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Sentenza

Sentenza n. 3477/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, A) del provvedimento del Comune di Alife recante "Revoca in autotutela ai sensi dell'articolo 21-octies, L. 241/1990 - Revoca in autotutela delle autorizzazioni comunali a tempo determinato n. -OMISSIS-, per l'esercizio di noleggio con conducente di auto fino a 9 posti concesse a -OMISSIS-" ricevuto dal Sig. -OMISSIS- in data 1° aprile 2025 (doc.1); B) della comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Alife del 27 febbraio 2025, prot. di partenza n. -OMISSIS- del 27 febbraio 2025 (doc.2); C) della richiesta di sopralluogo inviata dal Comune di Alife al Comando della Polizia Locale del 13 marzo 2025, prot. partenza n. -OMISSIS-, del 13 marzo 2025 (doc.3); D) del verbale di sopralluogo del Comando della Polizia Locale di marzo 2025, prot. partenza n. -OMISSIS- del 17 marzo 2025 (doc.4); E) della comunicazione di rigetto, da parte del Comune di Alife, dell'istanza di autotutela del 12 maggio 2025 prot. partenza n. -OMISSIS- del 13 maggio 2025 (doc.5); F) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; NONCHÉ PER LA CONDANNA dei resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dai Ricorrenti.

Giustizia amministrativa202502670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di revoca delle autorizzazioni per il noleggio con conducente e successivo rigetto dell’istanza di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatori NCC)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la revoca di quattro autorizzazioni per l’esercizio del noleggio con conducente, nonché gli atti endoprocedimentali e il rigetto dell’istanza di autotutela, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il Comune aveva ritenuto insussistente il requisito della sede operativa e della rimessa nel proprio territorio, sulla base di un unico sopralluogo dal quale erano emerse l’assenza di vetture e la presenza di alcuni macchinari riconducibili alla precedente attività di falegnameria. I ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 3 e 8 della legge n. 21/1992 e dell’art. 4 della legge regionale Campania n. 10/2024; difetto di istruttoria e motivazione quanto all’accertamento della non operatività della rimessa; violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e partecipazione; erroneo esercizio dell’autotutela, poiché il Comune avrebbe in realtà adottato una decadenza o revoca sanzionatoria, non un annullamento d’ufficio; violazione dei limiti temporali e dei presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; introduzione postuma della contestazione relativa allo svolgimento prevalente del servizio fuori dal territorio comunale; sproporzione della revoca rispetto alle irregolarità contestate, anche alla luce dell’art. 11-bis della legge n. 21/1992. Il Comune ha sostenuto che il verbale della Polizia Locale dimostrasse la non operatività della rimessa e che la sua efficacia probatoria non fosse stata superata da querela di falso, contestando inoltre l’affidamento dei ricorrenti e la prova dei danni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della comunicazione di avvio, della richiesta di sopralluogo, del verbale di sopralluogo e della clausola relativa a ogni altro atto, perché gli atti endoprocedimentali non avevano autonoma lesività e l’impugnazione generica non individuava atti specifici. Nel merito ha qualificato il provvedimento comunale non come revoca o annullamento d’ufficio in senso proprio, ma come decadenza, o revoca sanzionatoria, fondata sul preteso venir meno dei requisiti necessari alla conservazione dell’autorizzazione. Ha quindi ritenuto inconferenti le censure relative ai presupposti dell’autotutela decisoria ex art. 21-nonies. La domanda principale è stata tuttavia accolta perché l’istruttoria sulla concreta operatività della rimessa era inadeguata. La disponibilità di un immobile astrattamente idoneo, delimitato e detenuto in forza di un contratto di locazione, era documentata. L’assenza di veicoli rilevata durante un unico sopralluogo non dimostrava l’inesistenza o la non operatività della rimessa, anche perché le vetture potevano essere impiegate nel servizio o trovarsi presso altre rimesse consentite dalla normativa regionale. Neppure la presenza di alcuni macchinari bastava a escludere l’utilizzabilità di locali ampi e idonei a ospitare i veicoli. Il verbale faceva fede privilegiata solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuti, non delle valutazioni e deduzioni sulla non utilizzabilità dei locali. Il Comune avrebbe dovuto svolgere un accertamento più accurato, considerata la gravità della revoca. È stato inoltre escluso che potesse assumere rilievo autonomo la successiva deduzione difensiva sulla tardività o pretestuosità del contratto di locazione, non espressamente posta a fondamento dell’atto, in applicazione del divieto di motivazione postuma. Il TAR ha annullato la revoca e, per lo stesso vizio istruttorio, il rigetto dell’istanza di autotutela. Ha respinto la domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno e perché la tutela cautelare aveva impedito il protrarsi degli effetti lesivi. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre contributo unificato e accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 21/1992

    la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione

    La sede operativa e almeno una rimessa nel Comune autorizzante sono requisiti necessari per ottenere e conservare l’autorizzazione NCC.

