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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8165/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di violenza privata pluriaggravata in concorso con Marziali Irene. Il difensore ha dedotto due motivi: 1) vizio di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione della gravità indiziaria relativamente al delitto di violenza privata, sostenendo che le risultanze probatorie fondano al più il reato di percosse/lesioni e che le dichiarazioni delle persone offese sono contraddittorie e in parte smentite da terze dichiarazioni (Lebbroni). 2) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. in relazione alla persistenza delle esigenze cautelari e del periculum libertatis, deducendo la scarsa pericolosità dell'indagato (un unico precedente di lieve entità), la condotta collaborativa successiva ai fatti (presentazione spontanea ai carabinieri, consegna documenti, formalizzazione di querela) e la sproporzione della misura, con richiesta subordinata di misura meno afflittiva (obbligo di presentazione o divieto di avvicinamento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure costituissero sindacato di merito non consentito in sede di legittimità e che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse completa, logica e congrua. In particolare la Corte ha richiamato i limiti del controllo in cassazione (art. 606 c.p.p.), affermando che non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio. Il tribunale del riesame aveva inoltre motivato adeguatamente la sussistenza del pericolo di reiterazione, valutando la propensione alla violenza e la condotta dell'indagato. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Riferimento alla disciplina sulla sussistenza e cessazione delle esigenze cautelari: il ricorrente contestava la permanenza del pericolo ma la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente valutato la persistenza delle esigenze cautelari nel caso concreto

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020, conv. L. n.176/2020

    Norma che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento diretto delle parti, con conclusioni per iscritto

  • art. 606 c.p.p.

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione sui vizi di motivazione: è sindacabile solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (lett. e), impedendo la rinnovata valutazione del compendio probatorio

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, fra cui la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari non è possibile ottenere una rinnovata valutazione del materiale probatorio: il controllo è limitato alla presenza e alla coerenza della motivazione e all'assenza di illogicità manifeste.
  • Le censure che, nella forma, attaccano la motivazione ma in realtà chiedono una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili per carenza di sindacabilità in sede di legittimità.
  • Per contestare la gravità indiziaria in Cassazione occorre dimostrare specifici e paradigmatici vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice del merito, non la semplice proposta di una diversa interpretazione dei fatti.
  • La valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione tiene conto non solo dei precedenti dell'indagato ma anche della natura delle condotte e del loro contesto; comportamenti post-fatto apparentemente collaborativi possono non essere sufficienti a escludere il rischio se la condotta sottostante denota pericolo futuro.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e, se ricorre colpa nell'impugnazione, anche ammende: pertanto il ricorso deve essere attentamente calibrato sui profili di legittimità effettivamente sindacabili.

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