Tribunale, Ordinanza T-138/24
Order of the President of the General Court of 2 July 2024. — Aylo Freesites LTD v European Commission. — Interim relief – Digital services – Regulation (EU) 2022/2065 – Very large online platforms – Application for suspension of operation of a measure – Prima facie case – Urgency – Weighing up of interests. — Case T-138/24 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha esaminato la richiesta di sospensione della decisione della Commissione che qualifica Pornhub come very large online platform, nella parte in cui tale qualifica attiva l’obbligo di rendere pubblico il repository pubblicitario previsto dall’articolo 39 del DSA. La Corte ha riconosciuto fumus e urgenza, ma ha ritenuto che il bilanciamento degli interessi favorisca l’immediata applicazione della disciplina. L’istanza cautelare è quindi stata respinta e le spese riservate.
Sospensione cautelare della decisione della Commissione che designa Pornhub come very large online platform ai fini dell’obbligo di pubblicare il repository pubblicitario ex articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065.
La questione giuridica
Se, in pendenza del ricorso principale, dovesse essere sospesa l’operatività della decisione della Commissione che designa Pornhub come very large online platform, limitatamente agli effetti che impongono la pubblicazione di un repository pubblicitario ex articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065; in particolare, se sussistessero fumus boni iuris, urgenza e bilanciamento degli interessi favorevole alla sospensione.
Principio di diritto
La domanda cautelare è stata respinta perché, sebbene la questione sulla legittimità dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 presenti un fumus boni iuris non manifestamente infondato e la pubblicazione del repository possa causare un danno serio e irreparabile di natura economica e legato alla divulgazione di informazioni confidenziali, il bilanciamento degli interessi è risultato favorevole all’applicazione immediata della disciplina voluta dal legislatore dell’Unione: la sospensione avrebbe inciso su un regime generale e di grande rilievo per la sicurezza e la trasparenza dell’ambiente digitale, alterando la parità concorrenziale nel settore senza che fosse dimostrato un rischio di cessazione dell’attività o di perdita di mercato tale da prevalere sugli obiettivi pubblici perseguiti dalla normativa.
Norme richiamate
- Articoli 278 e 279 TFUE
- Articolo 256(1) TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 33(4) del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 40 del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 6 della direttiva 2000/31/CE
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150
- Articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679
- Articoli 16, 17 e 52(1) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Sospensione cautelare della designazione di Pornhub come very large online platform e dell’obbligo di pubblicare il repository pubblicitario
La pronuncia riguarda un procedimento cautelare ex articoli 278 e 279 TFUE proposto dinanzi al Tribunale in relazione al regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (Digital Services Act). La società Aylo Freesites LTD, che gestisce la piattaforma Pornhub, chiedeva la sospensione della decisione della Commissione che la designa come very large online platform ai sensi dell’articolo 33(4), limitatamente agli effetti che comportano la pubblicazione del repository pubblicitario previsto dall’articolo 39.
Fatti e procedimento
La Commissione, con decisione C(2023) 8842 final del 20 dicembre 2023, ha designato Pornhub come very large online platform. La ricorrente ha contestato tale decisione con ricorso principale e, separatamente, ha chiesto misure provvisorie per impedire l’obbligo di rendere pubblici i dati relativi alle inserzioni pubblicitarie. La Commissione ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare. Il Presidente del Tribunale ha inoltre invitato le parti a prendere posizione sulle conseguenze dell’ordinanza del Vicepresidente della Corte di giustizia del 27 marzo 2024, Commissione/ Amazon Services Europe, causa C‑639/23 P(R).
Quadro normativo richiamato
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 33(4) del regolamento (UE) 2022/2065, che impone alla Commissione di designare come very large online platform i servizi con almeno 45 milioni di destinatari attivi medi mensili nell’Unione;
- l’articolo 39 del medesimo regolamento, che obbliga i fornitori di very large online platforms che presentano pubblicità a istituire e rendere pubblicamente disponibile un repository delle informazioni sulle inserzioni;
- l’articolo 40 del regolamento (UE) 2022/2065, evocato dalla ricorrente come alternativa meno invasiva;
- l’articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2065, l’articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, l’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 e l’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679, richiamati dalla Commissione per sostenere che parte delle informazioni sarebbe già soggetta ad altri obblighi di divulgazione;
- gli articoli 16, 17 e 52(1) della Carta dei diritti fondamentali, oltre all’articolo 7 della Carta evocato dalla ricorrente solo indirettamente nel dibattito processuale;
- gli articoli 278, 279, 256(1) e 277 TFUE.
Questioni esaminate: fumus boni iuris
La ricorrente invocava quattro motivi nel ricorso principale; il quarto costituiva una eccezione di illegittimità dell’articolo 39 del regolamento 2022/2065 per violazione del principio di parità di trattamento e degli articoli 16 e 17 della Carta. La Commissione ne contestava in via preliminare l’ammissibilità, sostenendo che la decisione impugnata non fosse la base giuridica dell’obbligo di pubblicazione del repository.
Il Tribunale, richiamando l’ordinanza Commissione/ Amazon Services Europe, osserva che il nesso giuridico tra l’articolo 39 del regolamento e una decisione di designazione ex articolo 33 costituisce una questione complessa non immediatamente risolvibile. Inoltre, l’esame del motivo di illegittimità richiederebbe di valutare la compatibilità della norma con il principio di uguaglianza e con gli articoli 16 e 17 della Carta.
Nel valutare se il motivo fosse, prima facie, infondato, il Tribunale rileva che la pubblicazione del repository implicherebbe la divulgazione di dati dettagliati su tutta l’attività pubblicitaria della piattaforma, inclusi contenuto dell’annuncio, soggetto per conto del quale l’annuncio è presentato, periodo di diffusione, parametri di targeting e numero totale di destinatari raggiunti. Tale insieme di informazioni potrebbe limitare la libertà d’impresa e il diritto di proprietà della ricorrente.
Il Tribunale non accoglie l’argomento della Commissione secondo cui tali informazioni sarebbero già pubbliche o comunque ottenibili tramite altre fonti, rilevando che non è dimostrato che tutti i dati richiesti dall’articolo 39 siano già accessibili al pubblico. Né ritiene che, in sede cautelare, si possa esigere dalla ricorrente una prova aggiuntiva della confidenzialità, della gravità del pregiudizio o della qualità di segreto dei dati, poiché tali profili richiedono un esame nel merito. Ne consegue che il quarto motivo appare, prima facie, non infondato.
Questioni esaminate: urgenza e danno grave e irreparabile
Quanto all’urgenza, la ricorrente sosteneva che la pubblicazione del repository avrebbe innescato un effetto a cascata sul suo modello di business, fondato in larga parte sulla pubblicità, con perdita di inserzionisti, di ricavi, di creatori di contenuti e di utenti. Invocava anche il carattere irreversibile della divulgazione di informazioni commercialmente sensibili e la difficoltà di recuperare la posizione di mercato una volta persa.
Il Tribunale distingue tra il danno puramente economico e quello connesso alla divulgazione di informazioni confidenziali. Sotto il primo profilo, ricorda che il danno patrimoniale è, di regola, riparabile, salvo circostanze eccezionali, e che occorre una prova specifica della minaccia alla sopravvivenza economica o della perdita rilevante e irreversibile di quota di mercato. Nel caso di specie, la ricorrente non dimostra né un rischio di cessazione dell’attività né dati finanziari sufficienti a quantificare l’impatto della misura. Le affermazioni sull’effetto domino del calo pubblicitario e un parere di esperto non bastano a provare che eventuali perdite di mercato sarebbero strutturalmente o giuridicamente irreversibili.
Sotto il secondo profilo, il Tribunale applica il principio, già affermato nella giurisprudenza, secondo cui, quando l’istante deduce che la pubblicazione di informazioni costituenti segreti d’impresa sarebbe pregiudizievole, il giudice cautelare deve partire dalla premessa che tali informazioni siano effettivamente confidenziali, se il fumus è integrato. Poiché il Tribunale ha ritenuto il quarto motivo prima facie non infondato, assume che il repository possa contenere informazioni confidenziali.
Tenendo conto della natura e dell’uso commerciale di tali informazioni, il Tribunale reputa che la pubblicazione possa causare un danno grave, perché fornisce ai concorrenti un elenco completo, strutturato e ricercabile dei partner pubblicitari e dei relativi dati sensibili. Ritiene tuttavia soprattutto che, in ragione della difficoltà di identificare e quantificare ex post chi abbia preso conoscenza dei dati e con quali conseguenze, il danno sia anche irreparabile. L’urgenza risulta quindi provata.
Bilanciamento degli interessi
Nonostante la sussistenza di fumus e urgenza, il Tribunale ritiene che il bilanciamento degli interessi non sia favorevole alla sospensione.
Da un lato, riconosce che l’eventuale annullamento nel merito della decisione manterrebbe utilità pratica anche senza misure provvisorie, poiché la ricorrente non sarebbe più tenuta a mantenere online il repository e potrebbero cessare le nuove divulgazioni. Dall’altro, osserva che la sospensione inciderebbe su una politica legislativa centrale nel settore digitale, perseguita con il regolamento 2022/2065 per garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, nonché la tutela effettiva dei diritti fondamentali.
Il Tribunale attribuisce particolare peso alla valutazione del legislatore dell’Unione, che ha ritenuto le piattaforme molto grandi e i loro sistemi pubblicitari portatori di rischi specifici e meritevoli di un controllo pubblico rafforzato. Non accetta l’argomento secondo cui l’articolo 40 del regolamento sarebbe sufficiente da solo a conseguire gli obiettivi dell’articolo 39, perché ciò contrasterebbe con la scelta normativa dell’Unione di imporre una trasparenza pubblica aggiuntiva.
Inoltre, la sospensione altererebbe la concorrenza nel settore digitale, creando per la ricorrente un regime più favorevole rispetto a quello applicabile ad altri operatori comparabili. Il Tribunale aggiunge che, pur essendo evocati rischi per alcuni inserzionisti persone fisiche, la ricorrente non aveva fondato i propri motivi su una violazione dell’articolo 7 della Carta né aveva dimostrato che i dati da pubblicare consentissero l’identificazione precisa degli interessati.
Decisione e dispositivo
Il Presidente del Tribunale respinge quindi l’istanza cautelare. Le spese vengono riservate ai sensi dell’articolo 158(5) del regolamento di procedura.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- la verifica del fumus boni iuris può essere integrata anche quando la questione giuridica sottostante è complessa e richiede un esame approfondito nel merito;
- la pubblicazione di informazioni commerciali dettagliate può, in linea di principio, ledere la libertà d’impresa e il diritto di proprietà;
- il danno economico derivante dalla divulgazione di segreti o informazioni commercialmente sensibili può essere grave e irreparabile quando non sia possibile identificarne e quantificarne adeguatamente gli effetti;
- nel bilanciamento degli interessi, gli obiettivi di regolazione sistemica del settore digitale perseguiti dal legislatore dell’Unione possono prevalere sull’interesse individuale dell’operatore a ritardare l’applicazione della disciplina.
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