciarsi sulla domanda astratta formulata in via subordinata;
  • in parte irricevibile, per mancanza di un atto impugnabile idoneo a produrre effetti giuridici diretti sulla ricorrente.

Non essendo più necessario statuire sull’intervento di Andrey Melnichenko e Aleksandra Melnichenko, il Tribunale ha dichiarato che non vi era luogo a provvedere sulla loro richiesta di intervento. La ricorrente è stata condannata alle spese, mentre i coniugi Melnichenko hanno sopportato le proprie.

Principio affermato

La sola menzione del nome di un soggetto non listato nelle motivazioni di atti restrittivi adottati nei confronti di terzi non costituisce, di per sé, un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE, se non comporta un mutamento giuridico diretto e vincolante della posizione del soggetto menzionato. Gli effetti indiretti o di fatto su operatori economici o autorità nazionali non bastano a fondare l’ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive uepescammissibilità del ricorsocongelamento di fondicontrollo giurisdizionale degli atti ue

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