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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-358/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 novembre 2021. — Promexor Trade Srl contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell’IVA – Annullamento dell’identificazione ai fini dell’IVA di un soggetto passivo – Diniego del diritto a detrazione – Condizioni formali. — Causa C-358/20

Giurisprudenza europea62020CJ0358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte esamina una normativa rumena che consente di annullare l’identificazione IVA di un soggetto passivo rimasto inattivo nelle dichiarazioni per sei mesi consecutivi, ma che continua a imporgli il versamento dell’IVA sulle operazioni imponibili. La Corte ribadisce che l’identificazione IVA e gli adempimenti dichiarativi sono requisiti formali e non possono, da soli, neutralizzare il diritto alla detrazione se i requisiti sostanziali sono soddisfatti. Tuttavia, la normativa nazionale è compatibile con il diritto dell’Unione solo se il soggetto passivo può chiedere una nuova identificazione e recuperare la detrazione, senza un diniego sistematico fondato su ragioni non pertinenti alla riscossione esatta dell’imposta.

IVA: la cancellazione dell’identificazione ai fini IVA per omesse operazioni nelle dichiarazioni non può tradursi in un prelievo indefinito senza possibilità di nuova identificazione e detrazione, salvo verifica dei requisiti sostanziali e assenza di evasione.

La questione giuridica

Se gli articoli 168, 213, paragrafo 1, 214, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE, insieme ai principi di neutralità fiscale, certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità e leale cooperazione, ostino a una normativa/prassi nazionale che, dopo l’annullamento d’ufficio dell’identificazione IVA per omissione di operazioni imponibili in dichiarazioni per sei mesi consecutivi, impone al soggetto passivo di riscuotere e versare l’IVA sulle operazioni imponibili senza riconoscergli la detrazione dell’IVA a monte e senza consentirgli, per ragioni formali, una nuova identificazione ai fini IVA.

Principio di diritto

Gli articoli 168, 213, paragrafo 1, 214, paragrafo 1, e 273 della direttiva IVA, letti alla luce del principio di neutralità e dei principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e proporzionalità, non ostano a una normativa nazionale che, dopo l’annullamento dell’identificazione IVA per omissioni dichiarative, imponga al soggetto passivo di riscuotere l’IVA sulle operazioni imponibili, a condizione che egli possa ottenere una nuova identificazione ai fini IVA e detrarre l’IVA a monte; la mera circostanza che l’amministratore sia socio di un’altra società insolvente non basta, di per sé, per negare sistematicamente la nuova identificazione. Il diniego automatico della detrazione basato su un requisito meramente formale, senza verificare i requisiti sostanziali e in assenza di evasione, è invece incompatibile con il sistema IVA.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2010/45/UE
  • Articoli 167-169 direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 176-180 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 213, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 214, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 250 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 272 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273 direttiva 2006/112/CE

IVA e annullamento dell’identificazione ai fini IVA: diritto a detrazione e nuova identificazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Judecătoria Oradea (Romania) in una controversia tra Promexor Trade SRL e l’amministrazione fiscale rumena. La Corte è chiamata a valutare se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale che, dopo l’annullamento dell’identificazione IVA del soggetto passivo, gli imponga di continuare a riscuotere e versare l’IVA sulle operazioni imponibili, senza potere detrarre l’IVA assolta a monte e senza poter ottenere una nuova identificazione per ragioni meramente formali.

Fatti e procedimento principale

La Promexor aveva subito l’annullamento d’ufficio dell’identificazione IVA con decisione del 30 aprile 2014, perché per sei mesi consecutivi le sue dichiarazioni IVA non riportavano operazioni imponibili. Nonostante ciò, la società aveva continuato a emettere fatture senza IVA. Nel 2019 l’amministrazione fiscale le notificava un avviso di verifica e, sulla base delle dichiarazioni presentate tardivamente, emetteva un titolo esecutivo e un’ingiunzione di pagamento dell’IVA.

