Cassazione Penale, Sentenza n. 41348/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con unico motivo articolato in molteplici censure: inosservanza o erronea applicazione di norme penali e processuali, mancanza o contraddittorietà della motivazione, violazione del diritto di difesa per impedimento non adeguatamente valutato, insussistenza del fatto e insufficienza del quadro probatorio (si rileva che l'accusa sarebbe fondata soltanto sulle dichiarazioni della parte offesa), vizio nella valutazione degli indizi, richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, in subordine, assoluzione in dubio o derubricazione/condanna al minimo con applicazione dell'art.131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per esposizione disordinata delle censure, non entrando nel merito delle doglianze. La decisione di merito è stata ritenuta motivata nel suo complesso soprattutto in relazione al rinvenimento della refurtiva nell'abitazione dell'imputato, all'assenza di una versione alternativa credibile, alla presenza dell'imputato nel luogo e nel periodo del fatto e alle incongruenze nelle sue dichiarazioni, nonché alla mancata documentazione tempestiva dell'impedimento a comparire. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; la richiesta del Procuratore Generale di annullamento con rinvio era limitata solo alla valutazione delle attenuanti generiche ma non è stata decisiva data l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art.624-bis cod. pen.
Norma delittuosa contestata: furto aggravato con violazione di domicilio. La Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi di responsabilità a seguito del rinvenimento della refurtiva e della condotta descritta.
art.625 n.2 cod. pen.
Comma relativo alle circostanze aggravanti del furto (rottura di inferriata o finestra): la condotta di introduzione mediante rottura del vetro è stata ricostruita dai giudici di merito e confermata implicitamente dalla Cassazione quando ha valutato nel complesso le prove.
art.192 cod. proc. pen.
Riguarda i criteri di valutazione della prova testimoniale; la difesa aveva censurato la valutazione delle dichiarazioni della parte offesa, ma la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni descritte fossero integrate da ulteriori elementi probatori.
art.581 lett. d) cod. proc. pen.
Prescrive la specificità del motivo di impugnazione in appello; la Corte di Cassazione ha richiamato analogicamente il principio della specificità e chiarezza richieste anche nei motivi per cassazione, ritenendo il ricorso carente sotto questo profilo.
art.606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di legittimità; la Corte ha valutato che il ricorso non enunciava con la necessaria chiarezza i vizi dedotti ai sensi di tale norma e pertanto era inammissibile.
art.616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili quando non sussiste colpa grave; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 considerata la natura delle ragioni di inammissibilità.
art.131-bis cod. pen.
Attenuante speciale 'tenuità del fatto' invocata dal ricorrente in subordine; la Corte non ha esaminato nel merito tale richiesta a causa dell'inammissibilità del ricorso, e i giudici di merito non avevano ritenuto applicabile la particolare tenuità.
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, usata come parametro per valutare l'assenza di dolo grave nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere redatto in modo chiaro, specifico e ordinato: l'enunciazione generica o disordinata delle censure può determinarne l'inammissibilità.
- Per contestare la valutazione delle prove dei giudici di merito è necessario affrontare l'intero compendio probatorio e non solo singoli elementi dichiarativi; bisogna esporre con precisione perché la motivazione sia carente o illogica.
- La presenza di prove materiali obiettive (ad esempio il rinvenimento della refurtiva nell'abitazione dell'imputato) indebolisce sostanzialmente argomentazioni fondate soltanto su presunte contraddizioni o sull'unica dichiarazione della parte offesa.
- Eventuali impedimenti a comparire devono essere tempestivamente documentati nel processo di merito; la documentazione successiva può risultare insufficiente per far valere la violazione del diritto di difesa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle Ammende; la previsione di tale sanzione deve essere tenuta presente nella valutazione del rapporto costo-beneficio del proporre impugnazioni inammissibili.
- Se si intende ottenere l'applicazione di attenuanti o della particolare tenuità del fatto, il ricorso deve motivare specificamente in che modo le condizioni fattuali e giuridiche ricadono nei presupposti della norma invocata, altrimenti la questione rischia di non essere nemmeno esaminata per difetti formali.
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