Sentenza del 09/03/2015 n. 1318 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Fermo amministrativo - Cartella di pagamento - Notifica a mani di persona di famiglia - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl preavviso di fermo amministrativo è stato ritenuto legittimo. La notifica della cartella eseguita a mani di una persona di famiglia è idonea a presumere che l’atto venga consegnato al contribuente, senza che sia necessario dimostrare anche la convivenza. Il vincolo di parentela o affinità costituisce quindi elemento sufficiente, salvo prova contraria, a garantire la conoscibilità dell’atto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità del preavviso di fermo amministrativo, presumibilmente sostenendo l’omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento della riscossione. L’Agente della Riscossione ha provato documentalmente che le cartelle erano state notificate a mani di una persona appartenente alla famiglia del contribuente. La questione riguardava, in particolare, se tale notifica fosse valida anche in assenza della prova della convivenza tra il destinatario e il familiare ricevente.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La disposizione disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. La consegna dell’atto a una persona di famiglia è valida quando consente ragionevolmente di presumere che l’atto sia portato a conoscenza del destinatario; non è indispensabile provare l’ulteriore requisito della convivenza.
Cassazione n. 13063/2006
La notifica effettuata a una persona di famiglia può ritenersi valida in ragione del rapporto familiare, che fa presumere la consegna dell’atto al destinatario.
Cassazione n. 11708/2011
Conferma l’idoneità della consegna a un familiare a garantire la conoscibilità dell’atto, anche senza la necessità di dimostrare la convivenza con il destinatario.
Massime di principio
- Nelle notifiche di cartelle di pagamento, la consegna dell’atto a un familiare può essere considerata valida anche se l’Agente della Riscossione non prova la convivenza con il contribuente.
- Il rapporto di parentela o affinità crea una presunzione di consegna dell’atto al destinatario; tale presunzione può essere superata solo mediante prova concreta contraria.
- Un preavviso di fermo amministrativo fondato su cartelle regolarmente notificate può essere legittimo anche quando il contribuente dichiari di non aver ricevuto personalmente gli atti.
- La contestazione della notifica deve concentrarsi su irregolarità documentali concrete, sull’inesistenza del rapporto familiare o su circostanze idonee a escludere la possibilità che l’atto sia stato consegnato al destinatario.
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