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Sentenza

Sentenza n. 2784/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale del 05/11/2025, a firma del Direttore della Direzione Valorizzazione Economica e Sociale del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, notificata in data 10.11.2025, avente ad oggetto: "Accesso e sgombero dell'area di proprietà di Roma Capitale sita in Viale -OMISSIS-, distinta in Catasto Terreni al foglio 468, particella 658 (mq 2.218), risultante dalla fusione delle particelle 697 e 700, inventariata come patrimonio indisponibile di Roma Capitale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per l’accertamento, in via incidentale, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione della predetta area, distinta in Catasto Terreni al foglio 468, particella 658 (mq 2.218) in capo alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202601104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di accesso, riacquisizione e sgombero di un'area appartenente al patrimonio indisponibile di Roma Capitale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune proprietario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha disposto l'accesso e lo sgombero dell'area, sostenendo di esserne divenuta proprietaria per usucapione. A fondamento della pretesa ha richiamato un verbale di conciliazione autenticato il 3 febbraio 2023, che avrebbe accertato l'intervenuto acquisto della proprietà. La controversia implica quindi la negazione della proprietà comunale e la rivendicazione, in capo alla ricorrente, del diritto dominicale sull'immobile. Roma Capitale ha resistito sostenendo di essere proprietaria dell'area, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente, e ha dedotto, altresì, la non usucapibilità del bene. Il TAR ha rilevato d'ufficio possibili profili di difetto di giurisdizione, sottoponendoli alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La decisione è fondata sul petitum sostanziale: la domanda, al di là dell'impugnazione formale della determinazione di sgombero, è interamente incentrata sull'accertamento della proprietà dell'area e sulla rivendicazione del bene da parte della ricorrente, con contestuale negazione del diritto dominicale affermato da Roma Capitale. Si tratta pertanto di una controversia su diritti soggettivi di natura proprietaria, estranea alla giurisdizione amministrativa. La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, anche quando il giudice rilevi una questione decisiva di rito quale il difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del codice di rito

    La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la prosecuzione o riproposizione della causa davanti al giudice ordinario, con gli effetti previsti dalla norma sul trasferimento della domanda.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla natura effettiva della posizione giuridica dedotta, non alla forma dell'atto impugnato o alla qualificazione formale della domanda.
  • Quando la controversia è diretta ad accertare la proprietà di un bene e a negare il diritto dominicale vantato da un'altra parte, essa riguarda diritti soggettivi e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se la domanda è formalmente proposta per l'annullamento di un provvedimento amministrativo di sgombero o riacquisizione.
  • La contestazione della proprietà pubblica di un'area e la rivendicazione dell'acquisto per usucapione costituiscono questioni proprietarie che non rientrano, in quanto tali, nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non impedisce la prosecuzione della controversia davanti al giudice ordinario secondo il meccanismo previsto dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoPatrimonio e alienazioni
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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