Corte di giustizia, Sentenza C-306/20
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 novembre 2021. — «Visma Enterprise» contro Konkurences padome. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE – Accordi verticali – Restrizione “per oggetto” o “per effetto” – Esenzione – Registrazione da parte del distributore della potenziale transazione con l’utente finale – Clausola che conferisce al distributore una “priorità per la finalizzazione dell’operazione di vendita” per un periodo di sei mesi dalla registrazione – Eccezione – Opposizione dell’utente – Competenza della Corte – Situazione puramente interna – Normativa nazionale che si conforma alle soluzioni accolte dal diritto dell’Unione. — Causa C-306/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia su una clausola di distribuzione di software che attribuisce una priorità temporanea al primo distributore che registra il cliente finale. Pur escludendo la propria competenza sul regolamento n. 330/2010 nel caso concreto, la Corte chiarisce come valutare l’accordo alla luce dell’articolo 101 TFUE: non basta la struttura verticale del rapporto, ma occorre verificare se la clausola sia restrittiva per oggetto o per effetto. La Corte aggiunge che la differente imputazione della responsabilità ai partecipanti non incide, di regola, sulla sussistenza dell’intesa.
Rinvio pregiudiziale su un accordo verticale di distribuzione che attribuisce al distributore che registra per primo il cliente finale una priorità di sei mesi nella vendita: qualificazione come restrizione della concorrenza, possibile esenzione e irrilevanza della diversa attribuzione di responsabilità ai contraenti.
La questione giuridica
Se una clausola di distribuzione verticale che riserva per sei mesi al distributore che ha registrato per primo una potenziale transazione una priorità nella conclusione della vendita, salvo opposizione dell’utente finale, integri una restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; se possa beneficiare dell’esenzione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE; e se la constatazione dell’intesa sia esclusa quando l’autorità nazionale abbia imputato la responsabilità dell’infrazione solo ad alcune parti dell’accordo.
Principio di diritto
Un accordo verticale che attribuisce al distributore che ha registrato per primo una potenziale transazione una priorità di sei mesi nella finalizzazione della vendita non è automaticamente una restrizione della concorrenza per oggetto: il giudice nazionale deve verificare, alla luce del tenore della clausola, dei suoi obiettivi e del contesto economico e giuridico, se presenti un grado di dannosità sufficiente; in mancanza, deve esaminarne gli effetti sensibili reali o potenziali. Tale accordo può beneficiare dell’esenzione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE solo se ricorrono tutte le condizioni cumulative previste da tale disposizione. La diversa scelta dell’autorità di imputare la responsabilità dell’infrazione solo ad alcune parti dell’accordo non esclude, di per sé, l’esistenza di un’intesa vietata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE
- Regolamento (UE) n. 330/2010
- Articolo 2 del regolamento (UE) n. 330/2010
- Articolo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 330/2010
- Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 4, della legge lettone sulla concorrenza
- Decreto n. 797/2008 del Consiglio dei ministri lettone
Priorità di vendita al primo distributore registrante e concorrenza
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) in una controversia tra Visma Enterprise SIA e il Konkurences padome. Il giudice lettone chiede come qualificare, alla luce dell’articolo 101 TFUE, una clausola di distribuzione di software che assegna al distributore che registra per primo la potenziale transazione con l’utente finale una priorità di sei mesi nella finalizzazione della vendita, salvo opposizione del cliente.
Contesto fattuale e procedimento nazionale
Il Consiglio per la concorrenza lettone aveva irrogato un’ammenda alla società per un accordo inserito nei contratti con i distributori dei software Horizon e Horizon Start. La clausola contestata imponeva la registrazione della potenziale transazione in una banca dati della società e riconosceva al primo registrante una priorità nella conclusione dell’operazione per sei mesi. L’autorità nazionale riteneva che il meccanismo limitasse la concorrenza tra distributori e si avvicinasse a una ripartizione della clientela, qualificando l’accordo come restrizione per oggetto.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte, in sostanza, sette quesiti riconducibili a tre nuclei:
- se la clausola costituisca un accordo restrittivo per oggetto o per effetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
- se possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE e dal regolamento n. 330/2010;
- se l’esistenza dell’infrazione sia esclusa quando l’autorità nazionale abbia attribuito la responsabilità solo ad alcune parti dell’accordo.
