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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-398/21

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 2 April 2025. — Ryanair DAC and Ryanair Sun S.A. v European Commission. — State aid – Polish air transport market – Aid granted by Poland to LOT in the context of the COVID-19 pandemic – Subsidised loan and capital injection – Decision not to raise any objections – Article 107(3)(b) TFEU – Temporary Framework for State aid measures – Principle of non-discrimination – Freedom to provide services – Freedom of establishment – Obligation to state reasons. — Case T-398/21

Giurisprudenza europea62021TJ0398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Ryanair contro la decisione della Commissione che ha autorizzato l'aiuto polacco a LOT durante la pandemia. Viene confermato che la ricapitalizzazione e il prestito sovvenzionato rispettavano i criteri del Temporary Framework e l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Il Tribunale esclude anche la violazione dei principi di non discriminazione e delle libertà fondamentali, oltre a ogni insufficienza di motivazione o obbligo di aprire l'indagine formale.

Aiuti di Stato COVID-19 concessi dalla Polonia a LOT: legittimità della decisione della Commissione che non solleva obiezioni su prestito sovvenzionato e ricapitalizzazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

La questione giuridica

Se la Commissione avesse correttamente applicato il Temporary Framework e l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE nell'autorizzare, senza aprire il procedimento formale d'indagine, un aiuto individuale a favore di LOT consistente in un prestito sovvenzionato e in una ricapitalizzazione; se la misura fosse discriminatoria o incompatibile con la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e il regolamento n. 1008/2008; e se la decisione fosse adeguatamente motivata.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nel valutare la compatibilità degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del Temporary Framework; nel caso di specie, la misura in favore di LOT era idonea, necessaria e proporzionata a rimediare al grave turbamento dell'economia polacca, pur essendo concessa a un solo beneficiario. In particolare, il Tribunale ha ritenuto corretto che la Commissione: (i) identificasse LOT come unico beneficiario, senza dover estendere l'esame all'intero gruppo PGL in assenza di elementi sul trasferimento dell'aiuto; (ii) verificasse che LOT fosse in difficoltà di liquidità e non in grado di reperire finanziamenti a condizioni accessibili; (iii) interpretasse la "viability" come continuità operativa e non come ritorno alla redditività; (iv) ritenesse non necessari, nel caso concreto, ulteriori rimedi pro-concorrenziali ex punto 72 del Temporary Framework, poiché l'aumento di capitale non superava 250 milioni di euro; e (v) motivasse in modo sufficiente la decisione di non avviare il procedimento formale d'indagine. La Corte ha quindi respinto integralmente il ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (UE) n. 651/2014
  • Regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 sul Temporary Framework per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19
  • Comunicazione della Commissione sulla ricapitalizzazione degli istituti finanziari nella crisi finanziaria attuale
  • Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà

Aiuti di Stato COVID-19 a LOT e legittimità della decisione di non sollevare obiezioni

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Ryanair DAC e Ryanair Sun S.A. avverso la decisione della Commissione del 22 dicembre 2020, con cui l'aiuto polacco a favore di Polskie Linie Lotnicze "LOT" S.A. è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. L'aiuto consisteva in un prestito sovvenzionato e in una ricapitalizzazione nel contesto della crisi COVID-19.

Fatti e procedimento

La Polonia aveva notificato una misura complessiva di circa 2,9 miliardi di PLN, finanziata con risorse pubbliche e destinata a ripristinare il bilancio e la liquidità di LOT. LOT era controllata al 100% da PGL, a sua volta interamente posseduta dal Tesoro polacco. La Commissione ha adottato una decisione di non sollevare obiezioni, ritenendo che la misura fosse compatibile con il Temporary Framework e con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Quadro giuridico rilevante

Il Tribunale richiama l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, il Temporary Framework nelle sue varie versioni, l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il regolamento n. 2015/1589 sul procedimento in materia di aiuti di Stato, il regolamento n. 651/2014 per la nozione di impresa in difficoltà e il regolamento n. 1008/2008 per il trasporto aereo. Richiama inoltre la giurisprudenza sulla discrezionalità della Commissione in materia di aiuti di Stato e sull'obbligo di motivazione delle decisioni di non sollevare obiezioni.

Primo motivo: applicazione del Temporary Framework

Il Tribunale respinge le censure relative all'eligibility della beneficiaria. LOT è stata correttamente identificata come unico beneficiario, e non vi erano elementi che imponessero alla Commissione di estendere l'analisi all'intero gruppo PGL. La Commissione ha adeguatamente accertato che LOT, alla fine del 2019, non era un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014.

