Sentenza del 17/05/2019 n. 3063 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Giochi e scommesse
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse e sui concorsi pronostici, disciplinata dal D.Lgs. n. 504 del 1998 e modificata dall'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220 del 2010. L'imposta è dovuta anche per le scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio. Sono soggetti passivi coloro che gestiscono l'attività con qualsiasi mezzo, anche telematico, e, per le annualità successive al 2011, anche coloro che operano per conto terzi. La responsabilità d'imposta può quindi riguardare sia il bookmaker estero privo di concessione sia la ricevitoria, in quanto entrambi partecipano all'organizzazione e all'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse.
La decisione
La ricostruzione affermata è favorevole all'assoggettamento a imposta delle scommesse irregolari o prive di concessione. L'imposta è dovuta sull'importo delle giocate e il bookmaker estero, anche se privo di concessione, può essere ritenuto obbligato solidale con la ricevitoria per le annualità successive al 2011. Nel testo non sono indicati gli estremi della decisione concreta né il dispositivo specifico, pertanto non è possibile stabilire se il ricorso sia stato formalmente accolto o rigettato.
Norme richiamate
Art. 3, D.Lgs. n. 504 del 1998
Individua la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse e sui concorsi pronostici, applicabile anche alle giocate raccolte fuori dal sistema concessorio.
Art. 1, comma 66, lettera b), L. n. 220 del 2010
Ha ampliato, per le annualità d'imposta successive al 2011, l'ambito dei soggetti passivi includendo chi gestisce le scommesse per conto terzi, compresi bookmaker esteri privi di concessione.
Art. 3 Cost.
Rileva sotto il profilo dell'eguaglianza e della parità di trattamento fiscale tra operatori che svolgono attività sostanzialmente analoghe, indipendentemente dal possesso della concessione.
Art. 53 Cost.
Giustifica il prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva manifestata dall'attività di raccolta e gestione delle scommesse.
Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2018
Richiamata a sostegno della legittimità dell'assoggettamento fiscale degli operatori delle scommesse, anche quando operano al di fuori del sistema concessorio.
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23271 del 2004
Richiamata quale precedente in materia di individuazione dei soggetti coinvolti nella gestione delle scommesse e dei relativi obblighi tributari.
Massime di principio
- L'assenza di una concessione amministrativa non esclude, di per sé, l'obbligo di pagare l'imposta unica: l'imposizione può dipendere dall'effettivo svolgimento dell'attività di raccolta o gestione delle scommesse.
- Per le annualità successive al 2011, la responsabilità fiscale può estendersi anche a chi opera per conto terzi, inclusi bookmaker esteri privi di concessione.
- La ricevitoria e il bookmaker possono essere responsabili solidalmente quando entrambi contribuiscono concretamente all'organizzazione o all'esercizio della raccolta delle scommesse.
- Ai fini tributari assume rilievo l'attività economica effettivamente svolta, non soltanto la qualificazione formale del rapporto o la presenza di un titolo concessorio.
- In una situazione analoga occorre verificare l'annualità d'imposta, il ruolo concretamente svolto da ciascun operatore, l'importo delle giocate e l'esistenza di elementi che dimostrino la partecipazione di entrambi alla gestione dell'attività.
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