Cassazione Penale, Ordinanza n. 10231/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata accolta alcuna censura sulla prescrizione né sul trattamento sanzionatorio, ritenuti rispettivamente infondato e aspecifico/manifestaamente infondato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo: 1) la violazione dell'art. 160 c.p. per la mancata declaratoria di prescrizione prima della decisione di secondo grado; 2) l'errata applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che la pena non sarebbe stata determinata nel minimo edittale e che le attenuanti generiche non sarebbero state concesse. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, nel caso concreto, il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello; ha richiamato la disciplina della sospensione della prescrizione dell'art. 159 c.p., come interpretata dalle Sezioni Unite, evidenziando il diverso regime temporale applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 e a quelli commessi dal 1 gennaio 2020. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche con la personalità negativa dell'imputato e i numerosi precedenti penali, anche specifici, nonché la determinazione della pena oltre il minimo edittale in ragione della gravità non minimale del fatto.
Norme richiamate
art. 160 c.p.
Richiamato come norma evocata dalla difesa in tema di prescrizione; la Corte esclude la sua violazione nel caso concreto perché il reato non risultava prescritto alla data della decisione di appello.
art. 159 c.p.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa (3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019); per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 opera il diverso assetto derivante dalla legge n. 134/2021.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua fondata sulla personalità dell'imputato e sui precedenti penali, anche specifici.
art. 133 c.p.
La pena può essere determinata sopra il minimo edittale in presenza di una motivazione che valorizzi la gravità non minimale del fatto.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata quale fonte del regime di sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi nel relativo periodo di vigenza.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
Richiamata nel quadro della successione normativa in tema di prescrizione, senza effetti retroattivi secondo la Corte.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamata quale fonte del diverso regime applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione va applicata in base al tempo di commissione del reato secondo il regime intertemporale delineato dalle riforme succedutesi nel tempo; non è consentito affermare la prescrizione senza verificare il concreto quadro normativo applicabile ratione temporis.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non illogica che valorizzi elementi negativi della personalità dell'imputato e i precedenti penali, anche specifici.
- La determinazione della pena oltre il minimo edittale è censurabile solo se manca una motivazione congrua: è sufficiente che il giudice di merito richiami la gravità del fatto e gli elementi dell'art. 133 c.p. rilevanti nel caso concreto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi risultano manifestamente infondati o aspecifici, specie se mirano a rimettere in discussione valutazioni di merito già adeguatamente motivate dal giudice di appello.
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