Tribunale, Sentenza T-1108/23
Judgment of the General Court (First Chamber) of 2 April 2025. — Galina Evgenyevna Pumpyanskaya v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the lists – Article 2(1), in fine, of Decision 2014/145/CFSP – Concept of ‘benefit received from a leading businessperson operating in Russia’ – Article 2(1)(g) of Decision 2014/145 – Article 3(1)(g) of Regulation (EU) No 269/2014 – Error of assessment. — Case T-1108/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla i successivi atti del Consiglio che mantenevano Galina Pumpyanskaya nelle liste di congelamento fondi relative alle misure restrittive contro la Russia. La Corte rileva, da un lato, che la base della prima serie di atti di mantenimento cade perché il marito della ricorrente non poteva più essere considerato un leading businessperson; dall’altro, che gli elementi addotti nel quinto atto non dimostrano in concreto alcun beneficio della ricorrente. Il Consiglio viene quindi condannato alle spese.
Misure restrittive UE contro la Russia: annullamento del mantenimento in lista di un soggetto qualificato come familiare beneficiario di un leading businessperson, per insufficienza della base fattuale e per errore di valutazione
La questione giuridica
Se il Consiglio avesse correttamente mantenuto la ricorrente nelle liste delle misure restrittive sulla base del criterio relativo ai soggetti che beneficiano di un leading businessperson operante in Russia, e in particolare: (i) se il marito della ricorrente potesse ancora essere qualificato come leading businessperson ai fini del criterio applicato; (ii) se gli elementi addotti dal Consiglio fossero sufficienti a dimostrare che la ricorrente beneficiava di tale persona ai sensi dell’articolo 2(1)(g) della Decisione 2014/145/CFSP e dell’articolo 3(1)(g) del Regolamento (UE) n. 269/2014; (iii) se vi fosse errore di valutazione nel mantenimento della sua iscrizione in lista.
Principio di diritto
Il Tribunale annulla il mantenimento in lista della ricorrente perché il Consiglio non ha dimostrato con una base fattuale sufficientemente solida che ella beneficiava, ai sensi del criterio di cui all’articolo 2(1)(g) della Decisione 2014/145/CFSP e dell’articolo 3(1)(g) del Regolamento n. 269/2014, di un soggetto ancora qualificabile come leading businessperson operante in Russia; in particolare, per i primi atti di mantenimento l’illegittimità deriva dal fatto che il marito della ricorrente era stato già giudicato non più qualificabile come leading businessperson, mentre per il quinto atto il Consiglio si è limitato a richiamare cariche e passate funzioni del marito senza spiegare in che modo esse producessero un beneficio per la ricorrente. Ne consegue l’annullamento, per quanto la riguarda, delle decisioni e dei regolamenti di mantenimento impugnati e la condanna del Consiglio alle spese.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Decisione 2014/145/CFSP
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione (CFSP) 2022/329
- Regolamento (UE) 2022/330
- Decisione (CFSP) 2023/1094
- Regolamento (UE) 2023/1089
- Decisione (CFSP) 2023/1767
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
- Decisione (CFSP) 2024/847
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849
- Decisione (CFSP) 2024/2456
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
Misure restrittive UE contro la Russia: mantenimento in lista di Galina Evgenyevna Pumpyanskaya
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE dinanzi al Tribunale contro una serie di atti del Consiglio che mantenevano la ricorrente nelle liste di congelamento fondi adottate nell’ambito delle misure restrittive relative alle azioni che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Fatti e contesto normativo
Il Tribunale ricorda che il regime sanzionatorio è fondato sulla Decisione 2014/145/CFSP, adottata ai sensi dell’articolo 29 TUE, e sul Regolamento (UE) n. 269/2014, adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE. Dopo il rafforzamento del 2022, tra i criteri di designazione è stato inserito, per quanto qui rileva, quello relativo ai "leading businesspersons operating in Russia" e ai soggetti che beneficiano di tali persone.
La ricorrente era stata inizialmente iscritta in lista con gli atti del 9 marzo 2022. In seguito il Consiglio aveva adottato una serie di atti di mantenimento: quelli del 2022 e del 2023, poi il terzo, quarto e quinto set di mantenimento oggetto della causa. Nel frattempo, un precedente ricorso della stessa ricorrente era stato parzialmente accolto in una diversa causa, e il Tribunale richiama anche la giurisprudenza più recente sulla qualificazione del marito della ricorrente, Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy.
