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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11239/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società proprietaria di fondi confinanti che chiedeva: 1) l'accertamento dell'esistenza, per usucapione, di una servitù di passaggio pedonale e carraio attraverso un varco aperto in un immobile del condominio confinante, asseritamente idoneo al transito di mezzi agricoli pesanti; 2) la condanna del condominio, ex art. 1067 c.c., a ripristinare le originarie dimensioni del passaggio, sostenendo che opere edilizie realizzate dal fondo servente avessero ristretto il varco e reso più difficoltoso il transito. In primo grado la servitù veniva riconosciuta, ma la domanda di riduzione in pristino veniva respinta per difetto di prova del concreto aggravamento. La Corte d'appello confermava. Nel ricorso per cassazione la società lamentava, con quattro motivi sostanzialmente ripetitivi: violazione di varie norme sulle servitù (artt. 1058, 1061, 1063, 1064, 1065, 1067 e 1075 c.c.); omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; motivazione apparente o tautologica; omesso esame di fatti decisivi; errata individuazione del titolo e del contenuto della servitù, che secondo la ricorrente deriverebbe dall'usucapione e dal possesso pregresso, non dal contratto del 28 ottobre 1998; mancata considerazione di documenti e fotografie che proverebbero le dimensioni originarie del varco e il suo restringimento. La ricorrente contestava anche il richiamo al criterio del 'minimo mezzo' ex art. 1065 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché le censure di violazione di legge erano solo enunciate in rubrica e non sviluppate; perché la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. era in realtà una critica alla valutazione giuridica e non a un omesso esame di fatti; perché il vizio motivazionale era escluso, essendo la motivazione della sentenza d'appello ampia e intellegibile; e perché, comunque, la decisione di merito era sorretta da più rationes decidendi autonome, una delle quali non era stata efficacemente censurata. È stato dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, per la stessa ragione dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., trattandosi di doppia conforme e di censura in fatto. La Corte ha inoltre precisato che il richiamo al criterio del minimo mezzo non era inconferente, ma coerente con il principio per cui non ogni innovazione del fondo servente impone la rimozione, occorrendo un effettivo aggravamento della servitù.

Norme richiamate

  • art. 1067 c.c.

    la riduzione in pristino del fondo servente presuppone la prova di un effettivo aggravamento o impedimento dell'esercizio della servitù, non essendo sufficiente la mera esistenza di opere o innovazioni.

  • art. 1065 c.c.

    il criterio del minimo mezzo viene richiamato come principio per cui il titolare della servitù può ottenere il beneficio del titolo o del possesso senza imporre oneri ulteriori al fondo servente, ma non può pretendere la rimozione di qualunque innovazione in assenza di danno effettivo.

  • art. 1058 c.c.

    censurato dalla ricorrente solo in via formale, senza sviluppo argomentativo specifico.

  • art. 1061 c.c.

    censurato dalla ricorrente solo in via formale, senza sviluppo argomentativo specifico.

  • art. 1063 c.c.

    censurato dalla ricorrente solo in via formale, senza sviluppo argomentativo specifico.

  • art. 1064 c.c.

    censurato dalla ricorrente solo in via formale, senza sviluppo argomentativo specifico.

  • art. 1075 c.c.

    censurato dalla ricorrente solo in via formale, senza sviluppo argomentativo specifico.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia non è stata accolta perché la sentenza di merito aveva effettivamente esaminato il punto decisivo della controversia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato al 'minimo costituzionale'; non sono deducibili come omesso esame mere questioni o critiche alla valutazione del giudice di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

Massime di principio

  • La domanda di riduzione in pristino per asserito aggravamento di una servitù richiede la prova specifica sia delle originarie modalità di esercizio della servitù sia del concreto pregiudizio derivante dalle opere sul fondo servente; la mera allegazione di un restringimento o di una maggiore difficoltà di transito non basta.
  • Non ogni innovazione o modifica del fondo servente integra una violazione dell'art. 1067 c.c.: occorre che l'intervento incida effettivamente sull'esercizio della servitù, determinando un aggravamento apprezzabile e non solo teorico.
  • Il criterio del 'minimo mezzo' non attribuisce al titolare della servitù un diritto assoluto alla conservazione immutata dello stato dei luoghi, ma va coordinato con l'esigenza di evitare che il fondo servente sia gravato oltre il necessario rispetto al contenuto del titolo o del possesso.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollevare questioni di diritto o per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; esso deve denunciare un vero omesso esame di fatti decisivi.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; inoltre, quando la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome, è necessario censurarle tutte, altrimenti le doglianze restano prive di interesse.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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