Quanto alle condizioni di cui al punto 49 del Temporary Framework, il Tribunale ritiene che:

  • LOT fosse esposta a gravi difficoltà di liquidità e a rischio di insolvenza;
  • la misura fosse nel comune interesse per la rilevanza sistemica di LOT per connettività, occupazione ed entrate fiscali;
  • LOT non potesse reperire finanziamenti sul mercato a condizioni accessibili;
  • il requisito del punto 49 non imponga di dimostrare l'assenza assoluta di ogni soluzione alternativa o l'impossibilità di downsizing del gruppo.

Proporzionalità della ricapitalizzazione

Il Tribunale chiarisce che il punto 54 del Temporary Framework non richiede che la beneficiaria torni alla redditività, ma solo che la ricapitalizzazione sia limitata al minimo necessario per garantire la continuità operativa e ripristinare la struttura del capitale pre-pandemia. Perciò il concetto di "viability" non coincide con il ritorno al profitto.

Il Tribunale approva anche la metodologia di valutazione dell'equity di LOT, basata su tre metodi combinati: discounted cash flows, adjusted net asset value e multipli EBITDA. La Commissione ha adottato un approccio prudenziale e sufficientemente motivato, senza dover spiegare in modo analitico ogni parametro tecnico. Analoga conclusione viene tratta per i test di sensitività e per la considerazione degli altri aiuti già ricevuti da LOT.

Governance e prevenzione di distorsioni della concorrenza

La censura relativa al punto 71 del Temporary Framework viene respinta: il piano aziendale indicava un ritorno prudente e graduale all'attività ordinaria, non un'espansione aggressiva finanziata dall'aiuto. Inoltre, le restrizioni previste dal punto 74 contribuivano a evitare distorsioni.

Quanto al punto 72, il Tribunale osserva che la soglia di 250 milioni di euro non è stata superata alla data di concessione dell'aiuto; pertanto, non erano richieste misure aggiuntive per preservare la concorrenza. Anche la questione del tasso di cambio e la plea di illegittimità contro il punto 72 sono respinte.

Secondo motivo: articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

Il Tribunale ribadisce che l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE non impone che l'aiuto, da solo, elimini il grave turbamento dell'economia nazionale, né che debba essere concesso a tutti gli operatori del settore. È sufficiente che contribuisca a rimediare al turbamento. La Polonia poteva dunque scegliere, per ragioni oggettive, di sostenere solo LOT, la cui continuità operativa era in grado di contribuire al riequilibrio dell'economia nazionale.

Terzo motivo: non discriminazione, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi e regolamento n. 1008/2008

Il Tribunale afferma che, in presenza di una deroga valida ex articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la differenza di trattamento derivante dall'aiuto selettivo non è di per sé illegittima. La selettività è inerente alla nozione di aiuto di Stato e non rende incompatibile la misura se questa è necessaria e proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Le doglianze relative alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi vengono respinte perché gli effetti restrittivi lamentati sono quelli tipici degli aiuti di Stato e non eccedono quanto consentito dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Il Tribunale non ravvisa un obbligo autonomo di esame della compatibilità con tali libertà nel caso di specie.

Quarto motivo: mancata apertura del procedimento formale

Il Tribunale respinge anche la censura procedurale. Le argomentazioni dei ricorrenti ripropongono, in sostanza, le stesse censure già esaminate nel merito; non emergono elementi specifici idonei a dimostrare serie difficoltà tali da imporre l'apertura del procedimento formale di indagine ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE e regolamento n. 2015/1589.

Quinto motivo: obbligo di motivazione

La decisione della Commissione è ritenuta sufficientemente motivata. In una decisione di non sollevare obiezioni non è richiesto un grado di dettaglio estremo su ogni scelta tecnica o parametro economico, purché siano chiaramente esposte le ragioni che escludono seri dubbi sulla compatibilità. Il Tribunale esclude quindi la violazione dell'articolo 296 TFUE.

Dispositivo e rilievo pratico

Il ricorso è integralmente respinto e Ryanair è condannata alle spese, con PGL e LOT ciascuna tenuta alle proprie. Per la pratica professionale, la sentenza conferma un orientamento molto deferente verso la Commissione nelle crisi sistemiche, soprattutto quando l'aiuto è calibrato sui criteri del Temporary Framework e l'istruttoria consente di ricondurre la misura alla continuità operativa dell'impresa beneficiaria senza pretese di ristrutturazione strutturale.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporto aereocovid-19libertà di stabilimentolibera prestazione di servizi

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