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Sentenza

Sentenza n. 5516/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 249 del 14.10.2025, recante ingiunzione ad horas alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, in Via San Francesco a Patria, sulle aree in catasto al foglio n. 46, particelle n. 63 (mq 3.880) e n. 157 (mq 27.087), della nota prot. n. 53582 del 16.4.2025 della P.M. e della nota prot. 1575550 del 26.8.2025 del MASE e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202506330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale che ingiungeva alla Regione Campania la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati e la pulizia dell’area, oltre all’adozione di misure per prevenire futuri sversamenti; impugnate anche le note presupposte indicate in epigrafe.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La Regione Campania ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale, contestando che ricorressero i presupposti per il potere contingibile e urgente, dato che l’abbandono di rifiuti era un fenomeno prevedibile e fronteggiabile con strumenti ordinari. Ha dedotto, in subordine, l’illegittimità dell’ordine ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l’area era riconducibile a un’ex particella espropriata per la realizzazione della SS 162 e gestita da ANAS e che non era stata accertata una sua responsabilità dolosa o colposa nell’abbandono o nella mancata rimozione dei rifiuti. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per l’erronea indicazione del numero dell’ordinanza e ha richiamato precedenti ordini non impugnati e ottemperati dalla Regione. La Città Metropolitana ha contestato che l’area fosse parte della strada provinciale o delle sue pertinenze, qualificandola come strada interpoderale di accesso a fondi privati.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione d’inammissibilità: l’erronea indicazione del numero dell’ordinanza era un errore materiale riconoscibile e non rendeva incerto l’oggetto dell’impugnazione. Ha qualificato il potere esercitato come quello tipico previsto dall’art. 192 d.lgs. 152/2006, trattandosi di un ordine di rimozione di rifiuti. Ha respinto la censura procedimentale perché risultava documentata la comunicazione di avvio del procedimento. Ha invece accolto le censure relative alla violazione dell’art. 192 e ai difetti di istruttoria e motivazione: la responsabilità del proprietario o gestore richiede l’accertamento di dolo o colpa e non può fondarsi su responsabilità oggettiva; il Comune non aveva fornito elementi concreti né dimostrato il nesso tra una specifica omissione della Regione e l’abbandono dei rifiuti. L’art. 14 del codice della strada non poteva supplire alla prova della colpa, poiché i rifiuti non erano sulla carreggiata della SP 1 né sulle sue pertinenze, ma su strade interpoderali di accesso a fondi privati. Il Comune non aveva inoltre accertato adeguatamente la titolarità o la disponibilità dell’area e la sua eventuale qualificazione come pertinenza stradale. Ricorso accolto e ordinanza annullata; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    Tale disposizione subordina la responsabilità del proprietario o gestore all'imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa.

    L’ordine di rimozione nei confronti del proprietario o gestore presuppone l’accertamento di dolo o colpa; non è ammessa una responsabilità oggettiva e occorre un’istruttoria che dimostri la condotta imputabile.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    la contingibilità va intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, stante l'accidentalità, l'imprevedibilità ed eccezionalità della situazione, e l'urgenza come assoluta necessità di un intervento non rinviabile

    Il potere sindacale contingibile e urgente richiede una situazione eccezionale e imprevedibile non fronteggiabile con i rimedi ordinari e la necessità assoluta di un intervento non rinviabile; nella controversia, tuttavia, l’atto è stato ricondotto al potere tipico dell’art. 192.

  • art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. 285/1992

    L'obbligo di "manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo" previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a), del codice della strada è infatti funzionale alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.

    L’obbligo manutentivo stradale rileva per fondare la responsabilità senza autonoma prova dell’elemento soggettivo soltanto quando i rifiuti insistono sulla strada o su una sua pertinenza. Non si applica a un’area interpoderale di accesso a fondi privati non qualificata come pertinenza stradale.

  • art. 7 l. 241/1990

    Sotto il profilo procedimentale risulta documentato che il provvedimento è stato preceduto da comunicazione di avvio del procedimento prot. 58332 del 28.4.2025, tant’è che in data 10.7.2026 il Comune ha fornito la prova del predetto adempimento, con conseguente infondatezza del motivo di diritto proposto dalla ricorrente.

    La censura di violazione della partecipazione procedimentale è infondata quando risulta provata la comunicazione di avvio del procedimento.

Massime di principio

  • La responsabilità del proprietario o gestore di un’area per l’abbandono di rifiuti ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 richiede la prova del dolo o della colpa e non può essere configurata in via oggettiva; l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria idonea a individuare la condotta imputabile e il nesso con l’abbandono o la mancata rimozione.
  • L’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia previsto dall’art. 14 del codice della strada può rilevare, ai fini dell’accertamento della responsabilità per rifiuti, quando questi si trovino sulla sede stradale o sulle sue pertinenze. Non può essere esteso a un’area distinta, quale una strada interpoderale di accesso a fondi privati, senza averne accertato la qualificazione come pertinenza stradale.
  • L’ordinanza di rimozione dei rifiuti adottata nei confronti di un proprietario o gestore deve essere preceduta dall’accertamento della sua titolarità o disponibilità dell’area e dall’individuazione di elementi concreti di dolo o colpa; la sola proprietà, gestione o attribuzione di generici compiti di vigilanza non dimostra la responsabilità.
  • L’erronea indicazione del numero dell’atto impugnato non determina l’inammissibilità del ricorso quando si tratta di un errore materiale riconoscibile e non sussiste incertezza sull’oggetto dell’impugnazione.
  • Il potere contingibile e urgente richiede una situazione imprevedibile ed eccezionale non fronteggiabile con strumenti ordinari e un intervento assolutamente non rinviabile; la disponibilità di un potere tipico esclude di regola il ricorso al potere extra ordinem, salvo che specifiche esigenze contingenti giustifichino misure urgenti e temporanee di tutela dell’incolumità pubblica.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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