Corte di giustizia, Sentenza C-212/20
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 novembre 2021. — M.P. e B.P. contro «A.» prowadzący działalność za pośrednictwem «A.» S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Clausola contrattuale relativa al tasso di cambio di acquisto e di vendita di una valuta estera – Requisiti di comprensibilità e trasparenza – Poteri del giudice nazionale. — Causa C-212/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un mutuo ipotecario in zloty indicizzato al franco svizzero, con clausole che rinviavano ai tassi di cambio fissati dalla banca. Precisa che la trasparenza richiesta dalla direttiva 93/13 non si esaurisce nella chiarezza formale, ma richiede che il consumatore capisca il funzionamento concreto del meccanismo di conversione e le sue conseguenze economiche. Stabilisce inoltre che, se la clausola è abusiva, il giudice nazionale non può correggerla o riscriverla richiamando il "valore di mercato" della valuta, nemmeno per aderire alla comune intenzione delle parti.
Trasparenza delle clausole di indicizzazione in un mutuo in valuta estera e divieto per il giudice nazionale di riscrivere la clausola abusiva introducendo il criterio del "valore di mercato"
La questione giuridica
Se, in un contratto di mutuo ipotecario indicizzato a valuta estera, una clausola che determina i tassi di acquisto e vendita debba consentire al consumatore di ricostruire autonomamente il tasso di cambio applicato dalla banca; e se, una volta accertato il carattere abusivo della clausola, il giudice nazionale possa interpretarla in modo conforme alla comune intenzione delle parti sostituendo il criterio pattuito con il riferimento al "valore di mercato" della valuta estera.
Principio di diritto
L’articolo 5 della direttiva 93/13 impone che la clausola di un mutuo indicizzato a valuta estera che fissa i tassi di acquisto e vendita consenta al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il meccanismo concreto di determinazione del cambio e quindi di poter individuare, in qualsiasi momento, il tasso applicato dalla banca. Inoltre, gli articoli 5 e 6 della direttiva 93/13 ostano a che, una volta accertato il carattere abusivo della clausola, il giudice nazionale la riformuli o la integri introducendo un criterio come il "valore di mercato" della valuta estera, anche se tale interpretazione corrisponderebbe alla comune intenzione delle parti: la clausola abusiva deve essere disapplicata, salvo la sostituzione con una disposizione nazionale suppletiva solo quando la soppressione della clausola renderebbe impossibile la sopravvivenza del contratto e il consumatore subirebbe conseguenze particolarmente dannose.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 65 del codice civile polacco
- Articolo 69, paragrafi 2 e 3, della legge bancaria polacca
Trasparenza delle clausole di indicizzazione in un mutuo in valuta estera
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny in una controversia tra due mutuatari e una banca polacca relativa a un mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero. Il giudice del rinvio chiedeva come debbano essere valutate, alla luce della direttiva 93/13, le clausole che consentono alla banca di fissare i tassi di acquisto e vendita della valuta estera usata per calcolare le rate di rimborso.
Fatti e procedimento principale
Nel 2008 M.P. e B.P. conclusero con la banca un mutuo di 460000 PLN, rimborsabile in 480 rate mensili, indicizzato al CHF e remunerato al tasso LIBOR 3M CHF maggiorato di un margine fisso. I mutuatari firmarono una dichiarazione di consapevolezza del rischio di cambio e accettarono le condizioni generali, che prevedevano il rimborso in zloty sulla base della tabella dei tassi di cambio della banca. Nel 2013 il contratto fu modificato consentendo il rimborso diretto in franchi svizzeri.
