Cassazione Civile, Ordinanza n. 35078/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine dal silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria a un’istanza di rimborso delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte nel 2008 a titolo di TFR. Il contribuente sosteneva di aver risieduto all’estero (Taiwan) dal 2003 al 2008, di essere iscritto all’AIRE nel quinquennio rilevante e di avere lavorato all’estero; per tale ragione assumeva che al TFR dovesse applicarsi l’aliquota del 23% prevista dall’art. 19, comma 1-bis, t.u.i.r., con conseguente diritto al rimborso di Euro 82.218,00. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR Lombardia, in appello, aveva accolto la domanda del contribuente ritenendo che il TFR corrisposto a soggetto non residente da datore di lavoro residente dovesse essere tassato con l’aliquota del 23% in assenza di redditi imponibili nel quinquennio precedente. L’Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, ma il testo non consente di conoscere il contenuto sostanziale del motivo, perché la Corte decide il ricorso per un vizio di notificazione e mancato perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti dell’intimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha rilevato che la notifica del ricorso, eseguita a mezzo posta secondo le forme dell’irreperibilità relativa, non era provata in modo completo perché la ricorrente non aveva depositato l’avviso di ricevimento della CAD (comunicazione di avvenuto deposito), documento ritenuto necessario per dimostrare il perfezionamento della notifica. Ha inoltre osservato che, ove la notificazione non fosse andata a buon fine, la ricorrente non aveva neppure riattivato il procedimento notificatorio in modo tempestivo. È stato quindi assorbito ogni altro profilo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 19, comma 1-bis, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato nel merito della controversia tributaria per sostenere che il TFR percepito da soggetto non residente potesse essere tassato con aliquota del 23% in presenza delle condizioni previste dalla norma.
Richiamato dalla CTR per affermare il criterio di tassazione del TFR corrisposto da soggetto residente a non residente.
art. 1, comma 1, lett. a), t.u.i.r.
Indicato come base dell’aliquota del 23% cui rinvia l’art. 19, comma 1-bis, t.u.i.r.
Interpretato in senso costituzionalmente orientato: per provare il perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all’art. 111 Cost. per l’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notificazione postale.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato insieme all’art. 24 Cost. per l’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notificazione postale.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto processuale a mezzo posta si perfeziona mediante la procedura di irreperibilità relativa, il notificante deve dimostrare l’avvenuto perfezionamento producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente.
- La mancanza della prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
- Se il primo tentativo di notifica non va a buon fine, il notificante deve riattivare senza indugio il procedimento notificatorio compiendo gli atti necessari a conservarne gli effetti; in difetto, l’impugnazione resta improcedibile/inammissibile per vizio della notifica.
- Le questioni di merito restano assorbite quando il giudizio di cassazione è definito per una causa preliminare di inammissibilità derivante dalla notificazione
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34882/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34883/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34884/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34902/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34910/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34912/2024 del 30/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →