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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16083/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi principali: (1) vizio di applicazione dell'art. 314 c.p. e di motivazione rispetto al requisito della "disponibilità" del denaro per il peculato: il ricorrente sostiene che i rimborsi dovevano essere autorizzati dal capogruppo Narduzzi e che egli non aveva disponibilità diretta dei fondi, per cui mancherebbe il fatto tipico del peculato; (2) vizio di applicazione del concorso in peculato e degli artt. 190 e 192 c.p.p. nonché carenza di prove in relazione a specifiche somme (in particolare le "spese minute" degli anni 2011-2012) per le quali mancano giustificativi perché distrutti dal capogruppo; (3) vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo): il ricorrente sostiene la sussistenza della sua buona fede, documenti di verifica pregressi e rimborsi restituiti, che avrebbero dovuto essere considerati per escludere il dolo necessario al reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio in relazione ai capi a), b), c), d), e), f), k), l) (segnalato come I nella trascrizione) m) e s). La Corte ha rilevato che: (i) per i rimborsi autorizzati dal capogruppo non è sufficiente assumere il concorso del ricorrente senza adeguata motivazione sul suo dolo concorrente; va provato che il ricorrente avesse la volontà/conoscenza di concorrere al peculato del capogruppo; (ii) per le "spese minute" (capo s) manca prova documentale sufficiente e occorre che il giudice del rinvio verifichi estratti conto, movimentazioni e la corrispondenza delle spese a finalità istituzionali prima di confermare responsabilità penale. Di conseguenza la sentenza di condanna è annullata con rinvio per nuovo esame limitato agli aspetti indicati.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    La Corte interpreta la fattispecie richiedendo la disponibilità diretta del denaro per configurare il peculato; l'anticipazione della spesa con successiva richiesta di rimborso e il controllo preventivo del capogruppo possono escludere tale disponibilità

  • art. 110 cod. pen.

    Per il concorso nel reato serve la prova del dolo comune o del contributo causale consapevole; non è sufficiente dedurre il concorso assumendolo implicitamente

  • artt. 190 e 192 cod. proc. pen.

    Riferiti in relazione agli oneri probatori e alla produzione di documenti; la Corte sottolinea che l'assenza di giustificativi può comportare responsabilità contabile ma non automaticamente penale

  • Leggi regionali Friuli Venezia Giulia n. 54/1973, n. 52/1980, n. 35/1996

    Prevedevano la destinazione dei contributi per funzionamento dei gruppi e l'obbligo di tenuta di scritture contabili; la Corte ne tiene conto nel valutare la disciplina interna e il meccanismo dei rimborsi

  • Giurisprudenza citata (esempi)

    La Corte richiama precedenti (tra cui Sez. 6, n. 11001/2019 Valenti; Sez. 6, n. 40595/2021 Bernardini Manes; Sez. 6, n. 11341/2022; Sez. 6, n. 14580/2017 Narduzzi; Sez. 6, n. 23066/2009 Provenzano; Sez. 6, n. 21166/2019 Marino) per delineare il principio secondo cui va distinta responsabilità contabile e penale e per chiarire i limiti della configurabilità del peculato per i consiglieri regionali

Massime di principio

  • Per configurare il peculato (art. 314 c.p.) è essenziale dimostrare che il pubblico ufficiale avesse la disponibilità diretta e concreta del denaro; il mero meccanismo di rimborso autorizzato da un responsabile terzo può escludere tale disponibilità
  • La responsabilità per concorso (art. 110 c.p.) richiede prova del dolo concorrente: non è sufficiente la condanna di un capogruppo per dedurre automaticamente il concorso degli altri senza motivazione specifica sul loro intento
  • La mancata conservazione o produzione di giustificativi può determinare responsabilità contabile, ma non automaticamente responsabilità penale; se non è possibile dimostrare in modo altro l'extra-istituzionalità delle spese, il dubbio deve avvantaggiare l'imputato
  • Il giudice e l'accusa devono evitare di invertire l'onere della prova: è compito della pubblica accusa provare la natura illegittima delle spese e il dolo; l'assenza di documenti non può da sola costituire prova di delitto senza altri elementi probatori
  • Quando esistono strumenti di pagamento collegati al conto e ricaricati dal capogruppo (es. carta nominativa ricaricata da terzi), occorre acquisire gli estratti conto e la traccia delle ricariche per accertare la reale disponibilità e l'effettivo utilizzo delle somme
  • In cause simili, la difesa deve documentare ogni verifica preventiva, le comunicazioni con la segreteria e gli eventuali rimborsi/reintegri effettuati, mentre l'accusa dovrebbe puntare su elementi probatori diretti (movimentazioni bancarie, autorizzazioni, accordi) per dimostrare dolo o concorso

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