  • art. 8, comma 3, l. 21/1992

    disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco nel territorio del Comune autorizzante

    La disponibilità giuridica della sede o della rimessa costituisce requisito per conseguire e mantenere l’autorizzazione.

  • art. 4, comma 2, l.r. Campania 10/2024

    È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima provincia o Area metropolitana

    La rimessa nel Comune autorizzante non deve necessariamente essere l’unica; l’assenza temporanea dei veicoli da tale rimessa non dimostra da sola la sua non operatività.

  • art. 4, comma 3, l.r. Campania 10/2024

    la rimessa si identifica nel luogo dove la vettura viene parcheggiata in assenza di servizi prenotati, può essere anche un luogo all'aperto, purché ben delimitato ed in disponibilità esclusiva a qualsiasi titolo giuridico

    Sono centrali la delimitazione del luogo e la sua disponibilità esclusiva; la rimessa può consistere anche in un’area all’aperto e non richiede, per ciò solo, una specifica conformazione edilizia.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il richiamo operato dal Comune è stato ritenuto improprio, poiché il provvedimento è stato qualificato come decadenza o revoca sanzionatoria per il venir meno dei requisiti, non come annullamento di un atto illegittimo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Le regole proprie dell’annullamento d’ufficio non si applicano a una misura dichiarativa del venir meno dei requisiti necessari alla conservazione dell’autorizzazione.

  • art. 11-bis l. 21/1992

    La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti per sostenere la natura conservativa delle sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi, ma il TAR non ha esaminato espressamente la censura, ritenendo assorbente il vizio istruttorio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento è stato annullato per insufficienza dell’accertamento istruttorio e della motivazione sulla non operatività della rimessa.

Massime di principio

  • La revoca di un’autorizzazione motivata dal venir meno dei requisiti necessari alla sua conservazione deve essere qualificata, secondo la sua sostanza, come decadenza o revoca sanzionatoria; non costituisce revoca o annullamento d’ufficio in senso proprio e non è soggetta ai relativi presupposti, quando l’amministrazione si limita ad accertare la perdita delle condizioni legali dell’attività autorizzata.
  • Nel controllo sulla permanenza dei requisiti di un’autorizzazione per il noleggio con conducente, l’amministrazione deve accertare in modo concreto e adeguatamente istruito l’effettiva operatività della rimessa. L’assenza di veicoli durante un unico sopralluogo non dimostra di per sé l’inesistenza o la non operatività della rimessa, soprattutto quando la normativa consente ulteriori rimesse nella medesima provincia o area metropolitana.
  • Ai sensi della disciplina regionale campana, una rimessa NCC può consistere anche in un luogo all’aperto, purché delimitato e nella disponibilità esclusiva del vettore a qualunque titolo giuridico; la presenza di alcuni materiali o macchinari in una parte dei locali non esclude automaticamente l’idoneità della rimessa quando gli spazi residui siano concretamente sufficienti al ricovero dei veicoli.
  • La fede privilegiata del verbale redatto da pubblici ufficiali riguarda i fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, ma non si estende alle valutazioni, agli apprezzamenti e alle deduzioni tecniche contenute nel verbale.
  • L’amministrazione non può fondare successivamente il provvedimento su una ragione autonoma non esplicitata nella motivazione originaria, poiché il divieto di motivazione postuma impedisce di attribuire rilievo decisivo, in giudizio, ad argomenti difensivi nuovi.
  • La domanda risarcitoria per illegittimità dell’azione amministrativa deve essere respinta in mancanza di prova concreta del danno patrimoniale o reputazionale; la tempestiva sospensione cautelare dell’atto può inoltre escludere il protrarsi degli effetti lesivi.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteAutotutelaDanno da provvedimento illegittimo
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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