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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-298/23

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 2 aprile 2025. — Elena Petrovna Timchenko contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Errore di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Cittadinanza dell’Unione – Libertà di circolazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità. — Causa T-298/23

Giurisprudenza europea62023TJ0298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso della sig.ra Timchenko contro il mantenimento del suo nome negli elenchi UE relativi alle misure restrittive contro la Russia. Ha ritenuto sufficientemente motivata la decisione del Consiglio, ha escluso la violazione del diritto di essere ascoltata e ha considerato infondato l’errore di valutazione sull’"associazione" con il marito sanzionato. Ha inoltre giudicato compatibili con la Carta le restrizioni alla circolazione, alla proprietà e alla vita privata, respingendo anche la domanda di risarcimento danni.

Mantenimento di Elena Petrovna Timchenko negli elenchi UE di congelamento fondi e divieto di ingresso per associazione a soggetto sanzionato: legittimità, proporzionalità e rigetto del risarcimento danni

La questione giuridica

Se il Consiglio abbia legittimamente mantenuto il nome della ricorrente negli elenchi delle persone soggette a congelamento dei fondi e a restrizioni di ingresso, in particolare: se la motivazione fosse sufficiente; se fosse stato rispettato il diritto di essere ascoltata; se vi fosse un errore di valutazione nel ritenere la ricorrente "associata" al marito sanzionato; se le misure violassero la libertà di circolazione, il diritto di proprietà, il rispetto della vita privata e il principio di proporzionalità; e, conseguentemente, se sussistesse il diritto al risarcimento del danno morale.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che il Consiglio può mantenere negli elenchi sanzionatori una persona fisica "associata" a un soggetto già designato quando esistano elementi concreti e concordanti che, nel loro insieme, dimostrino un legame non meramente familiare, anche attraverso una fondazione comune e legami patrimoniali e operativi. In tale contesto, la motivazione degli atti impugnati era sufficiente, il diritto di essere ascoltata era stato rispettato, le limitazioni alla libertà di circolazione, al diritto di proprietà e al rispetto della vita privata soddisfacevano l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e il principio di proporzionalità, sicché mancava l’illiceità necessaria per fondare il risarcimento del danno morale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2014/145/PESC
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Decisione (PESC) 2022/329
  • Regolamento (UE) 2022/330
  • Decisione (PESC) 2022/582
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581
  • Decisione (PESC) 2022/1530
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
  • Regolamento (UE) 2022/1273
  • Regolamento (UE) 2022/880
  • Decisione (PESC) 2023/572
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571
  • Direttiva 2004/38/CE

Mantenimento di Elena Petrovna Timchenko negli elenchi sanzionatori UE

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE e una domanda risarcitoria ex articolo 268 TFUE proposti dalla sig.ra Elena Petrovna Timchenko avverso il mantenimento del suo nome negli elenchi UE di congelamento dei fondi e di divieto di ingresso adottati nel contesto delle misure restrittive relative all’Ucraina.

Fatti e procedimento

La ricorrente, moglie dell’imprenditore Gennady Timchenko, possiede cittadinanza russa e finlandese. Il Consiglio l’aveva inserita negli elenchi controversi nell’aprile 2022 e ne aveva poi mantenuto l’iscrizione fino agli atti impugnati del 13 marzo 2023, adottati sulla base della decisione 2014/145/PESC e del regolamento (UE) n. 269/2014, come modificati.

Secondo la motivazione del Consiglio, la ricorrente era associata al marito per il tramite di attività commerciali e patrimoniali comuni e della Fondazione Timchenko, attraverso cui partecipava agli affari pubblici del coniuge e traeva vantaggio dal suo legame con lui. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento di EUR 1 000 000 per danno morale.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 29 TUE, quale base giuridica della decisione PESC;
  • l’articolo 215 TFUE, quale base del regolamento restrittivo;
  • gli articoli 2 e 1 della decisione 2014/145/PESC, come modificata, che prevedono congelamento dei fondi e divieto di ingresso;
  • l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 269/2014, come modificato, che riprende i criteri sostanziali della decisione;
  • gli articoli 21, 41, 45, 52, 7 e 17 della Carta;
  • gli articoli 263, 268, 296 e 340 TFUE.

Motivi di ricorso dedotti

La ricorrente ha articolato sei motivi principali:

  • manifesto errore di valutazione nell’applicazione del criterio di "associazione";
  • violazione dell’obbligo di motivazione;
  • violazione del diritto di essere ascoltata;
  • violazione del principio di proporzionalità;
  • violazione della libertà di circolazione quale cittadina dell’Unione;
  • violazione del diritto di proprietà e del rispetto della vita privata.

