Sentenza del 25/06/2015 n. 1529 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Imposte dirette ed IVA - Accertamento sintetico - Studi di settore - Natura giuridica - Presunzione juris tantum - Gravi incongruenze - Necessità - Onere della prova - Incombe sull'Amministrazione - Difetto - Natura indiziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Ufficio non può essere sostenuta dal solo scostamento dagli studi di settore. In assenza della dimostrazione di gravi incongruenze, tale scostamento conserva valore meramente indiziario e non è sufficiente a fondare l'accertamento né a dimostrare la maggiore capacità contributiva del contribuente. Ne consegue l'insufficienza dell'accertamento basato esclusivamente sullo studio di settore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un accertamento fondato sugli studi di settore e sullo scostamento tra i risultati dichiarati dal contribuente e quelli stimati dallo studio applicabile. Lo studio di settore ha natura di presunzione semplice, seppur juris tantum: può giustificare l'avvio dell'attività accertatrice, ma soltanto quando lo scostamento rispetto ai dati contabili dichiarati presenti gravi incongruenze. L'Amministrazione deve quindi dimostrare la rilevanza e la gravità dello scostamento; solo dopo tale dimostrazione l'onere di fornire spiegazioni e giustificazioni passa al contribuente.
Norme richiamate
Studi di settore in materia di imposte dirette e IVA
Lo studio di settore costituisce una fonte di prova presuntiva juris tantum
Lo studio di settore non determina automaticamente il reddito o i ricavi accertabili, ma costituisce una presunzione relativa che può essere superata e che richiede ulteriori elementi di supporto.
Principio delle gravi incongruenze
Lo scostamento dai risultati dello studio di settore deve essere qualificato da gravi incongruenze rispetto alla contabilità e alla dichiarazione del contribuente; il semplice scostamento non è sufficiente.
Onere della prova
In una prima fase l'Amministrazione deve provare la gravità e la rilevanza dello scostamento. Soltanto in seguito il contribuente è tenuto a fornire ragioni giustificative o elementi contrari.
Massime di principio
- Un accertamento fiscale non può fondarsi automaticamente sul solo risultato di uno studio di settore: l'Amministrazione deve motivare e dimostrare perché lo scostamento sia grave, significativo e riferibile concretamente al contribuente.
- Gli studi di settore hanno valore indiziario e presuntivo, non costituiscono una prova definitiva del maggior reddito o volume d'affari.
- L'onere di giustificare lo scostamento non grava sul contribuente fin dall'inizio: prima l'Ufficio deve fornire elementi sufficienti a rendere plausibile e grave l'incongruenza.
- Il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando caratteristiche dell'attività, condizioni del mercato, eventi straordinari, localizzazione, organizzazione aziendale o altri fattori incompatibili con il risultato dello studio.
- In situazioni analoghe, la verifica deve concentrarsi sia sulla presenza di gravi incongruenze sia sulla motivazione concreta dell'atto; se manca tale passaggio, l'accertamento può risultare insufficiente o illegittimo.
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