Nel giudizio nazionale la società sosteneva che, pur esistendo in astratto rimedi per recuperare la detrazione dopo una nuova identificazione IVA, nella pratica tali rimedi le erano preclusi da un requisito formale non soddisfatto. Il giudice del rinvio osservava inoltre che la normativa rumena non fissava un limite temporale all’obbligo di versare l’IVA per il soggetto il cui numero era stato annullato, mentre la nuova identificazione era, nel caso concreto, impedita da una circostanza formale collegata all’amministratore della società.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • fosse compatibile con la direttiva IVA e con il principio di neutralità imporre al soggetto passivo di versare l’IVA per un periodo indeterminato senza riconoscergli la detrazione;
  • fosse compatibile con i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità e leale cooperazione una prassi che impedisse la nuova identificazione ai fini IVA per ragioni puramente formali;
  • fosse legittimo mantenere tale obbligo senza verificare i requisiti sostanziali del diritto a detrazione e in assenza di evasione.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, la direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, e segnatamente:

  • articolo 167, sul momento di insorgenza del diritto a detrazione;
  • articolo 168, sul contenuto del diritto a detrazione;
  • articolo 178, sulle condizioni formali per esercitarlo;
  • articolo 179, sull’esercizio della detrazione;
  • articolo 180, che consente agli Stati membri di autorizzare detrazioni non effettuate conformemente agli articoli 178 e 179;
  • articoli 213 e 214, relativi agli obblighi dichiarativi e di identificazione;
  • articolo 250, sulla dichiarazione IVA;
  • articolo 273, sugli ulteriori obblighi nazionali diretti ad assicurare la corretta riscossione dell’IVA e prevenire l’evasione.

Sono richiamati anche i principi di neutralità fiscale, certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità e, nel quesito, leale cooperazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce anzitutto che il diritto a detrazione è un principio fondamentale del sistema comune IVA e non può, in linea di principio, essere limitato. Il sistema è volto a sgravare integralmente l’imprenditore dall’onere dell’IVA pagata a monte, così da garantire la neutralità dell’imposta rispetto alle attività economiche imponibili.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte precisa che i requisiti di identificazione ai fini IVA e gli obblighi dichiarativi costituiscono requisiti formali, utili al controllo, ma non possono rimettere in discussione il diritto a detrazione se i requisiti sostanziali sono soddisfatti. Il diniego è giustificato solo quando la violazione formale impedisce di provare con certezza il soddisfacimento delle condizioni sostanziali, oppure quando vi sia frode o evasione.

Nel caso esaminato, il giudice nazionale riteneva che non vi fosse evasione IVA. Se tale valutazione fosse confermata, il diritto alla detrazione non potrebbe essere negato solo per la cancellazione dell’identificazione o per il mancato rispetto di formalità. La Corte aggiunge che gli Stati membri possono certamente adottare misure per proteggere gli interessi finanziari e prevenire gli abusi, ma tali misure non possono andare oltre quanto necessario e non possono mettere sistematicamente in discussione la neutralità dell’IVA.

La Corte osserva dunque che una normativa o una prassi che subordinino la detrazione esclusivamente a formalità, senza considerare se i requisiti sostanziali siano soddisfatti, eccedono quanto necessario per garantire l’esatta riscossione dell’imposta. Lo stesso vale per il rifiuto sistematico di una nuova identificazione ai fini IVA fondato sul solo fatto che l’amministratore del soggetto passivo è socio di un’altra società insolvente, senza valutazione concreta del rischio di evasione o di perdita di gettito.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che la direttiva IVA e il principio di neutralità non ostano, in sé, a una disciplina nazionale che imponga al soggetto passivo di riscuotere l’IVA sulle operazioni imponibili dopo l’annullamento della sua identificazione, purché il soggetto possa chiedere una nuova identificazione e detrarre l’IVA a monte. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare in concreto che la normativa e la sua applicazione non comportino un diniego automatico fondato su requisiti puramente formali e che non sia pregiudicato il diritto a detrazione in assenza di evasione.

Rilievi pratici

La pronuncia conferma per gli operatori economici che:

  • la cancellazione della partita IVA non elimina, di per sé, il diritto sostanziale alla detrazione;
  • gli obblighi di registrazione e dichiarazione sono strumenti di controllo, non condizioni assolute e autonome per negare il diritto;
  • l’amministrazione non può adottare misure automaticamente punitive o indefinite senza verifica concreta dei presupposti sostanziali;
  • eventuali limitazioni alla riattivazione della posizione IVA devono essere giustificate da esigenze reali di tutela dell’erario e non da sole presunzioni o da motivi del tutto formali.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’ivaidentificazione dei soggetti passiviobblighi formalineutralità fiscale

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