Sentenza n. 8296/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della determinazione del 30 gennaio 2026 - ENAC-ALA--0016343-P, avente ad oggetto Scadenza Certificato Idoneità n. 370 “Prestatore di servizi di assistenza a terra”; – del provvedimento del 9 marzo 2026 ENAC-PROT--0038631-P di archiviazione del procedimento di rinnovo del Certificato di idoneità della determinazione del 25 marzo 2026 ENAC-ALA--0048829-P avente ad oggetto l’archiviazione del procedimento e la reiezione della richiesta di riesame; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ENAC di scadenza del certificato di idoneità per prestatore di servizi di assistenza a terra, archiviazione della domanda e rigetto della richiesta di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore aeroportuale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di un certificato di idoneità per servizi di assistenza a terra di categoria 10.2, ha impugnato l'atto con cui ENAC ha dichiarato cessata la validità del certificato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, nonché i successivi provvedimenti di archiviazione del procedimento e di rigetto del riesame. Ha dedotto, in particolare, che il termine per chiedere il rinnovo non avrebbe natura decadenziale e che ENAC avrebbe agito in modo contraddittorio, avviando comunque un'istruttoria sulla possibilità di rilasciare o rinnovare il certificato. Ha inoltre contestato il travisamento dei rapporti contrattuali con il vettore aereo, sostenendo che la cessazione del precedente accordo non escludeva la possibilità di svolgere servizi di trasporto speciale e rush cargo riconducibili alla categoria 10.2. È stata infine censurata la riconduzione dei servizi alla categoria 5.4, sottoposta a limitazione presso lo scalo, con conseguente pretesa riserva dell'attività agli handler aggiudicatari della relativa gara. Sono stati dedotti violazione della direttiva 96/67/CE, dell'art. 13 d.lgs. 18/1999 e del Regolamento ENAC sulla certificazione degli handler, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sproporzione e violazione dei principi di concorrenza e buon andamento. La ricorrente ha anche formulato domanda risarcitoria.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il TAR ha ritenuto che, essendo stata presentata la domanda dopo la scadenza del certificato, il procedimento non potesse qualificarsi come rinnovo, bensì come procedimento per il rilascio di una nuova certificazione. La scadenza del titolo deriva dal decorso del termine di efficacia e non può essere sanata postumamente da una domanda tardiva; pertanto, sono state respinte le censure dirette a negare tale effetto. Tuttavia, gli atti successivi sono stati annullati perché ENAC ha apoditticamente escluso la riconducibilità dell'attività alla categoria 10.2 e non ha adeguatamente istruito la situazione contrattuale. Dalla documentazione risultava infatti un contesto giuridico idoneo ad accreditare astrattamente l'impresa allo svolgimento di servizi di trasporto speciale e rush cargo, anche se il precedente contratto era cessato e il nuovo accordo aveva un ambito operativo limitato. L'art. 5, comma 1, del Regolamento ENAC non impone di dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività prima del rilascio della certificazione: è sufficiente la possibilità di dimostrare l'affidamento dei servizi. L'effettività dell'attività è tutelata dalla previsione di decadenza in caso di mancato esercizio continuativo per almeno sei mesi. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati e ordinato a ENAC di pronunciarsi nuovamente sull'istanza di rilascio entro trenta giorni, nel rispetto dei principi affermati. La domanda risarcitoria è stata rigettata, sia perché la tardiva richiesta di rinnovo era imputabile a negligenza della società, sia perché il danno economico non era sufficientemente provato. ENAC è stata condannata alle spese di lite per euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previa audizione delle parti.
direttiva 96/67/CE
La ricorrente ne ha invocato l'applicazione in relazione all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra e ai limiti concorrenziali dell'attività di handling.
art. 13 d.lgs. 18/1999
Disciplina i requisiti per l'esercizio dei servizi di assistenza a terra; il giudice ha ritenuto sufficiente, ai fini della nuova certificazione, la sussistenza di un contesto giuridico e contrattuale astrattamente idoneo all'attività.
art. 5 Regolamento ENAC sulla certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra, Ed. 8 rev. 2
I prestatori certificati possono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 13 d.lgs. 18/99: - Attraverso l’affidamento dei servizi ai sensi del successivo art. 10.
La disposizione non richiede l'effettivo esercizio dell'attività prima del rilascio della certificazione, poiché tale esercizio presuppone logicamente il previo rilascio del titolo.
art. 21, comma 1, lett. l), Regolamento ENAC sulla certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra
mancato esercizio dell’attività per un periodo continuativo di almeno sei mesi
La previsione assicura l'effettività dell'attività certificata, stabilendo la decadenza in caso di mancato esercizio protratto per almeno sei mesi.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- La domanda presentata dopo la scadenza del certificato non costituisce domanda di rinnovo e non può sanare retroattivamente la mancata richiesta tempestiva; il procedimento deve essere qualificato come procedimento per il rilascio di una nuova certificazione.
- Ai fini del rilascio della certificazione per servizi di assistenza a terra, la dimostrazione dell'affidamento contrattuale dei servizi può essere sufficiente a integrare il requisito previsto dalla disciplina ENAC; non è necessario dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività prima del rilascio del titolo.
- L'amministrazione non può escludere apoditticamente la riconducibilità dell'attività alla categoria certificata mediante una qualificazione non adeguatamente supportata dall'istruttoria, soprattutto quando la documentazione contrattuale dimostri astrattamente la possibilità di svolgere i servizi richiesti.
- La previsione della decadenza del certificato per mancato esercizio continuativo dell'attività per almeno sei mesi costituisce lo strumento per verificare l'effettività dell'attività certificata e impedisce di subordinare il rilascio del titolo alla prova dell'esercizio già avvenuto.
- L'annullamento degli atti illegittimi non comporta automaticamente il risarcimento del danno quando la tardività della domanda sia imputabile alla negligenza dell'interessato e il pregiudizio economico non sia adeguatamente provato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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