Cassazione Penale, Ordinanza n. 17363/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo ulteriori dettagli sulla sentenza di merito, se non che l'imputato aveva impugnato una decisione di condanna della Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari, articolando due motivi. Il primo censurava l'affermazione di responsabilità penale, ma la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché fondato su critiche generiche e ripetitive, non idonee a superare il riconoscimento operato dalla persona offesa e, soprattutto, l'ammissione di responsabilità resa dallo stesso imputato. Il secondo motivo riguardava il diniego di circostanze invocate in sede di merito, ma è stato giudicato generico e meramente assertivo, perché non si confrontava con la reale ragione del diniego, individuata nei dodici precedenti specifici a carico dell'imputato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sul punto della responsabilità, si limiti a critiche generiche, ripetitive o meramente assertive, senza misurarsi con gli specifici elementi probatori valorizzati dai giudici di merito.
- Un motivo di ricorso che contesti il diniego di attenuanti o di altre circostanze favorevoli deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi del diniego; in difetto, il motivo è generico e non scrutinabile nel merito.
- La presenza di un riconoscimento della persona offesa e, ancor più, di un'ammissione di responsabilità dell'imputato, rende manifestamente infondata la censura che pretenda di ribaltare l'affermazione di colpevolezza senza una critica specifica delle prove valorizzate.
- Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per riproporre in modo astratto questioni già decise in merito, ma richiede motivi puntuali e aderenti alla motivazione impugnata.
Come è indicizzato
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