Tribunale, Sentenza T-272/24
Judgment of the General Court (First Chamber) of 2 April 2025. — Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the list – Article 2(1)(f) and (g) of Decision 2014/145/CFSP – Article 3(1)(f) and (g) of Regulation (EU) No 269/2014 – Error of assessment. — Case T-272/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla il mantenimento del nome di Dmitry Pumpyanskiy nelle liste UE di congelamento fondi relative alla situazione in Ucraina. Ritiene che il Consiglio non abbia fornito una base fattuale sufficientemente solida per applicargli i criteri (f) e (g), poiché si è basato soprattutto su incarichi passati e su elementi già giudicati insufficienti in una precedente sentenza. La decisione ribadisce che, nelle sanzioni mirate, il Consiglio deve aggiornare e provare concretamente la persistenza dei presupposti di inclusione alla data dell’atto.
Mantenimento illegittimo in lista di sanzioni UE contro la Russia per errore di valutazione sui criteri (f) e (g) dell’articolo 2 della decisione 2014/145/CFSP e dell’articolo 3 del regolamento n. 269/2014.
La questione giuridica
Se il Consiglio disponesse di un sufficiente fondamento fattuale per mantenere il nome del ricorrente nelle liste di congelamento fondi sulla base, da un lato, del criterio (g) relativo ai "leading businesspersons operating in Russia" e ai businesspersons operanti in settori che forniscono entrate sostanziali al governo russo, e, dall’altro, del criterio (f) relativo a soggetti che sostengono materialmente o finanziariamente il governo della Federazione russa; nonché se gli atti impugnati fossero inficiati da errori di valutazione, difetto di motivazione, violazione dei diritti della difesa, violazione della proporzionalità e illegittimità dei criteri di inserimento.
Principio di diritto
Il Tribunale annulla il mantenimento in lista quando il Consiglio non dimostra, con un insieme di elementi concreti, precisi e concordanti, che la persona continui, alla data dell’atto, a rientrare nei criteri di inclusione; in particolare, non è sufficiente richiamare incarichi o circostanze ormai risalenti o non più attuali per qualificare il ricorrente come "leading businessperson" o come soggetto che sostiene materialmente o finanziariamente il governo russo. Nel caso di specie, il Consiglio ha fondato gli atti impugnati su elementi sostanzialmente identici a quelli già ritenuti insufficienti in una precedente sentenza e non ha fornito prove ulteriori idonee a colmare la lacuna probatoria; perciò gli atti sono annullati nei confronti del ricorrente.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- articolo 277 TFUE
- articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 29 TUE
- articolo 215(2) TFUE
- articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- decisione 2014/145/CFSP
- regolamento (UE) n. 269/2014
- decisione (PESC) 2022/329
- regolamento (UE) 2022/330
- decisione (PESC) 2023/1094
- regolamento (UE) 2023/1089
- decisione (PESC) 2024/847
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/849
Mantenimento in lista di Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy nelle sanzioni UE contro la Russia
Il Tribunale dell’Unione europea, Prima Sezione, decide su un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy contro il Consiglio. La controversia riguarda il mantenimento del suo nome nelle liste soggette a congelamento di fondi e risorse economiche adottate nell’ambito delle misure restrittive relative ad azioni che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Fatti e procedimento precedente
Il ricorrente, cittadino russo, era già stato inserito nelle liste con gli atti del 9 marzo 2022. Successivamente il Consiglio aveva mantenuto la sua iscrizione con successivi atti del 2022 e del 2023. Nel presente giudizio sono impugnati la decisione (PESC) 2024/847 e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849, nella parte in cui mantengono il suo nome in elenco fino al 15 settembre 2024.
Il Tribunale ricorda inoltre che, con sentenza del 26 giugno 2024, causa T‑740/22, aveva già annullato il terzo set di atti di mantenimento nei confronti del ricorrente. Gli atti qui impugnati riprendono sostanzialmente le stesse motivazioni e si fondano in larga parte sugli stessi elementi di prova o su elementi di contenuto analogo.
Quadro normativo rilevante
La misura restrittiva si fonda sulla decisione 2014/145/CFSP e sul regolamento (UE) n. 269/2014, entrambi adottati nel 2014 rispettivamente sulla base dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE. Nel 2022 tali atti sono stati modificati dalla decisione (PESC) 2022/329 e dal regolamento (UE) 2022/330, introducendo, tra gli altri, i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), della decisione e all’articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento.
Il criterio (f) riguarda persone che sostengono, materialmente o finanziariamente, o traggono beneficio dal governo della Federazione russa. Il criterio (g), nella versione applicabile, riguarda i principali imprenditori operanti in Russia e i soggetti operanti in settori economici che forniscono un’importante fonte di reddito al governo russo, nonché i soggetti a essi associati.
