Cassazione Penale, Sentenza n. 17013/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia (che aveva confermato la condanna del Tribunale di Padova) deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 546, comma 1, n. 2 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione per omessa indicazione della pena base per il reato di cui all'art. 640 c.p. e dell'entità della riduzione applicata ai sensi dell'art. 56 c.p. (tentativo). Denunciano carenza motivazionale nella dosimetria della pena, in particolare circa la scelta di irrogare una pena superiore al minimo edittale e la mancata applicazione della riduzione massima prevista dall'art. 56 c.p. Segnalano inoltre un errore nella quantificazione dell'aumento ex art. 61, n. 7 c.p.: il giudice, dopo aver disposto un aumento di un quinto, avrebbe aritmeticamente applicato un aumento pari a un quarto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: le doglianze erano già state espresse in sede di appello e adeguatamente affrontate dalla Corte d'Appello; il ricorso in Cassazione si limitava sostanzialmente a riprodurre i motivi di appello senza porre una critica specifica e puntuale al provvedimento impugnato (mancanza di specificità del motivo). Sul merito motivazionale la Corte ha ritenuto che: l'omessa indicazione analitica della pena base e della riduzione per il tentativo non comporta nullità quando la motivazione dimostra adeguata valutazione (si può adottare il metodo diretto/sintetico o il metodo bifasico); la Corte d'Appello ha fornito sufficiente valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. giustificando l'entità della pena sopra il minimo edittale e l'aumento per la circostanza aggravante ex art. 61 n. 7; l'errore numerico nell'indicazione dell'aumento è un mero refuso senza influsso sulla concreta dosimetria. Conseguenze: confermata inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Reato di truffa; qui rilevante perché la contestazione riguardava il calcolo della pena e la riduzione prevista per il tentativo (art. 56 c.p.)
art. 56 c.p.
Riduzione della pena per il delitto tentato: la Corte afferma che la determinazione della pena per il tentativo può essere effettuata con il 'metodo diretto/sintetico' o con il 'metodo bifasico', e che l'omessa esplicita indicazione numerica della riduzione non determina nullità se la motivazione mostra la valutazione compiuta nei limiti di legge
art. 61 n. 7 c.p.
Circostanza aggravante che consente un aumento della pena; la Corte ha ritenuto motivata l'applicazione dell'aumento nella misura indicata dal giudice del merito e ha considerato l'errore aritmetico riportato nella sentenza come mero refuso senza incidenza sulla dosimetria concreta
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte conferma che è sufficiente una motivazione sintetica che dimostri la valutazione dei criteri di cui all'art. 133, non essendo necessaria analitica disamina punto per punto
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Ground invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte rileva che la doglianza è inammissibile perché non sufficientemente specifica e perché riproduce l'appello senza confronto puntuale con la motivazione impugnata
art. 546, comma 1, n. 2 c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha valutato che le pretesa omissioni non integrano vizi tali da determinare la nullità o l'annullamento
art. 616 c.p.p.
Consente di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte con determinazione di euro 3.000 ciascuno
Massime di principio
- La Corte di Cassazione richiede che il ricorso contenga motivi specifici e un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato: la mera riproduzione del motivo d'appello rende il ricorso inammissibile.
- L'omessa esposizione numerica dettagliata della pena base o della riduzione per il tentativo non determina automaticamente la nullità della sentenza se la motivazione complessiva dimostra che il giudice ha valutato i criteri di legge (art. 133 c.p.) e la scelta di dosimetria risulta comprensibile.
- La determinazione della pena per il reato tentato può essere compiuta con metodi diversi (diretto/sintetico o bifasico); il giudice deve comunque dar conto, almeno sinteticamente, della scelta operata e della congruità della pena.
- Errori meramente formali o refusi di calcolo nella motivazione non invalideranno la sentenza quando è evidente che non hanno rilevanza nella concreta quantificazione della pena.
- La mancanza di specificità del motivo di cassazione (assenza di correlazione tra le argomentazioni del ricorrente e le ragioni del provvedimento impugnato) è motivo di inammissibilità e può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende).
- Per contestare efficacemente la dosimetria della pena in Cassazione occorre non solo lamentare genericamente l'insufficienza motivazionale, ma indicare esattamente in che passaggio la motivazione è carente e perché ciò avrebbe dovuto portare a esito diverso.
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