Cassazione Penale, Sentenza n. 17803/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per lesioni personali aggravate, danneggiamento e furto con strappo. Romagnoli deduce vizio di motivazione sull'accertamento della sua responsabilità per le aggressioni e chiede la non menzione della condanna (art. 175 c.p.). Lyassaa lamenta vizio di motivazione per l'applicazione di una pena ritenuta superiore a quella dei coimputati, sostenendo che non sia stata adeguatamente valutata la sua condotta post-delictum (presentazione spontanea alla Questura e parziale risarcimento del danno) ai fini del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 69 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Romagnoli i primi due motivi sono stati ritenuti generici e meramente rielaborazioni soggettive dei fatti; la Corte d'appello aveva motivatamente ricostruito che la ricorrente non era rimasta in disparte ma aveva attivamente promosso e alimentato l'aggressione, dunque la responsabilità è confermata. Il diniego del beneficio della non menzione è stato ritenuto corretto e motivato alla luce della gravità dei reati e della condotta. Per Lyassaa il motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il ricorrente non ha ricevuto un trattamento peggiorativo rispetto ai coimputati, gli elementi positivi da lui evocati erano già stati considerati dal giudice di merito e la comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Tasini, liquidate in Euro 3.510,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 175 cod. pen.
"può" ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati
Il beneficio della non menzione è facoltativo e il giudice può negarlo per la gravità dei reati o per la condotta dell'imputato; la Corte ha legittimamente negato il beneficio in presenza di reati gravi e di condotta attiva nella commissione e nella prosecuzione dell'offesa
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio di valutazione delle circostanze rilevanti ai fini della non menzione e della determinazione della pena: il giudice valuta le circostanze previste dall'art. 133 c.p. nel decidere sull'eventuale non menzione e sulla commisurazione della pena
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata come possibile motivo di cassazione relativo alla motivazione; qui la censura sulla motivazione è stata ritenuta generica e quindi non ammissibile
art. 69 cod. pen.
Regola il giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti; la valutazione comparativa è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se motivata e non arbitraria
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti della enunciazione dei motivi in sede di cassazione (obbligo di esposizione sintetica e rilevante ai fini della decisione)
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito il trattamento dei ricorsi senza intervento delle parti, modalità applicata nel giudizio
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)
Giurisprudenza richiamata per il principio che le statuizioni sul confronto tra circostanze attenuanti/aggravanti implicano valutazioni discrezionali del merito e sfuggono al controllo della cassazione se adeguatamente motivate
Massime di principio
- Un ricorso che si limiti a una diversa rilettura soggettiva dei fatti, senza indicare vizi di motivazione specifici, è inammissibile
- La valutazione della prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale e difficilmente sindacabile in Cassazione se la Corte di merito fornisce motivazione non illogica
- Il beneficio della non menzione è discrezionale (art. 175 c.p.): può essere negato quando emergano gravità del fatto e condotte successive che ne ostacolano la concessione
- La mera affermazione di comportamenti post-delictum (es. presentazione spontanea, parziale risarcimento) non impone automaticamente una riduzione della pena se tali elementi sono già stati considerati o se non risultano idonei a prevalere sulle circostanze aggravanti
- Le condotte attive nel promuovere o alimentare un'aggressione riducono la probabilità di successo di doglianze difensive volte a minimizzare la partecipazione o a ottenere benefici (es. non menzione)
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