Cassazione Penale, Sentenza n. 6855/2024 del 15/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) contestando la disposizione della confisca delle somme poste in sequestro. Lamentava che il Tribunale avesse illegittimamente ritenuto quelle somme provento del reato nonostante la sua dichiarazione che il denaro appartenesse alla madre convivente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato limitatamente alla confisca del denaro. Ha osservato che la sentenza del Tribunale si era limitata a disporre "la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e di quanto altro in sequestro" richiamando l'art. 85 d.P.R. 309/1990, ma senza specificare di che cosa si trattasse né fornire la motivazione richiesta per la confisca del denaro. La Corte ha quindi annullato la sentenza soltanto per quanto riguarda la confisca delle somme sequestrate (non la confisca della sostanza stupefacente), ordinando il rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio sul punto in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regime del giudizio per applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte ricorda che, se le misure accessorie non sono oggetto dell'accordo, quelle statuizioni sono impugnabili.
art. 73, commi 1 e 4, T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990)
Norma che disciplina il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti; su tale capo fu concordata la pena applicata dal Tribunale.
art. 85 d.P.R. 309/1990
Norma richiamata dal Tribunale: disciplina le pene accessorie conseguenti a reati in materia di stupefacenti. La Corte rileva che tale richiamo è inconferente rispetto alla confisca e non giustifica né motiva l'ablazione del denaro.
art. 85-bis T.U. stupefacenti / art. 240-bis cod. pen.
Norme attinenti alla confisca speciale e alla confisca per sproporzione. La Corte osserva che, se il giudice avesse inteso applicare la confisca per sproporzione o la disciplina di confisca in casi particolari, avrebbe dovuto richiamare espressamente le norme e fornire la motivazione sugli elementi che giustificano l'ablazione (prova di sproporzione, inattendibilità delle giustificazioni sulla provenienza, pertinenzialità al reato).
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma citata in relazione alle richieste trasmesse dal Pubblico Ministero in Cassazione; qui rilevante solo per la partecipazione/posizione del Procuratore generale nella fase di impugnazione.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), le statuizioni non oggetto dell'accordo (es. misure patrimoniali come la confisca) restano impugnabili e richiedono motivazione piena.
- La semplice formula "confisca di quanto in sequestro" è insufficiente: il giudice deve indicare chiaramente di quali beni si tratta e fornire la specifica motivazione che giustifica l'ablazione.
- Il richiamo a norme che disciplinano pene accessorie (es. art. 85 DPR 309/1990) non sostituisce la necessità di motivare la confisca: se si intende applicare la confisca per sproporzione o altre forme speciali, occorre richiamare la norma corretta (es. art. 240-bis c.p.) e motivare sui presupposti richiesti (pertinenzialità, sproporzione, inattendibilità delle giustificazioni).
- Se il ricorrente dichiara che le somme appartengono a terzi (es. madre convivente), il giudice ha l'obbligo di valutare e motivare l'attendibilità di tale allegazione prima di disporre la confisca.
- Se la motivazione sulla confisca è carente, la Cassazione annulla la parte relativa alla confisca e rinvia per un nuovo esame con diversa composizione del giudice.
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