Domande e censure del ricorrente
Il ricorrente deduceva, in sostanza, cinque motivi:
- violazione dei diritti della difesa;
- errore di valutazione;
- difetto di motivazione;
- violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali;
- illegittimità dei criteri di inserimento ai sensi dell’articolo 277 TFUE.
Il Tribunale affronta anzitutto il secondo motivo, relativo all’errore di valutazione, ritenendolo assorbente.
Standard di controllo giurisdizionale
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il controllo giurisdizionale degli atti restrittivi, ai fini dell’effettività della tutela garantita dall’articolo 47 della Carta, richiede la verifica della solidità della base fattuale posta a fondamento della designazione o del mantenimento in lista. Il Consiglio non deve produrre ogni elemento probatorio, ma deve fornire un insieme di informazioni e prove sufficientemente concreto, preciso e concordante da dimostrare il nesso tra la persona e i criteri di inserimento.
Il giudizio va condotto alla luce dell’insieme degli elementi e nel loro contesto, tenendo conto anche del carattere provvisorio e periodicamente riesaminabile delle misure restrittive. Il Consiglio può basarsi sugli stessi elementi usati in precedenza solo se i motivi restano invariati e il contesto non è mutato in modo da rendere tali elementi obsoleti.
Applicazione del criterio (g)
Il Tribunale osserva che il Consiglio ha ritenuto il ricorrente rientrare sia nella prima parte del criterio (g), relativa ai principali imprenditori operanti in Russia, sia nella terza parte, relativa agli imprenditori operanti in settori che forniscono un’importante fonte di reddito al governo russo.
Gli elementi richiamati negli atti impugnati erano essenzialmente:
- le funzioni svolte dal ricorrente in tre organismi, ossia RSPP, CCI russa e SOSPP;
- i suoi incarichi passati in TMK e nel gruppo Sinara;
- la partecipazione all’incontro del 24 febbraio 2022 con Vladimir Putin;
- la partecipazione al congresso RSPP del marzo 2023;
- il conferimento dell’onorificenza dell’Ordine al Merito per la Patria, IV grado.
Il Tribunale rileva però che tali elementi sono, in larga parte, gli stessi già esaminati e ritenuti insufficienti nella sentenza T‑740/22. In particolare:
- le prove relative ai tre organismi professionali erano scarse quanto alla loro natura, funzione e rilevanza;
- non era spiegato perché la sola appartenenza a tali organismi, dopo le dimissioni dal management di TMK e Sinara, bastasse a dimostrare che il ricorrente fosse ancora un "leading businessperson";
- gli incarichi in TMK e Sinara erano troppo risalenti e non accompagnati da elementi attuali che dimostrassero un’influenza residua;
- l’incontro del 24 febbraio 2022, il congresso del marzo 2023 e l’onorificenza del 2014 non erano, da soli, idonei a provare l’attualità della qualifica richiesta dal criterio.
Il Consiglio invocava anche un collegamento con la società DRV Invest JSC, ma il Tribunale respinge tale argomento perché tale riferimento non compariva né nella motivazione degli atti impugnati né nei fascicoli WK utilizzati per adottarli. La legittimità dell’atto deve essere valutata sulla base degli elementi esistenti alla data di adozione e non può essere giustificata ex post con fatti non richiamati nei motivi.
Applicazione del criterio (f)
Quanto al criterio (f), il Tribunale osserva che il fondamento fattuale richiamato dal Consiglio si riduceva alle precedenti posizioni del ricorrente in TMK e Sinara. Ciò non basta a dimostrare che, alla data degli atti impugnati, egli sostenesse materialmente o finanziariamente il governo russo.
Il Tribunale ritiene quindi che il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione, poiché ha trattato incarichi passati come se fossero di per sé sufficienti a provare un sostegno attuale al governo della Federazione russa. Le ulteriori argomentazioni del Consiglio sulla presunta permanenza del controllo su TMK o Sinara e sui benefici tratti da tali società vengono considerate irrilevanti, perché non costituivano il fondamento effettivo della motivazione degli atti impugnati.
Esito del ricorso
Il secondo motivo viene accolto. Di conseguenza il Tribunale annulla la decisione (PESC) 2024/847 e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 nella parte in cui mantengono il nome di Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy nelle liste delle persone soggette alle misure restrittive.
Poiché il ricorrente risulta vittorioso, il Consiglio è condannato a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle del ricorrente.
Principio affermato
La pronuncia riafferma che, nelle sanzioni individuali dell’Unione, il Consiglio deve fondare il mantenimento in lista su un materiale probatorio aggiornato e sufficientemente solido; non può limitarsi a reiterare elementi storici o motivazioni già giudicate inadeguate. Quando gli elementi addotti non dimostrano, alla data dell’atto, la persistenza dei presupposti dei criteri di inserimento, il mantenimento in lista è viziato da errore di valutazione e deve essere annullato.
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