Cassazione Penale, Sentenza n. 22916/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (confermata in appello) per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti e per porto di coltello. I motivi sono: 1) illegittimità della revoca dell'ordinanza di messa alla prova (provvedimento del Tribunale di Piacenza del 30/9/2019) per essere basata su mera notitia criminis; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per le precarie condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare; 3) eccessività della pena inflitta; 4) mancata motivazione dell'aumento di pena per continuazione con il reato contravvenzionale di porto di coltello; 5) illegittimità della confisca della somma di denaro di euro 22.480 rinvenuta nell'abitazione, contestata come profitto di pregresse cessioni non specificamente contestate né istruite nel processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili diversi motivi e ha accolto parzialmente il ricorso. In particolare: il primo motivo (revoca della messa alla prova) è inammissibile per carenza di rimedio in sede di appello (art. 586 c.p.p.); il secondo motivo (attenuanti generiche) è ritenuto manifestamente infondato perché il giudice di merito ha adeguatamente motivato il diniego richiamando l'attività di cessione in larga scala e precedenti condanne; il terzo e quarto motivo (eccessività della pena e motivazione aumento per continuazione) sono inammissibili per aspecificità; il quinto motivo relativo alla confisca della somma è invece fondato: la Corte ha stabilito che la confisca non può essere disposta per profitti di reati pregresse non contestati né istruiti nel processo, per cui la statuizione di confisca è annullata senza rinvio, il denaro deve essere dissequestrato e restituito all'avente diritto. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma contestata in relazione al delitto principale di detenzione e spaccio di stupefacenti; la Corte osserva che la confisca 'allargata' prevista per il comma 5 non è applicabile per risultati di reati non specificamente contestati e istruiti nel processo.
art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma contestata in relazione al reato accessorio (porto di coltello) contestato al capo b).
art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che l'ordinanza di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova sia autonomamente impugnabile; da ciò la Corte deduce l'inammissibilità del motivo che la contestava in sede di impugnazione della sentenza.
art. 586, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i termini e la portata di ammissibilità del ricorso per cassazione; utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo relativo alla revoca della messa alla prova, essendo quel provvedimento autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- La confisca può essere ordinata solo in relazione al reato per il quale l'imputato è stato giudicato: non è ammissibile basare la confisca su profitti di reati pregresse non contestati né istruiti nel processo.
- La revoca della messa alla prova (art. 464-octies c.p.p.) è un provvedimento autonomamente appellabile e impugnabile in Cassazione nei termini specifici: non può essere dedotta ex post unitamente alla impugnazione della sentenza di condanna.
- Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente una motivazione che indichi le ragioni ostative e le circostanze preponderanti, e tale scelta è sindacabile in Cassazione solo se viziata da errori logico-giuridici evidenti.
- I motivi di gravità della pena o di vizio della motivazione dell'aumento per continuazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione di merito; argomentazioni generiche o richiamo a massime non riferite al caso concreto sono inammissibili.
- Se la confisca viene annullata, il giudice della legittimità può disporre l'annullamento senza rinvio della misura e ordinare il dissequestro e la restituzione della somma all'avente diritto.
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