Regolamento (UE) 2017/850
Regolamento (UE) 2017/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Ucraina)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi dei paesi terzi contenuti nel regolamento (CE) n. 539/2001, spostando l’Ucraina dall’elenco dei paesi i cui cittadini necessitano del visto a quello dei paesi esenti. L’esenzione è però circoscritta ai titolari di passaporti biometrici ucraini conformi alle norme ICAO. Il testo richiama inoltre il contesto Schengen e chiarisce le posizioni differenziate di Regno Unito, Irlanda e degli Stati associati.
Modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 per inserire l’Ucraina nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo di visto per l’ingresso nello spazio Schengen, limitatamente ai passaporti biometrici.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini ucraini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri soggetti al regolamento (CE) n. 539/2001, con esenzione dall’obbligo di visto solo se titolari di passaporti biometrici rilasciati dall’Ucraina conformemente alle norme ICAO. Opera nell’ambito dell’acquis di Schengen. Il regolamento precisa che il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano alla sua adozione né sono vincolati o soggetti alla sua applicazione; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein costituisce invece sviluppo dell’acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi di associazione.
Modifica del regolamento (CE) n. 539/2001: esenzione dal visto per l’Ucraina
Il regolamento (UE) 2017/850 interviene sul sistema europeo delle liste visti del regolamento (CE) n. 539/2001, che distingue tra paesi terzi i cui cittadini devono essere muniti di visto per l’attraversamento delle frontiere esterne e paesi terzi i cui cittadini ne sono esenti. La modifica è adottata sulla base dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE e si inserisce nel quadro dell’acquis di Schengen.
Finalità della modifica
Secondo i considerando, la composizione degli elenchi di cui agli allegati I e II deve restare coerente con i criteri del regolamento (CE) n. 539/2001. L’Ucraina è ritenuta conforme ai parametri di riferimento del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti presentato nel novembre 2010, con conseguente possibilità di riconoscere ai suoi cittadini l’ingresso senza visto nel territorio degli Stati membri. La Commissione è comunque chiamata a monitorare il rispetto costante dei criteri, in particolare sul fronte della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione.
Modifiche agli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001
L’articolo 1 dispone due interventi puntuali:
- nell’allegato I, parte 1 («STATI»), il riferimento all’Ucraina è soppresso;
- nell’allegato II, parte 1 («STATI»), il riferimento all’Ucraina è inserito.
Ne consegue il passaggio dell’Ucraina dall’elenco dei paesi soggetti all’obbligo di visto a quello dei paesi esenti.
Limite soggettivo dell’esenzione
L’esenzione dal visto non è generalizzata per ogni documento di viaggio ucraino. Il regolamento stabilisce che essa vale soltanto per i titolari di passaporti biometrici rilasciati dall’Ucraina conformemente alle norme ICAO. Per gli altri documenti non è prevista dalla disposizione in esame un’esenzione equivalente.
Posizione degli Stati non partecipanti e degli Stati associati Schengen
I considerando chiariscono che il regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Di conseguenza:
- il Regno Unito non partecipa alla sua adozione, non è vincolato e non è soggetto all’applicazione;
- l’Irlanda ha la medesima posizione di non partecipazione;
- per Islanda e Norvegia, il regolamento rientra nello sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi del relativo accordo di associazione;
- per la Svizzera, il regolamento si colloca nell’ambito dell’accordo di associazione Schengen;
- per il Liechtenstein, il regolamento si applica quale sviluppo dell’acquis di Schengen in base al protocollo di adesione al regime di associazione della Svizzera.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua diretta applicabilità negli Stati membri.
Disposizioni principali
Trasferimento dell’Ucraina negli elenchi del regolamento (CE) n. 539/2001
All’allegato I, parte 1 («STATI»), è soppresso il riferimento all’Ucraina; all’allegato II, parte 1 («STATI»), è aggiunto il riferimento «Ucraina». La modifica realizza il passaggio dall’obbligo di visto all’esenzione dal visto per i cittadini ucraini, in coerenza con i criteri del regolamento (CE) n. 539/2001.
Limitazione dell’esenzione ai passaporti biometrici
L’esenzione dal visto per l’Ucraina è espressamente limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dall’Ucraina conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO).
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Posizione degli Stati membri e degli Stati associati Schengen
Il testo precisa che il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione del regolamento, non sono vincolati e non ne sono soggetti all’applicazione. Per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il regolamento costituisce sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen nell’ambito dei rispettivi accordi di associazione.
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