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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17013/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia (che aveva confermato la condanna del Tribunale di Padova) deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 546, comma 1, n. 2 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione per omessa indicazione della pena base per il reato di cui all'art. 640 c.p. e dell'entità della riduzione applicata ai sensi dell'art. 56 c.p. (tentativo). Denunciano carenza motivazionale nella dosimetria della pena, in particolare circa la scelta di irrogare una pena superiore al minimo edittale e la mancata applicazione della riduzione massima prevista dall'art. 56 c.p. Segnalano inoltre un errore nella quantificazione dell'aumento ex art. 61, n. 7 c.p.: il giudice, dopo aver disposto un aumento di un quinto, avrebbe aritmeticamente applicato un aumento pari a un quarto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: le doglianze erano già state espresse in sede di appello e adeguatamente affrontate dalla Corte d'Appello; il ricorso in Cassazione si limitava sostanzialmente a riprodurre i motivi di appello senza porre una critica specifica e puntuale al provvedimento impugnato (mancanza di specificità del motivo). Sul merito motivazionale la Corte ha ritenuto che: l'omessa indicazione analitica della pena base e della riduzione per il tentativo non comporta nullità quando la motivazione dimostra adeguata valutazione (si può adottare il metodo diretto/sintetico o il metodo bifasico); la Corte d'Appello ha fornito sufficiente valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. giustificando l'entità della pena sopra il minimo edittale e l'aumento per la circostanza aggravante ex art. 61 n. 7; l'errore numerico nell'indicazione dell'aumento è un mero refuso senza influsso sulla concreta dosimetria. Conseguenze: confermata inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Reato di truffa; qui rilevante perché la contestazione riguardava il calcolo della pena e la riduzione prevista per il tentativo (art. 56 c.p.)

  • art. 56 c.p.

    Riduzione della pena per il delitto tentato: la Corte afferma che la determinazione della pena per il tentativo può essere effettuata con il 'metodo diretto/sintetico' o con il 'metodo bifasico', e che l'omessa esplicita indicazione numerica della riduzione non determina nullità se la motivazione mostra la valutazione compiuta nei limiti di legge

  • art. 61 n. 7 c.p.

    Circostanza aggravante che consente un aumento della pena; la Corte ha ritenuto motivata l'applicazione dell'aumento nella misura indicata dal giudice del merito e ha considerato l'errore aritmetico riportato nella sentenza come mero refuso senza incidenza sulla dosimetria concreta

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte conferma che è sufficiente una motivazione sintetica che dimostri la valutazione dei criteri di cui all'art. 133, non essendo necessaria analitica disamina punto per punto

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Ground invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte rileva che la doglianza è inammissibile perché non sufficientemente specifica e perché riproduce l'appello senza confronto puntuale con la motivazione impugnata

  • art. 546, comma 1, n. 2 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha valutato che le pretesa omissioni non integrano vizi tali da determinare la nullità o l'annullamento

  • art. 616 c.p.p.

    Consente di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte con determinazione di euro 3.000 ciascuno

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione richiede che il ricorso contenga motivi specifici e un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato: la mera riproduzione del motivo d'appello rende il ricorso inammissibile.
  • L'omessa esposizione numerica dettagliata della pena base o della riduzione per il tentativo non determina automaticamente la nullità della sentenza se la motivazione complessiva dimostra che il giudice ha valutato i criteri di legge (art. 133 c.p.) e la scelta di dosimetria risulta comprensibile.
  • La determinazione della pena per il reato tentato può essere compiuta con metodi diversi (diretto/sintetico o bifasico); il giudice deve comunque dar conto, almeno sinteticamente, della scelta operata e della congruità della pena.
  • Errori meramente formali o refusi di calcolo nella motivazione non invalideranno la sentenza quando è evidente che non hanno rilevanza nella concreta quantificazione della pena.
  • La mancanza di specificità del motivo di cassazione (assenza di correlazione tra le argomentazioni del ricorrente e le ragioni del provvedimento impugnato) è motivo di inammissibilità e può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende).
  • Per contestare efficacemente la dosimetria della pena in Cassazione occorre non solo lamentare genericamente l'insufficienza motivazionale, ma indicare esattamente in che passaggio la motivazione è carente e perché ciò avrebbe dovuto portare a esito diverso.

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