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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24561/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, condannati in appello per ricettazione, hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Sostenevano che la Corte di appello avesse costruito il giudizio su un percorso argomentativo meramente congetturale, quindi non fondato su una valida massima di esperienza né su un corretto ragionamento probatorio. La Cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione d'appello si fondava su obiettive emergenze probatorie e su un corretto uso della prova logica, con valorizzazione di dati indiziari valutati in modo unitario e globale. In particolare, è stata ritenuta logicamente argomentata la conclusione circa la provenienza illecita delle ricariche telefoniche oggetto di ricettazione e la consapevolezza di tale provenienza in capo agli imputati.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come base del delitto di ricettazione contestato agli imputati; la Corte conferma che la motivazione di merito ha logicamente accertato la provenienza illecita dei beni e la consapevolezza degli imputati.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la Corte di merito fonda il proprio giudizio su una vera massima di esperienza e su obiettive emergenze probatorie, mentre è censurabile solo un ragionamento fondato su mera congettura o su una regola generale priva di plausibilità.
  • La prova logica, se costruita mediante un corretto procedimento valutativo degli indizi considerati unitariamente e globalmente, ha pari dignità rispetto alla prova diretta o storica.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione non consente di sostituire una diversa lettura del materiale probatorio, se la decisione impugnata mostra un percorso argomentativo coerente e conforme alle massime di esperienza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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