Competenza della Corte
La Corte ricorda che, in linea di principio, è competente a rispondere quando il giudice nazionale chiede l’interpretazione del diritto dell’Unione, anche in controversie interne, se la normativa nazionale riproduce il contenuto essenziale delle regole UE e viene interpretata in modo conforme ad esse. Nel caso di specie, la Corte afferma la propria competenza solo con riguardo all’articolo 101 TFUE, poiché il diritto lettone riprende sostanzialmente tale disciplina; al contrario, dichiara di non essere competente rispetto al regolamento n. 330/2010, in mancanza di elementi che dimostrino che la normativa lettone abbia reso applicabili le soluzioni di quel regolamento a situazioni puramente interne.
Ragionamento sull’articolo 101, paragrafo 1, TFUE
La Corte ribadisce che la nozione di restrizione "per oggetto" va interpretata restrittivamente e richiede che l’accordo presenti, di per sé, un grado di dannosità sufficiente per la concorrenza. Per stabilirlo occorre considerare il tenore della clausola, gli obiettivi perseguiti e il contesto economico e giuridico del mercato, compresa la natura dei beni o servizi e la struttura del mercato.
Nel caso concreto, la sola clausola riportata nella decisione di rinvio non rende chiaro in cosa consista esattamente la "priorità" del primo registrante, e le parti divergono persino sul significato effettivo dell’accordo. Inoltre, la società sostiene che la clausola persegua obiettivi legittimi, come l’organizzazione della collaborazione con i distributori, il controllo della qualità del servizio e l’uso razionale delle risorse. Di conseguenza, la Corte non qualifica direttamente l’accordo come restrizione per oggetto, ma indica che spetta al giudice nazionale verificarlo alla luce di tutti gli elementi pertinenti.
Se l’accordo non fosse restrittivo per oggetto, il giudice nazionale dovrà esaminarne gli effetti reali o potenziali, e cioè se, in assenza della clausola, il gioco concorrenziale sarebbe stato sensibilmente diverso. In questa valutazione dovranno essere considerati, tra l’altro, la posizione di mercato delle parti, la quota di mercato della società, la natura dei prodotti, la durata della priorità e il fatto che gli altri distributori non sarebbero preventivamente informati della riserva del cliente.
Esenzione ex articolo 101, paragrafo 3, TFUE
La Corte afferma che un accordo vietato dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può beneficiare dell’esenzione solo se soddisfa tutte le condizioni cumulative dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Non basta che produca un vantaggio interno per i contraenti: occorrono miglioramenti oggettivi e sensibili della produzione o distribuzione, o un progresso tecnico/economico, idonei a compensare i rischi anticoncorrenziali e a recare benefici ai consumatori.
La valutazione va compiuta sulla base degli argomenti fattuali e delle prove addotte dalle imprese. Nel caso di specie, la Visma Enterprise sosteneva che il sistema migliorasse la distribuzione del software, la qualità del servizio e riducesse i costi; spetta quindi al giudice nazionale verificare se tali vantaggi siano effettivi, oggettivi e sufficienti a soddisfare il test dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.
Responsabilità differenziata e sussistenza dell’intesa
Quanto alla quarta questione, la Corte chiarisce che la valutazione dell’autorità nazionale sulla responsabilità delle singole parti dell’accordo è distinta dalla verifica dell’esistenza stessa di un accordo vietato. Una diversa imputazione della responsabilità a uno solo o ad alcuni dei partecipanti non elimina, di per sé, l’intesa ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, purché sia dimostrata l’esistenza di una volontà comune di comportarsi sul mercato in un determinato modo.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- la clausola di priorità non è automaticamente una restrizione per oggetto; il giudice nazionale deve verificare se presenti un grado di dannosità sufficiente, altrimenti deve esaminare gli effetti sensibili reali o potenziali;
- l’esenzione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE è possibile solo se sono soddisfatte tutte le condizioni cumulative previste;
- l’esistenza di un accordo vietato non è esclusa dal fatto che l’autorità abbia attribuito la responsabilità dell’infrazione solo ad alcune parti dell’accordo.
Impatto pratico
La sentenza è rilevante per gli accordi verticali di distribuzione, soprattutto nei settori digitali o software, perché impone un’analisi concreta della clausola commerciale e del contesto di mercato, evitando automatismi nella qualificazione come intesa restrittiva. Per gli operatori, il caso evidenzia anche che meccanismi organizzativi apparentemente neutri possono essere scrutinati come restrizioni anticoncorrenziali se producono un effetto di ripartizione della clientela o di rafforzamento dell’intra-brand competition a scapito della concorrenza complessiva.
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