Cassazione Penale, Ordinanza n. 29012/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado solo in punto pena. L'unico motivo dedotto lamentava la mancata verifica, da parte del giudice di merito, della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; tuttavia il ricorso non indicava quali cause di non punibilità fossero concretamente ravvisabili né quali elementi di fatto o di diritto imponessero una declaratoria ex art. 129 c.p.p. La Corte ha quindi ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché formulato senza specificare i rilievi critici contro la motivazione della sentenza impugnata e senza consentire al giudice di legittimità un effettivo sindacato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità assoluta del motivo per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, già riformata in appello solo quanto alla pena, resta quindi ferma nei suoi effetti.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Richiamo alle cause di non punibilità/proscioglimento immediato: la loro deduzione deve essere sorretta da concreti elementi indicati nel ricorso; non basta un riferimento meramente assertivo e generico.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni censura; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente invocare in modo astratto l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.: occorre indicare quali specifiche cause di non punibilità siano desumibili dagli atti e quali elementi ne impongano il rilievo immediato.
- La censura è inammissibile quando sia formulata in termini generici o indeterminati, ossia senza precisare i punti della motivazione impugnata che si assumono erronei e senza offrire al giudice di legittimità un perimetro chiaro del sindacato richiesto.
- La specificità dei motivi ex art. 581 c.p.p. è requisito essenziale del ricorso per cassazione: la sua mancanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e le conseguenze economiche previste dalla legge.
- Quando la sentenza di merito è logicamente coerente e il ricorso non confronta in modo puntuale la motivazione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare il merito della pretesa difensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28923/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →