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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17803/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per lesioni personali aggravate, danneggiamento e furto con strappo. Romagnoli deduce vizio di motivazione sull'accertamento della sua responsabilità per le aggressioni e chiede la non menzione della condanna (art. 175 c.p.). Lyassaa lamenta vizio di motivazione per l'applicazione di una pena ritenuta superiore a quella dei coimputati, sostenendo che non sia stata adeguatamente valutata la sua condotta post-delictum (presentazione spontanea alla Questura e parziale risarcimento del danno) ai fini del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 69 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Romagnoli i primi due motivi sono stati ritenuti generici e meramente rielaborazioni soggettive dei fatti; la Corte d'appello aveva motivatamente ricostruito che la ricorrente non era rimasta in disparte ma aveva attivamente promosso e alimentato l'aggressione, dunque la responsabilità è confermata. Il diniego del beneficio della non menzione è stato ritenuto corretto e motivato alla luce della gravità dei reati e della condotta. Per Lyassaa il motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il ricorrente non ha ricevuto un trattamento peggiorativo rispetto ai coimputati, gli elementi positivi da lui evocati erano già stati considerati dal giudice di merito e la comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Tasini, liquidate in Euro 3.510,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. pen.

    "può" ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati

    Il beneficio della non menzione è facoltativo e il giudice può negarlo per la gravità dei reati o per la condotta dell'imputato; la Corte ha legittimamente negato il beneficio in presenza di reati gravi e di condotta attiva nella commissione e nella prosecuzione dell'offesa

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio di valutazione delle circostanze rilevanti ai fini della non menzione e della determinazione della pena: il giudice valuta le circostanze previste dall'art. 133 c.p. nel decidere sull'eventuale non menzione e sulla commisurazione della pena

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come possibile motivo di cassazione relativo alla motivazione; qui la censura sulla motivazione è stata ritenuta generica e quindi non ammissibile

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti; la valutazione comparativa è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se motivata e non arbitraria

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti della enunciazione dei motivi in sede di cassazione (obbligo di esposizione sintetica e rilevante ai fini della decisione)

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento dei ricorsi senza intervento delle parti, modalità applicata nel giudizio

  • Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che le statuizioni sul confronto tra circostanze attenuanti/aggravanti implicano valutazioni discrezionali del merito e sfuggono al controllo della cassazione se adeguatamente motivate

Massime di principio

  • Un ricorso che si limiti a una diversa rilettura soggettiva dei fatti, senza indicare vizi di motivazione specifici, è inammissibile
  • La valutazione della prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale e difficilmente sindacabile in Cassazione se la Corte di merito fornisce motivazione non illogica
  • Il beneficio della non menzione è discrezionale (art. 175 c.p.): può essere negato quando emergano gravità del fatto e condotte successive che ne ostacolano la concessione
  • La mera affermazione di comportamenti post-delictum (es. presentazione spontanea, parziale risarcimento) non impone automaticamente una riduzione della pena se tali elementi sono già stati considerati o se non risultano idonei a prevalere sulle circostanze aggravanti
  • Le condotte attive nel promuovere o alimentare un'aggressione riducono la probabilità di successo di doglianze difensive volte a minimizzare la partecipazione o a ottenere benefici (es. non menzione)

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