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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30593/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in Cassazione impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per numerosi capi d'imputazione, tra cui reati associativi (art. 416 bis c.p., art. 74 d.P.R. 309/1990) con l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. I motivi dedotti dal ricorrente riguardano: 1) nullità per omessa notifica dell'avviso d'udienza camerale al codifensore avv. Cardinali (notificato solo all'avv. Rotundo e, per errore, all'avv. Attisani, che aveva rinunciato); 2) vizio della motivazione circa l'esistenza attuale della struttura associativa mafiosa e l'adozione di indizi gravi; 3) carenza di elementi per la contestazione dell'art. 74 (traffico di stupefacenti) in termini di struttura operativa stabile; 4) insussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa; 5) mancanza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o reiterazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'omessa notifica dell'avviso d'udienza al codifensore avv. Cardinali, pur essendo la nomina del difensore risultante negli atti trasmessi al Tribunale, ha integrato una nullità non sanata. La Corte ha escluso che il ricorrente o il codifensore potessero essere rimproverati per non aver comunicato la data dell'udienza al difensore che non aveva ricevuto la notifica, essendo la nomina già in atti. Di conseguenza, l'omessa notifica è stata qualificata come nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., estendibile all'ordinanza di riesame, determinando l'annullamento con rinvio dell'ordinanza al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. Per tale motivo la Corte non ha esaminato i restanti motivi di merito.

Norme richiamate

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione della nomina del difensore al giudice; la Corte ha rilevato che la nomina dei difensori era effettivamente pervenuta ed inserita nel fascicolo, quindi l'omessa notifica non era imputabile al ricorrente

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla nomina del difensore d'ufficio intervenuta durante il procedimento (quando il precedente difensore rinunciò)

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte applica il principio secondo cui la nullità derivante da omessa notifica in camera di consiglio è sanata se non tempestivamente eccepita in udienza dal difensore presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio; nel caso di specie l'eccezione è stata sollevata tempestivamente quindi non si è verificata la sanatoria

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte ha qualificato l'omessa notifica al difensore come nullità di ordine generale ai sensi di questa disposizione, con estensione all'ordinanza impugnata e conseguente annullamento con rinvio

  • art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare la competenza del Tribunale di Catanzaro a cui la causa è rinviata per nuovo giudizio

  • art. 416 bis cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nella imputazione (associazione di tipo mafioso); la Corte non si è pronunciata nel merito sulla sua applicazione a causa della sopravvenuta nullità processuale

  • art. 416 bis 1 cod. pen.

    Aggravante richiamata nella imputazione; la Corte non ha valutato la fondatezza dell'aggravante per sopravvenuta decisione sul vizio processuale

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma in tema di stupefacenti contestata; la Corte non ha affrontato il merito della sua concreta applicazione in questo caso per effetto dell'annullamento processuale

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di udienza camerale a uno dei difensori di fiducia costituisce nullità che, se tempestivamente eccepita in udienza, non si sanerà e può determinare l'annullamento dell'atto impugnato.
  • La nullità è di ordine generale quando l'omissione impedisce la partecipazione effettiva del difensore nominato e si estende all'ordinanza adottata in camera di consiglio.
  • Se la nomina del difensore è comunque risultante negli atti in possesso del giudice (es. inserita nel fascicolo), non può essere attribuito al ricorrente l'onere di comunicare la fissazione dell'udienza al codifensore che non ha ricevuto la notifica.
  • La mancata notifica può essere sanata solo se l'eccezione non è sollevata nei termini previsti dall'art. 182 c.p.p.; quindi è cruciale eccepire tempestivamente in udienza per preservare il vizio.
  • Quando una pronuncia viene annullata per vizi di notifica o di costituzione della difesa, il giudice di legittimità può rinviare il processo al giudice di merito per un nuovo esame, non entrando nel merito delle questioni sostanziali già dedotte.
  • Per evitare rischi processuali, è buona prassi: a) assicurare la tempestiva trasmissione delle nomine dei difensori agli uffici competenti; b) il difensore che riceve la notifica dovrebbe informare immediatamente i codifensori nominati; c) verificare il fascicolo telematico per confermare la presenza della nomina e la correttezza delle notifiche; d) eccepire prontamente in udienza qualsiasi omissione di notifica.

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