Atti impugnati e motivazione del Consiglio
La ricorrente chiedeva l’annullamento:
- della Decisione (CFSP) 2023/1767 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765;
- della Decisione (CFSP) 2024/847 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849;
- della Decisione (CFSP) 2024/2456 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455;
nella parte in cui mantenevano il suo nome in lista.
Il Consiglio motivava il mantenimento soprattutto affermando che la ricorrente era coniuge e immediato familiare di Dmitry Pumpyanskiy e che, pertanto, beneficiava di lui. Nella versione del quinto set di atti, il Consiglio richiamava inoltre le posizioni del marito in talune organizzazioni imprenditoriali russe e il suo passato ruolo in società come TMK e Group Sinara.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il Tribunale esamina in via prioritaria il secondo motivo di ricorso, relativo all’errore di valutazione. Osserva innanzitutto che il sindacato giurisdizionale deve essere pieno e che il Consiglio deve dimostrare che la decisione di mantenere in lista poggia su una base fattuale sufficientemente solida, alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
Viene inoltre ribadito che, in materia di misure restrittive, il Consiglio può fondarsi anche sul medesimo materiale probatorio usato per la prima iscrizione o per precedenti mantenimenti, ma solo se la motivazione resta invariata e il contesto non è mutato in modo da rendere superata quella base fattuale.
Valutazione del Tribunale sul terzo e quarto set di atti di mantenimento
Per il terzo e il quarto set di atti, il Tribunale constata che il Consiglio aveva mantenuto la ricorrente in lista unicamente perché sarebbe stata immediato familiare di un leading businessperson, ossia il marito.
Tuttavia, il Tribunale rileva che, secondo due altre sentenze pronunciate nella stessa data in cause riguardanti Dmitry Pumpyanskiy, il Consiglio aveva commesso un errore di valutazione nel continuare a qualificare quest’ultimo come leading businessperson. Di conseguenza, poiché il ragionamento nei confronti della ricorrente dipendeva interamente da quella qualificazione, viene meno il fondamento stesso del mantenimento in lista. Senza che sia necessario esaminare nel dettaglio il resto della prova o la reale natura del rapporto economico tra coniugi, il Tribunale annulla quindi il terzo e il quarto set di atti per quanto riguarda la ricorrente.
Valutazione del Tribunale sul quinto set di atti di mantenimento
Quanto al quinto set di atti, il Tribunale osserva che il Consiglio aveva modificato la motivazione, ma la base fattuale restava insufficiente. Il Consiglio si limitava a richiamare cariche attuali o passate del marito in organismi come RSPP, CCI e SOSPP, nonché funzioni ricoperte in TMK e Group Sinara.
Il Tribunale reputa però che la sola menzione di tali incarichi non dimostri in che modo la ricorrente ne ricavasse un beneficio ai sensi del criterio di cui all’articolo 2(1)(g), parte seconda, della Decisione 2014/145/CFSP, come modificata, e dell’articolo 3(1)(g) del Regolamento n. 269/2014, come modificato. Il Consiglio non può colmare questa lacuna con argomenti nuovi, non indicati nella motivazione dell’atto impugnato, come l’asserita mancanza di risorse proprie della ricorrente o la sua vita a Dubai.
Il Tribunale aggiunge che, in ogni caso, la ricorrente aveva dimostrato di aver venduto le azioni detenute in Group Sinara per un importo idoneo a renderla finanziariamente indipendente dal marito. Anche per il quinto set di atti, quindi, il Consiglio non assolve l’onere probatorio e l’atto viene annullato nella parte concernente la ricorrente.
Effetti dell’annullamento e spese
Il Tribunale respinge la richiesta del Consiglio di limitare temporalmente gli effetti dell’annullamento, osservando che la ricorrente è attualmente soggetta a nuovi atti restrittivi successivi, non impugnati nel presente giudizio. Infine, applicando l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, pone le spese a carico del Consiglio.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, nelle misure restrittive UE:
- il controllo giurisdizionale deve verificare la solidità concreta della base fattuale dell’iscrizione o del mantenimento in lista;
- il Consiglio deve dimostrare, con elementi concreti, precisi e concordanti, il nesso tra la persona listata e il criterio applicato;
- non è sufficiente richiamare in modo astratto la posizione di un familiare o una situazione personale, se la motivazione non spiega come da ciò derivi il beneficio richiesto dal criterio sanzionatorio;
- se il presupposto principale della misura viene meno, anche il mantenimento in lista del familiare cade per difetto di base giuridico-fattuale.
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