Sentenza n. 1081/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva: - del provvedimento n. -OMISSIS- del 16.9.2025 con il quale la Questura di Vibo Valentia ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accesso e di stazionamento nei pubblici esercizi e/o locali di pubblico intrattenimento posti nelle vie ivi elencate del Comune di Vibo Valentia, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi esercizi e/o locali, per la durata di anni 3 (TRE); - del provvedimento n. -OMISSIS- del 16.9.2025 con il quale la Questura di Vibo Valentia ha invitato il ricorrente a tenere per il futuro una condotta conforme alla legge; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quelli impugnati se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A.C.U.R. per tre anni, con divieto di accesso e stazionamento in pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento situati in 47 vie del Comune di Vibo Valentia e nelle relative vicinanze, nonché avviso orale
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il D.A.C.U.R. e l’avviso orale deducendo: violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio dei procedimenti; insussistenza dei presupposti di pericolosità sociale richiesti dall’art. 13-bis del d.l. 14/2017; sproporzione della misura rispetto alla libertà di circolazione; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento e illogicità, in quanto l’interessato avrebbe partecipato alla rissa solo per proteggere un minore e non sarebbe stato identificato dalle forze dell’ordine come soggetto attivamente coinvolto; indeterminatezza ed eccessiva estensione dei luoghi oggetto del divieto; quanto all’avviso orale, insussistenza del requisito della dedizione alla commissione di reati. L’Amministrazione ha sostenuto la legittimità degli atti e l’idoneità del quadro indiziario a fondare la prognosi di pericolosità. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame del D.A.C.U.R. sotto il profilo della proporzionalità, ma la Questura si era limitata a sospenderne l’efficacia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso soltanto con riferimento al difetto di proporzionalità del D.A.C.U.R. e lo ha annullato, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di adottare una diversa determinazione. Ha respinto la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio: per il D.A.C.U.R. ricorrevano particolari esigenze di celerità, correlate alla necessità di tutelare immediatamente la sicurezza di luoghi frequentati da molti giovani; per l’avviso orale, la comunicazione non è necessaria trattandosi di ammonimento monitorio e preventivo. Ha ritenuto sussistenti i presupposti della pericolosità sociale per il D.A.C.U.R., valorizzando la partecipazione alla rissa, la pendenza di un procedimento penale per furto aggravato in concorso e l’assenza di riscontri alla versione difensiva, con valutazione secondo il criterio del più probabile che non. Il sindacato giudiziale su tale apprezzamento è limitato ai casi di macroscopica irrazionalità o disomogeneità, non ravvisati nella fattispecie. Tuttavia, il divieto riguardava 47 vie e le immediate vicinanze dei relativi locali, senza un’adeguata correlazione specifica con i luoghi dei fatti: la misura risultava pertanto generica, incongrua e sproporzionata. Il riesame disposto in sede cautelare e la successiva sospensione dell’efficacia non avevano eliminato il vizio. È stata invece respinta la censura contro l’avviso orale: la rissa, il procedimento penale pendente e le frequentazioni recenti e costanti con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia sono stati ritenuti elementi plurimi e convergenti, idonei a dimostrare una non occasionalità delle condotte e quindi la dedizione richiesta dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
eventuali esigenze di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento
L’omissione della comunicazione di avvio è ammessa quando ricorrono particolari esigenze di celerità, la cui valutazione è ampiamente discrezionale ma deve essere giustificata nel provvedimento finale; nel caso concreto l’urgenza di tutelare la sicurezza di luoghi frequentati da molti giovani ha giustificato l’omissione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve consentire di verificare i presupposti della misura e la correlazione tra i fatti contestati e l’estensione del divieto; nel caso concreto tale esigenza non è stata rispettata quanto all’ampiezza territoriale del D.A.C.U.R.
art. 13-bis d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017
il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati; il divieto ... non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni; ... individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto
Il D.A.C.U.R. richiede luoghi specificamente individuati e connessi ai fatti posti a fondamento della misura; un divieto esteso a numerosi luoghi senza adeguata correlazione concreta è sproporzionato e illegittimo.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto ... che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La dedizione può essere desunta da una pluralità di elementi fattuali, valutati complessivamente, idonei a dimostrare un carattere non occasionale o sporadico delle condotte.
art. 3 d.lgs. 159/2011
L’avviso orale è una misura monitoria e preventiva fondata su una prognosi di pericolosità sociale ampiamente discrezionale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, difetto di istruttoria o motivazione.
artt. 110, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, c.p.
La pendenza del procedimento penale per furto aggravato in concorso è stata valorizzata, insieme agli altri elementi, quale indice concorrente della pericolosità sociale.
Massime di principio
- Il D.A.C.U.R., quale misura amministrativa di prevenzione, non presuppone l’accertamento definitivo di un reato, ma una prognosi di pericolosità sociale fondata su elementi concreti, rimessa all’ampio apprezzamento dell’autorità di pubblica sicurezza e sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopica irrazionalità, disomogeneità o arbitrarietà.
- Il divieto di accesso previsto dall’art. 13-bis del d.l. 14/2017 deve riguardare luoghi specificamente individuati e concretamente correlati ai fatti che giustificano la misura; un’estensione territoriale ampia e generica, priva di adeguata motivazione sulla relazione tra ciascun luogo e il pericolo da prevenire, viola il principio di proporzionalità.
- La sospensione dell’efficacia del D.A.C.U.R. o il riesame disposto in sede cautelare non eliminano il vizio originario di sproporzione dell’atto, se l’amministrazione non adotta una nuova determinazione idonea a sostituirlo o correggerlo.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo a una misura di prevenzione può essere giustificata da particolari esigenze di celerità, purché l’amministrazione dia conto dell’urgenza nel provvedimento finale e il giudice ne verifichi la non manifesta illogicità o irragionevolezza.
- L’avviso orale, quale ammonimento monitorio e preventivo, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento; la prognosi di pericolosità può fondarsi su una pluralità di elementi fattuali, comprese condotte recenti, procedimenti penali pendenti e frequentazioni con soggetti gravati da precedenti, se tali elementi dimostrano una non occasionalità delle condotte.
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