Tribunale, Sentenza T-44/24
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 2 April 2025. — Marzena Porczyńska v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark gappol – Earlier EU word mark GAP – Relative ground for invalidity – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) and Article 53(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001) – No limitation in consequence of acquiescence – Article 54(1) of Regulation No 207/2009 (now Article 61(1) of Regulation 2017/1001) – Genuine use of the earlier mark – Article 57(2) of Regulation No 207/2009 (now Article 64(2) of Regulation 2017/1001) – Article 56(3) of Regulation No 207/2009 (now Article 63(3) of Regulation 2017/1001) – Reimbursement of the costs of representation – Article 109(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-44/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio UE verbale "gappol" per conflitto con il marchio anteriore "GAP". La sentenza ribadisce i criteri classici di comparazione dei segni e dei prodotti e conferma che, per i prodotti di classe 25, il rischio di confusione può essere accertato anche quando il segno contestato aggiunge un elemento debole o descrittivo. Sono inoltre respinte tutte le eccezioni procedurali e sostanziali sollevate dalla ricorrente, compresa quella sull’acquiescenza e sulla prova d’uso del marchio anteriore.
Nullità del marchio UE verbale "gappol" per rischio di confusione con il marchio anteriore "GAP", con reiezione anche delle eccezioni su acquiescenza, prova d’uso, rappresentanza e riparto delle spese.
La questione giuridica
Se il marchio UE verbale "gappol" debba essere dichiarato nullo per rischio di confusione con il marchio UE anteriore "GAP" ai sensi dell’articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009 in combinato con l’articolo 8(1)(b), e se possano trovare accoglimento le eccezioni della ricorrente relative a mancanza di uso del marchio anteriore, acquiescenza, preteso abuso procedurale e errore nel regime delle spese; nonché, in via subordinata, se fosse configurabile una tutela ex articolo 8(5).
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che il marchio UE verbale "gappol" è nullo perché, rispetto al marchio anteriore "GAP", i prodotti sono identici, i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica almeno media e, per il pubblico polacco rilevante, non è possibile una comparazione concettuale idonea a neutralizzare il rischio di associazione; la presenza del suffisso descrittivo/debole "pol" non elimina il valore distintivo dell’elemento comune "gap". Le eccezioni della titolare del marchio contestato sono respinte: non vi è prova di acquiescenza perché non è dimostrato l’uso del marchio successivo nel territorio dell’Unione; la richiesta di prova d’uso del marchio anteriore è inammissibile perché non proposta con atto separato; non esiste una nozione di "trade bullying" nel diritto dei marchi UE; la rappresentanza dell’interveniente era valida; non vi è giudicato preclusivo sulla base della decisione polacca invocata; e la condanna alle spese è corretta ai sensi dell’articolo 109(1) del regolamento 2017/1001.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli 8(1)(b), 8(5), 53(1)(a), 54(1), 56(3), 57(2), 63(3), 64(2)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 8(1)(b), 8(5), 60(1)(a), 61(1), 63(3), 64(2), 109(1), 119(2), 120(1)
- Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 19(2), articolo 74, articolo 82(2)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, articolo 18
- Convenzione di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi
Nullità del marchio UE "gappol" per rischio di confusione con "GAP"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale conferma la nullità del segno verbale "gappol" rispetto al marchio anteriore "GAP", entrambi registrati per prodotti di classe 25.
Fatti e procedimento amministrativo
Gap (ITM), Inc. aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del marchio UE verbale "gappol", registrato su domanda del 15 marzo 2016, facendo valere il marchio anteriore UE verbale "GAP", registrato il 27 maggio 2002. La domanda di nullità era fondata sull’articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009, in combinato con gli articoli 8(1)(b) e 8(5). La Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità sulla base del solo articolo 8(1)(b). La commissione di ricorso ha confermato la nullità, rilevando anche che non era provato l’uso del marchio contestato ai fini dell’asserita acquiescenza e che la domanda di prova d’uso del marchio anteriore era inammissibile perché non presentata con atto separato.
Normativa applicabile ratione temporis
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 15 marzo 2016, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009, poi sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001. In particolare, le disposizioni sostanziali rilevanti sono interpretate come corrispondenti agli articoli 8(1)(b), 8(5), 53(1)(a), 54(1), 56(3) e 57(2) del regolamento n. 207/2009, mentre sul piano procedurale si applicano il regolamento 2017/1001, il regolamento delegato 2018/625 e il regolamento di esecuzione 2018/626.
Comparazione dei prodotti
Il Tribunale conferma che i prodotti coperti dai due marchi sono identici. Le specificazioni del marchio contestato rientrano nelle categorie più ampie di "clothing, footwear, headgear" coperte dal marchio anteriore. La ricorrente non può invocare differenze materiali, qualitative o di canale distributivo, perché la comparazione deve fondarsi sulla descrizione dei prodotti registrati e non sui prodotti effettivamente commercializzati.
