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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01730/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’esecuzione di una sentenza che aveva condannato la società al pagamento di differenze retributive. I lavoratori avevano notificato precetti per importi calcolati al lordo delle imposte; la società aveva reagito proponendo opposizione, sostenendo di aver già adempiuto spontaneamente mediante offerta reale ex art. 1209 c.c. e contestando, in sostanza, la debenza della parte di somma riferita alle ritenute fiscali, oltre a chiedere, in via subordinata, il riconoscimento dell’irregolarità formale del precetto. Il Tribunale aveva qualificato la società come sostituto d’imposta tenuto al pagamento al netto delle ritenute, aveva dichiarato inefficaci i precetti, aveva condannato i lavoratori alle spese sostenute per l’offerta reale e aveva rigettato la domanda risarcitoria ex art. 96, primo comma, c.p.c. I lavoratori hanno proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. deducendo omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’irregolarità formale dei precetti per avere intimato il pagamento di un importo errato perché calcolato al lordo delle ritenute fiscali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che l’opposizione della società non riguardava solo il quomodo dell’esecuzione, ma anche l’an del diritto di procedere esecutivamente per la parte del credito ritenuta non dovuta, sicché la domanda andava qualificata come opposizione all’esecuzione, non come opposizione agli atti esecutivi. Poiché la decisione impugnata aveva definito una opposizione all’esecuzione, non era esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo invece il rimedio corretto l’appello. Ne sono conseguite la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e l’ulteriore importo per il contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    ricorso straordinario per cassazione

    Il ricorso straordinario è ammesso solo nei casi di sentenze non altrimenti impugnabili; non è utilizzabile contro la sentenza che definisce un’opposizione all’esecuzione quando il rimedio ordinario è l’appello.

  • art. 1209 c.c.

    Richiamato come mezzo di adempimento posto in essere dalla società per estinguere l’obbligazione e contestato dai lavoratori.

  • art. 96, primo comma c.p.c.

    La domanda risarcitoria della società è stata rigettata per difetto di allegazione e prova del danno.

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione che contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata, anche solo per una parte del credito, va qualificata come opposizione all’esecuzione.

  • art. 616 c.p.c.

    Per le opposizioni all’esecuzione il regime di impugnazione è quello dell’appello, non del ricorso straordinario, nel testo applicabile alla vicenda secondo la Corte.

  • art. 617 c.p.c.

    È richiamato per distinguere l’opposizione agli atti esecutivi, che attiene alle modalità dell’esecuzione, dall’opposizione all’esecuzione.

  • art. 618 c.p.c.

    Norma evocata nel raffronto tra i diversi rimedi oppositivi nel processo esecutivo.

  • art. 618-bis c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione del sistema delle opposizioni esecutive.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Ha consentito la definizione in camera di consiglio con motivazione riservata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando l’opponente contesta non solo il modo di svolgimento dell’esecuzione, ma l’esistenza o la misura del diritto a procedere in executivis, la domanda va qualificata come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi.
  • La qualificazione del rimedio impugnatorio dipende dalla sostanza della censura e non dalla sola etichetta usata dalla parte nelle conclusioni.
  • Contro la sentenza che definisce un’opposizione all’esecuzione non è esperibile ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se la decisione è soggetta ad appello quale rimedio ordinario.
  • Nel processo esecutivo, l’erronea scelta del mezzo di impugnazione rende il ricorso inammissibile anche se viene denunciato un omesso esame di fatti rilevanti.
  • La domanda risarcitoria ex art. 96, primo comma, c.p.c. presuppone specifica allegazione e prova del danno subito dalla parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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