Cassazione Penale, Sentenza n. 32353/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata per i reati indicati (artt. 582 e 583 c.p.), deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, ossia contestando l'adeguatezza e la necessità della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze miravano a una rivalutazione non consentita del merito cautelare e risultavano generiche e senza un confronto argomentato con l'ordinanza impugnata. Il Tribunale del Riesame aveva valutato, con apprezzamento di fatto ritenuto immune da censure, la sussistenza del pericolo di reiterazione sulla base delle modalità del fatto (investimento deliberato dell'indagato contro la vittima), del movente futile, dell'assenza di segni di resipiscenza (ritorno sul luogo con atteggiamento provocatorio, mancato soccorso), e aveva motivato sull'adeguatezza della custodia in carcere. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
artt. 582 e 583 cod. pen.
Norme penali indicanti i reati contestati; la decisione utilizza il riferimento ai reati come cornice fattuale ma valuta le esigenze cautelari sulla base della concreta condotta e delle circostanze in cui il fatto si è svolto.
art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
modificato dalla legge n. 47 del 2015
La modifica richiede che il pericolo di fuga o di recidiva non sia desunto automaticamente dalla gravità del reato: tuttavia le modalità concrete della condotta e le circostanze restano elementi imprescindibili per la prognosi di probabile reiterazione e per valutare l'adeguatezza della misura cautelare.
legge n. 47 del 2015
Ha modificato l'art. 274 c.p.p. limitando il rilievo automatico della gravità del reato ai fini cautelari e richiedendo una valutazione più concreta e motivata delle esigenze cautelari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti amministrativi/procedurali da eseguire quando il ricorrente è sottoposto a custodia in carcere; la Corte ha disposto che vengano eseguiti tali adempimenti.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che punti a rimettere in discussione il giudizio di fatto sul merito della misura cautelare è frequentemente dichiarato inammissibile: la Corte non ammette una rivalutazione meramente fattuale delle esigenze cautelari.
- Le doglianze devono essere precise e confrontare specificamente l'ordinanza impugnata; argomentazioni generiche o prive di confronto motivato sono insufficienti.
- Dopo la legge n.47/2015 la gravità del reato non basta di per sé per fondare il pericolo di fuga o di recidiva, ma le concrete modalità del fatto e le circostanze (movente, modalità efferate, comportamento post-fatto) possono legittimare la custodia cautelare se indicano pericolosità e rischio di reiterazione.
- Comportamenti successivi al fatto (assenza di soccorso, ritorno sul luogo con atteggiamento provocatorio, mancanza di resipiscenza) sono elementi rilevanti e possono consolidare la valutazione della pericolosità sociale.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla cassa delle ammende).
- Quando il ricorrente è sottoposto a custodia in carcere vanno eseguiti gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.; la mancata osservanza può comportare ulteriori effetti procedurali.
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