Comparazione dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale osserva che il segno contestato "gappol" incorpora integralmente il marchio anteriore "GAP" e condivide con esso tre lettere nella stessa sequenza iniziale. La sola aggiunta del segmento finale "pol", percepito come debole perché riferibile a Polonia, non impedisce una somiglianza visiva media. Sul piano fonetico, il Tribunale rileva che la prima sillaba "gap" è identica nei due segni e che l’aggiunta di "pol" non esclude una somiglianza fonetica media. Sul piano concettuale, per il pubblico polacco rilevante non è possibile una vera comparazione: il marchio anteriore non ha un significato pertinente per i prodotti in questione, mentre l’elemento "pol" è percepibile come riferimento geografico, ma il segno complessivo "gappol" non assume comunque un significato unitario. Ne deriva che il confronto concettuale non incide in modo significativo sull’esito complessivo.
Distintività del marchio anteriore
Il Tribunale conferma che il marchio "GAP" ha carattere distintivo normale. L’EUIPO non era tenuto a verificare la distintività acquisita o rafforzata, avendo fondato l’analisi sulla distintività intrinseca.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il criterio di interdipendenza tra fattori, il Tribunale conferma il rischio di confusione per il pubblico polacco: i prodotti sono identici, i segni sono simili in misura media e il marchio anteriore ha distintività normale. In un settore come l’abbigliamento, è inoltre frequente l’uso di sub-brand e varianti di un marchio principale, sicché il pubblico può ritenere che "gappol" sia una variante o una linea collegata a "GAP". Non rilevano, invece, le strategie commerciali soggettive della titolare del marchio né la circostanza che i segni siano talvolta presentati graficamente in modo diverso.
Rigetto del motivo sull’articolo 8(5)
Il secondo motivo è dichiarato inoperante, perché la commissione di ricorso non ha esaminato il profilo dell’articolo 8(5): avendo già accolto la nullità sulla base dell’articolo 8(1)(b), non era necessario verificare reputazione, nesso e indebito vantaggio/detrimento.
"Trade bullying" e abuso di diritto
Il Tribunale esclude l’esistenza, nel diritto UE dei marchi, di una categoria autonoma di "trade bullying". Anche a voler leggere le doglianze come allegazione di abuso di diritto, la ricorrente non dimostra gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla giurisprudenza: la denuncia resta generica e non prova che la domanda di nullità sia stata presentata con finalità fraudolente o abusive.
Acquiescenza e uso del marchio successivo
La censura basata sull’articolo 54(1) del regolamento n. 207/2009 viene respinta. Il Tribunale ricorda che, per far decorrere la limitazione per acquiescenza, occorre provare cumulativamente: registrazione del marchio successivo, buona fede della domanda, uso nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto e conoscenza di tale uso da parte del titolare del marchio anteriore. Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito prova dell’effettivo uso del marchio contestato nel territorio dell’Unione; pertanto non si verifica una delle condizioni cumulative necessarie e la doglianza fallisce senza che occorra esaminare le altre.
Richiesta di prova d’uso del marchio anteriore
La domanda di prova d’uso del marchio anteriore è respinta perché non presentata in un documento separato e incondizionato, come richiesto dall’articolo 19(2) del regolamento delegato 2018/625. Di conseguenza, l’EUIPO non era tenuto a ordinare al titolare del marchio anteriore di dimostrare l’uso effettivo.
Rappresentanza dell’interveniente dinanzi all’EUIPO
Il Tribunale conferma che il rappresentante dell’interveniente era legittimato a firmare e presentare la domanda di nullità. La procura del 10 settembre 2012, priva di scadenza, autorizzava espressamente ad agire dinanzi all’EUIPO e una successiva procura del 18 marzo 2022 ha confermato la prima. Non vi era quindi alcun vizio di rappresentanza ex articolo 120(1) del regolamento 2017/1001.
Effetto di giudicato della decisione del Patent Office polacco
La ricorrente invocava una decisione del Polish Patent Office del 24 maggio 2000. Il Tribunale esclude ogni effetto preclusivo ai sensi dell’articolo 56(3) del regolamento n. 207/2009, perché quella decisione riguardava un marchio diverso e una diversa domanda di nullità; manca quindi l’identità di oggetto necessaria per il giudicato amministrativo rilevante dinanzi all’EUIPO.
Spese
Infine, il Tribunale conferma la condanna alle spese. In quanto parte soccombente, la ricorrente deve sopportare le spese della procedura di nullità e del ricorso amministrativo, in applicazione dell’articolo 109(1) del regolamento 2017/1001 e delle relative regole di esecuzione.
Dispositivo e portata pratica
Il ricorso è integralmente respinto. La decisione consolida un orientamento rigoroso in materia di marchi nel settore moda: anche una breve aggiunta descrittiva o geografica a un segno anteriore può non bastare a escludere il rischio di confusione quando i prodotti sono identici e l’elemento comune conserva un peso distintivo autonomo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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