I mutuatari sostennero che la clausola di indicizzazione fosse abusiva perché non indicava in modo sufficientemente preciso come la banca determinasse il tasso di cambio. Il giudice nazionale osservò che le parti attribuivano alla clausola significati diversi: i mutuatari ritenevano che il cambio dovesse essere oggettivo, mentre la banca sosteneva che il riferimento fosse ai tassi esposti nella propria tabella, influenzati anche da elementi di mercato.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare la direttiva 93/13, e segnatamente:
- articolo 3, paragrafo 1, sulla nozione di clausola abusiva;
- articolo 4, paragrafi 1 e 2, sulla valutazione dell’abusività e sull’esclusione delle clausole che definiscono l’oggetto principale, se chiare e comprensibili;
- articolo 5, sull’obbligo di redazione chiara e comprensibile;
- articolo 6, paragrafo 1, sugli effetti delle clausole abusive;
- articolo 7, paragrafo 1, sui mezzi idonei a far cessare l’uso di clausole abusive. Sono inoltre menzionati l’articolo 267 TFUE, l’articolo 65 del codice civile polacco e l’articolo 69 della legge bancaria polacca, come modificata nel 2011.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza:
- se una clausola di cambio in un mutuo in valuta estera debba essere redatta in modo tale da consentire al consumatore di determinare autonomamente, in ogni momento, il tasso applicato;
- se, in alternativa, sia sufficiente un richiamo generico al "valore di mercato" della valuta;
- se, una volta constatato il carattere abusivo della clausola, il giudice nazionale possa interpretarla in modo da salvaguardarla, anche facendo leva sulla comune intenzione delle parti.
Ragionamento della Corte sulla trasparenza
La Corte ribadisce che l’obbligo di trasparenza dell’articolo 5 della direttiva 93/13 non riguarda solo la chiarezza formale o grammaticale, ma impone che il consumatore medio possa comprendere il funzionamento concreto della clausola e valutarne le conseguenze economiche, anche potenzialmente significative. Nei contratti di credito, ciò significa che il mutuatario deve essere messo in condizione di prendere decisioni con prudenza e piena cognizione di causa.
Applicando tali principi, la Corte osserva che il fatto che un mutuo sia di lunga durata e che il tasso di cambio vari nel tempo non giustifica l’omessa indicazione dei criteri usati dalla banca per fissarlo. Al contrario, il professionista deve fornire elementi sufficienti per consentire al consumatore di comprendere il meccanismo di determinazione del cambio e di calcolare le conseguenze economiche del contratto.
La Corte conclude quindi che la clausola deve permettere al consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di capire come viene fissato il tasso di cambio applicato per il calcolo delle rate, in modo da poterlo determinare da solo in qualsiasi momento.
Ragionamento della Corte sull’abusività e sui poteri del giudice nazionale
Quanto alla possibilità per il giudice nazionale di interpretare la clausola in chiave correttiva, la Corte ricorda che, una volta accertato il carattere abusivo, la clausola deve essere disapplicata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Il giudice non può riscriverne il contenuto introducendo un riferimento al "valore di mercato" della valuta estera, anche se ciò corrispondesse alla comune intenzione delle parti.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la riscrittura giudiziale di clausole abusive comprometterebbe l’effetto dissuasivo della direttiva nei confronti dei professionisti. Solo se la soppressione della clausola rendesse impossibile la sopravvivenza del contratto e ciò esponesse il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, il giudice potrebbe sostituire la clausola con una disposizione nazionale di natura suppletiva. Una regola generale di interpretazione, come l’articolo 65 del codice civile polacco, non può essere utilizzata per colmare la lacuna mediante una vera e propria modifica del contenuto della clausola.
La Corte aggiunge che il mancato interesse dei mutuatari per la clausola durante l’esecuzione del contratto non incide sulla tutela assicurata dalla direttiva: l’inefficacia della clausola abusiva non dipende dal suo uso concreto o dalla maggiore o minore attenzione del consumatore.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 5 della direttiva 93/13 esige che la clausola di un mutuo indicizzato a valuta estera consenta al consumatore di comprendere il metodo di fissazione del cambio e di determinarlo autonomamente in ogni momento;
- gli articoli 5 e 6 della direttiva 93/13 ostano a che il giudice nazionale, una volta accertata l’abusività, interpreti la clausola per correggerla, anche se l’interpretazione corrisponde alla comune intenzione delle parti.
Principio affermato
La trasparenza nelle clausole di cambio dei mutui in valuta estera richiede che il consumatore possa comprendere il meccanismo concreto di determinazione del tasso applicato; se la clausola è abusiva, essa va espunta e non può essere "salvata" con una reinterpretazione giudiziale o con l’inserzione del criterio del valore di mercato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 18 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-306/20
- Sentenza · 18 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-358/20
- Sentenza · 18 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-413/20
- Sentenza · 18 nov 2021Tribunale, Ordinanza T-157/21
- Sentenza · 17 nov 2021Tribunale, Sentenza T-616/20
- Sentenza · 17 nov 2021Tribunale, Sentenza T-430/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →