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Sentenza

Sentenza n. 895/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 27.10.2022, adottata dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Monterosso al Mare recante ordine di demolizione delle opere realizzate abusivamente sui mappali -OMISSIS- del foglio e di rimessa in pristino stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento; - nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e, segnatamente, della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterosso al Mare prot. -OMISSIS- del 13.01.2022; - con risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a seguito ed in conseguenza dell'impugnato provvedimento nonché del comportamento tenuto dall'intimata Amministrazione.

Giustizia amministrativa202300082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di un tratto di viabilità abusiva, nonché nota tecnica presupposta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, sostenendo che la strada abusiva fosse stata realizzata da un terzo a sua insaputa su un terreno di sua proprietà. Ha dedotto la nullità dell'ordine demolitorio per l'esistenza di un sequestro penale preventivo sulle aree interessate, lamentando l'impossibilità giuridica di eseguire la demolizione. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, il difetto dei presupposti, il difetto di istruttoria e il travisamento, richiamando la posizione del proprietario incolpevole dell'abuso e la necessità di iniziative concrete nei confronti del responsabile dell'illecito. Infine, ha censurato la violazione dei principi di collaborazione, buona fede, buon andamento ed economicità, poiché il Comune aveva adottato ordinanze separate, ancorché sostanzialmente identiche, nei confronti dei proprietari delle diverse aree attraversate dalla strada. È stata altresì proposta domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'ordinanza e dal comportamento dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al sequestro penale, ha escluso che esso determini la nullità o l'invalidità dell'ordine di demolizione: il sequestro impedisce soltanto temporaneamente l'esecuzione materiale del ripristino e può giustificare l'esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza durante la sua efficacia, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001. Non costituisce invece un impedimento assoluto, anche perché il destinatario può chiedere il dissequestro ai sensi dell'art. 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Quanto alla posizione del proprietario non autore dell'abuso, il Collegio ha affermato che l'obbligo demolitorio ha natura reale e che l'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 individua congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine. L'ordinanza può quindi essere rivolta al proprietario anche in assenza di dolo o colpa e indipendentemente dalla sua buona fede. La condizione soggettiva del proprietario incolpevole può rilevare, invece, ai fini dell'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. In ogni caso, il ricorrente non aveva dimostrato di avere adottato tutte le iniziative necessarie per costringere il responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima l'adozione di provvedimenti distinti per ciascuna area e per ciascun proprietario, poiché tale modalità rispetta le specifiche posizioni soggettive e consente di valorizzare le peculiarità delle singole vicende. L'unitarietà dell'illecito edilizio rileva per la valutazione della sua esistenza e gravità, non impone però l'adozione di un'unica ordinanza. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto dell'ingiustizia del danno, conseguente all'infondatezza della domanda di annullamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    "proprietario e il responsabile dell'abuso"

    L'ordine di demolizione può essere adottato congiuntamente nei confronti del proprietario e del responsabile dell'abuso; il proprietario è destinatario dell'obbligo reale anche se non ha realizzato l'opera abusiva. Il sequestro penale può impedire temporaneamente l'esecuzione e comportare l'esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza durante la sua efficacia, ma non incide sulla validità dell'ordine.

  • art. 85 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    La possibilità di chiedere il dissequestro dell'immobile esclude che il sequestro penale costituisca un impedimento assoluto all'ottemperanza all'ordine di demolizione.

Massime di principio

  • Il sequestro penale preventivo dell'area o del manufatto abusivo non determina la nullità né l'invalidità dell'ordine amministrativo di demolizione: impedisce soltanto temporaneamente l'esecuzione materiale del ripristino e può escludere, per la durata del sequestro, l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie dell'inottemperanza.
  • Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001, il proprietario dell'area e il responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti dell'ordine di demolizione. L'obbligo del proprietario ha natura reale e prescinde dalla sua responsabilità soggettiva nella realizzazione dell'opera abusiva.
  • La buona fede o l'estraneità del proprietario alla realizzazione dell'abuso non escludono, di regola, l'ordine di demolizione; possono invece assumere rilievo ai fini dell'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza.
  • Anche quando l'abuso edilizio presenta carattere unitario, l'amministrazione può adottare ordinanze di demolizione distinte nei confronti dei proprietari delle singole aree interessate, così da consentire la considerazione delle peculiarità delle rispettive posizioni giuridiche.
  • L'infondatezza della domanda di annullamento dell'ordine di demolizione esclude, in assenza di ulteriori profili autonomi, l'ingiustizia del danno e comporta il rigetto della domanda risarcitoria connessa all'atto legittimo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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