Sul secondo motivo: motivazione

Il Tribunale ha ricordato che la motivazione di un atto restrittivo deve consentire all’interessato di comprendere le ragioni della misura e al giudice di esercitare il controllo di legittimità, ma non deve rispondere dettagliatamente a tutte le osservazioni dell’interessato.

Nel caso concreto, la motivazione degli atti impugnati indicava chiaramente che la ricorrente era considerata associata al marito per il tramite della Fondazione Timchenko, di società e di acquisti immobiliari comuni, e che il marito soddisfaceva i criteri a) e d). Il Tribunale ha quindi escluso una violazione dell’articolo 296 TFUE.

Sul terzo motivo: diritto di essere ascoltata

Il Tribunale ha ribadito che, nei procedimenti sanzionatori, l’autorità dell’Unione deve comunicare all’interessato gli elementi a suo carico e consentirgli di presentare utilmente le proprie osservazioni, soprattutto quando il mantenimento si fonda su nuovi elementi.

Nel caso di specie, ha accertato che il Consiglio aveva effettivamente trasmesso alle delegazioni le osservazioni della ricorrente e che aveva esaminato e risposto alle sue lettere del gennaio, febbraio e marzo 2023. Il diritto di essere ascoltata non implica, però, che le tesi dell’interessata debbano essere accolte. Nessuna violazione è stata quindi constatata.

Sul primo motivo: errore di valutazione sull’associazione

Il Tribunale ha precisato che il controllo giurisdizionale è sostanzialmente pieno e che il Consiglio deve dimostrare la fondatezza dei motivi posti a base della misura con un complesso di indizi concreti, precisi e concordanti.

Ha poi affermato che la nozione di "associazione" non si esaurisce nel legame familiare e può coprire persone legate da interessi comuni o da un coinvolgimento in una struttura comune. Nel caso concreto, il mantenimento del nome della ricorrente era giustificato perché:

  • la Fondazione Timchenko coinvolgeva entrambi i coniugi in modo pubblico e operativo;
  • la ricorrente restava membro del consiglio fiduciario e partecipava all’amministrazione della fondazione;
  • i coniugi mantenevano poteri sostanziali nella struttura, anche sulla designazione degli organi di sorveglianza;
  • il marito Timchenko risultava coinvolto operativamente nelle attività della fondazione anche tramite il gruppo Volga Group;
  • la fondazione contribuiva a rafforzare la loro immagine pubblica.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante che la fondazione non avesse finalità commerciali o che l’attività fosse formalmente volontaria. Ha quindi escluso l’errore di valutazione.

Sul quinto motivo: libertà di circolazione

Il Tribunale ha chiarito che l’articolo 21 TFUE e l’articolo 45 della Carta devono essere letti insieme all’articolo 29 TUE, che consente al Consiglio di adottare decisioni PESC idonee a limitare la circolazione dei cittadini dell’Unione anche per finalità diverse da quelle previste dalla direttiva 2004/38/CE.

Le restrizioni erano dunque previste dalla legge, perseguivano un obiettivo di interesse generale coerente con la PESC e rispettavano il contenuto essenziale del diritto, essendo temporanee, periodicamente riesaminate e soggette a deroghe. Il Tribunale ha anche escluso che le tradizioni costituzionali comuni imponessero un esito diverso.

Sul sesto motivo: diritto di proprietà e vita privata

Il Tribunale ha osservato che le misure restrittive non privano la ricorrente della proprietà, ma la limitano in modo temporaneo e reversibile. Le restrizioni erano previste dalla legge, rispondevano a un interesse generale, non incidevano sul nucleo essenziale dei diritti e risultavano proporzionate, anche alla luce delle deroghe previste per esigenze essenziali o autorizzazioni specifiche.

Ha inoltre respinto l’argomento relativo alle tradizioni costituzionali comuni, rilevando che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di standard nazionali sostanzialmente più rigorosi rispetto all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Sul quarto motivo: proporzionalità

Per le stesse ragioni già esposte, il Tribunale ha escluso la violazione del principio di proporzionalità. Le misure sono state considerate idonee e necessarie a esercitare pressione sulle autorità russe e, indirettamente, sull’economia russa e sui suoi leader. La censura sulla nozione di "associazione" è stata respinta perché il Consiglio aveva legittimamente accertato il collegamento della ricorrente con il marito tramite la Fondazione Timchenko.

Domanda risarcitoria

Poiché il ricorso principale è stato respinto integralmente e non è stata accertata alcuna illegittimità degli atti impugnati, è mancato uno dei presupposti cumulativi della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ex articolo 340, secondo comma, TFUE. La domanda di risarcimento del danno morale è stata quindi respinta.

Dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese del Consiglio; la Commissione, interveniente, è rimasta a proprio carico.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive pesccongelamento dei fondilibertà di circolazionediritto di proprietàresponsabilità extracontrattuale dell’unione

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