Cassazione Penale, Sentenza n. 39866/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. tra due distinti giudicati: a) sentenza di condanna per omicidio e reati connessi commessi in Bar (Montenegro) tra dicembre 1999 e settembre 2000 (sent. 26/06/2019, irrev. 19/10/2021); b) sentenza di condanna per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e violazione della legge sulle armi, commessi in Brindisi-Lecce fino a settembre/ottobre 2000 (sent. 29/06/2009, irrev. 16/06/2010). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 81, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 416-bis e vizio di motivazione, sostenendo che i reati erano parte di un unico disegno criminoso (stessa area territoriale, stesso arco temporale, finalità strumentale al rafforzamento del sodalizio) e denunciando presunta disparità di trattamento rispetto a un coimputato (Belfiore) per il quale la continuazione era stata riconosciuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha adeguatamente motivato la decisione basandosi su elementi concreti ricavati dalle sentenze di merito: l'omicidio di Lippolis è stato ritenuto avente matrice occasionale, scaturito da un episodio specifico (furto compiuto dalla vittima) che rese necessaria la punizione e che non era prevedibile con la specificità richiesta al momento dell'ingresso di Cincinnato nel sodalizio. La Cassazione ha ribadito il principio che il vincolo di continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine è possibile in teoria ma non automatico: occorrono elementi concreti che dimostrino una previsione unitaria e specifica "ab origine" del disegno criminoso. È stata altresì ritenuta infondata la censura sulla presunta disparità di trattamento nei confronti del coimputato, perché non sono state fornite dall'appellante specifiche ragioni di identità delle posizioni. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine all'istanza di riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati già giudicati; l'interpretazione applicata è che l'accertamento della continuazione richiede prova della previsione unitaria e specifica del disegno criminoso
art. 416-bis cod. pen.
Norma relativa all'associazione di tipo mafioso; la sentenza precisa che l'esistenza del reato associativo non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione con i reati-fine commessi nell'ambito dell'associazione
art. 3 Costituzione
Richiamato dal ricorrente per contestare una presunta violazione del principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e priva di fondamento in mancanza di elementi che dimostrino l'identità delle posizioni processuali
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al concorso di reati e alla determinazione del quadro soggettivo comune; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul requisito della programmazione "ab origine" per il vincolo di continuazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
art. 577 cod. pen. (omicidio) e successive norme collegate
Richiamate come reati oggetto del giudicato per i quali si contestava la riconducibilità alla continuazione; la Corte ha ritenuto che l'omicidio fosse conseguenza di circostanze sopravvenute e non programmato ab origine
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine non è automatico: è necessario provare concretamente che i reati-fine fossero previsti in modo unitario e specifico "ab origine" del sodalizio o, alternativamente, al momento dell'effettivo ingresso del singolo nell'associazione
- La strumentalità della condotta al rafforzamento dell'associazione (ovvero il fatto che un reato servisse alla funzionalità del sodalizio) non è di per sé sufficiente a stabilire la continuazione, se mancano elementi che dimostrino la previsione specifica dell'atto criminoso
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'apprezzamento degli elementi fattuali (causali, modalità, sistematicità, contesto territoriale e temporale); la Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti quando la motivazione è congrua
- Per contestare efficacemente un diniego di continuazione è necessario indicare con precisione gli elementi che dimostrano l'identità del disegno criminoso (pianificazione, previsione temporale, ruoli e funzioni nel sodalizio) e, se si invoca disparità di trattamento rispetto a terzi, comparare circostanze oggettive rilevanti
- Omicidi o altri reati-fine sorti per eventi contingenti, occasionali o per circostanze sopravvenute difficilmente si qualificano come programmati 'ab origine' e quindi difficilmente rientrano nel vincolo di continuazione con il reato associativo
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