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Sentenza

Sentenza n. 2208/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Milano – sez. Lavoro – n. 4088/2023 pubblicata il 29.11.2023

Giustizia amministrativa202501841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del docente e all'erogazione di 500 euro annui

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 4088/2023, che aveva riconosciuto, tra gli altri, il diritto a ottenere la Carta del docente e l'importo nominale di 500 euro annui per specifiche annualità scolastiche. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile soltanto per uno dei ricorrenti, poiché la relata di notificazione del titolo esecutivo indicava genericamente il difensore quale difensore di tale ricorrente e di altri, senza consentire di individuare gli ulteriori beneficiari per i quali la notificazione era stata eseguita. Anche la sentenza richiamata non permetteva di identificare con certezza le parti sostanziali ulteriori, mentre le PEC depositate non dimostravano quale atto fosse stato trasmesso all'amministrazione. La nuova notificazione effettuata dopo la proposizione del ricorso non poteva sanare il difetto, poiché il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del giudizio. Quanto alla posizione ammissibile, i ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione della sentenza, nonostante il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, senza che l'amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha dichiarato l'inammissibilità con riguardo agli ulteriori ricorrenti, rilevando che non era stata provata, al momento del deposito del ricorso, la rituale notificazione del titolo esecutivo idonea a far decorrere il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha invece accolto la domanda relativa al ricorrente la cui notificazione risultava provata: il titolo era passato in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e l'amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. Poiché l'amministrazione non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non aveva fornito indicazioni sull'esecuzione, il TAR ha accertato l'inottemperanza e ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'ottemperanza non comprende le spese di lite liquidate in favore del difensore distrattario, la cui legittimazione è esclusiva. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della soccombenza reciproca derivante dall'accoglimento solo parziale.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche è necessario rispettare il termine dilatorio previsto dalla norma. Il rispetto del termine, quando il giudizio di ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme, costituisce condizione di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua proposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di ammissibilità del ricorso e deve essere verificato al momento della sua proposizione.
  • La notificazione del titolo esecutivo deve consentire di individuare con certezza il beneficiario per il quale viene azionata l'esecuzione; una relata generica, che richiami il difensore quale difensore di un ricorrente e di altri senza identificarli, non dimostra il perfezionamento della notificazione nei confronti degli ulteriori beneficiari.
  • Una notificazione del titolo esecutivo eseguita dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non può integrare retroattivamente una condizione di ammissibilità mancante al momento del deposito del ricorso.
  • Quando una sentenza passata in giudicato ha condannato una pubblica amministrazione al pagamento di somme, il decorso del termine dilatorio e l'assenza di contestazioni sull'an e sul quantum del credito consentono al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, l'esecuzione delle spese di lite liquidate in favore del difensore distrattario non rientra nella legittimazione del cliente, spettando tale legittimazione esclusivamente al difensore antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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