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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35268/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito dalla Corte di cassazione, due imputati hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 28 gennaio 2025. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La censura sosteneva, in sostanza, che il diniego fosse ingiustificato. La Corte ha però rilevato che il motivo non è consentito in sede di legittimità nei termini prospettati e che, comunque, è manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata non presenta evidenti illogicità. Il giudice di merito aveva escluso le attenuanti generiche evidenziando che gli imputati non avevano conseguito alcun merito, né processuale né extraprocessuale, meritevole di positiva considerazione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo quando il giudice di merito valorizza elementi decisivi o comunque rilevanti e non è tenuto a confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli allegati dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura contro il diniego delle attenuanti generiche è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione, non potendo tradursi in una nuova valutazione di merito.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque significativi.
  • Una motivazione che escluda le attenuanti generiche per mancanza di meriti processuali o extraprocessuali non presenta vizi rilevanti in cassazione se risulta logica e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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