Cassazione Penale, Sentenza n. 7434/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Farina impugnava l'ordinanza del 29/06/2022 e chiedeva la declaratoria di nullità o inefficacia del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (ordinato con provvedimento del P.M. dell'11/01/2021) e contestava la revoca della sospensione condizionale della pena. Denunciava violazione degli artt. 168 c.p., 666 e 674 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la revoca della sospensione è di competenza giurisdizionale e non sarebbe legittimo che il Pubblico Ministero proceda «de plano». Inoltre sollecitava la Corte a sollevare profili di illegittimità costituzionale dell'art. 674 c.p.p. (come interpretato dalla giurisprudenza) in relazione agli artt. 6 CEDU e 13, 24, 101 co.2, 111 e 117 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo e manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Sez. U. e pronunce di legittimità) secondo cui la revoca della sospensione condizionale di cui all'art. 168 c.p. ha natura dichiarativa: gli effetti si producono "de jure" al momento verificarsi della condizione e, nei casi in cui la revoca sia automatica ex lege, il Pubblico Ministero è legittimato a porre immediatamente in esecuzione la pena e nel contempo chiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria di revoca ai sensi dell'art. 674 c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che il giudice del rinvio può sollevare questioni di costituzionalità ma il ricorrente doveva dimostrare la rilevanza e il pregiudizio concreto: tale onere non è stato assolto. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
La revoca della sospensione condizionale della pena è di natura dichiarativa: gli effetti sostanziali risalgono de jure al momento in cui si verifica la condizione; il provvedimento di revoca è ricognitivo.
art. 666 cod. proc. pen.
Norma relativa ai provvedimenti esecutivi e alla loro impugnazione; richiamata nel quadro del processo di esecuzione delle pene concorrenti.
art. 674 cod. proc. pen.
Interpretato dalla giurisprudenza come norma che consente al Pubblico Ministero, quando la revoca sia "ex lege" e automatica, di porre immediatamente in esecuzione la pena e di chiedere al giudice dell'esecuzione la dichiarazione formale di revoca; il giudice ha funzione ricognitiva e non discrezionale.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Principio per cui il giudice del rinvio è vincolato dall'interpretazione della Corte di cassazione espressa nella sentenza rescindente e deve uniformarsi a quanto deciso.
art. 6 CEDU
Richiamato nella prospettata eccezione di costituzionalità (diritto a un processo equo); la Corte ha ritenuto infondata la questione rispetto all'interpretazione che qualifica la revoca come atto ricognitivo.
art. 13 Cost., art. 24 Cost., art. 101 co.2 Cost., art. 111 Cost., art. 117 Cost.
Richiamati nella contestazione costituzionale (tutela della libertà personale, diritto di difesa, giurisdizione imparziale, conformità al diritto UE); la Corte ha ritenuto che, alla luce della natura ricognitiva della revoca, non sussista la violazione dichiarata, salvo che non sia dimostrato un pregiudizio concreto e rilevante.
Massime di principio
- Se la revoca della sospensione condizionale è prevista dalla legge come automatica (ex lege) al verificarsi di una condizione, il Pubblico Ministero è legittimato ad eseguire immediatamente la pena e può contestualmente chiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria formale di revoca ai sensi dell'art. 674 c.p.p.; il giudice ha ruolo ricognitivo, non discrezionale.
- La revoca della sospensione condizionale (art. 168 c.p.) ha natura dichiarativa: gli effetti sostanziali risalgono al momento in cui si verifica la condizione risolutiva, indipendentemente dalla pronuncia giudiziale.
- Il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi alle pronunce di legittimità che abbiano statuizioni di diritto vincolanti; tuttavia può sollevare questioni di legittimità costituzionale dell'interpretazione da applicare, ma il ricorrente deve dimostrare la rilevanza della questione per il caso concreto e il pregiudizio effettivo subito.
- Per contestare l'operato del P.M. che ha eseguito la pena, il difensore deve documentare punti concreti: ad esempio che la revoca non risultava automatica nel caso concreto, che non si era verificata la condizione prescritta, o che i precedenti benefici non erano conosciuti o conoscibili dai giudici della cognizione.
- Le censure costituzionali basate su violazione del diritto al giusto processo (art. 6 CEDU) o del diritto di difesa richiedono una dimostrazione specifica e concreta dell'incidenza sul caso: mere deduzioni teoriche sull'interpretazione non sono sufficienti.
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