Regolamento (UE) 2024/338
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/338 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/338 aggiorna l’elenco delle persone fisiche sottoposte a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2016/1686. In particolare, sopprime una voce relativa a una persona deceduta e inserisce una nuova persona nell’allegato I. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 con la soppressione di una voce e l’inserimento di una nuova persona fisica nelle misure restrittive contro ISIL (Da'esh) e Al Qaeda
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro l’ISIL (Da'esh), Al Qaeda e le persone, i gruppi, le imprese, le entità e gli organismi a essi associati, mediante la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il testo indica l’entrata in vigore il 16 gennaio 2024.
Aggiornamento delle misure restrittive contro ISIL (Da'esh) e Al Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/338 interviene sul sistema sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) 2016/1686, aggiornando l’elenco delle persone fisiche sottoposte a misure restrittive. Il considerando evidenzia la persistente minaccia rappresentata da ISIL (Da'esh), Al Qaeda e dai soggetti associati, che giustifica la revisione dell’allegato I.
Base giuridica e contesto normativo
Il Consiglio adotta il regolamento richiamando il TFUE e, in particolare, l’articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/1686. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure restrittive supplementari dell’Unione contro il terrorismo internazionale e i soggetti ad esso collegati.
Modifiche all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686
La modifica è limitata alla sezione A dell’allegato I, relativa alle persone fisiche di cui all’articolo 3 del regolamento base. In concreto:
- la voce n. 16 relativa a Bonomade Machude OMAR è soppressa;
- è inserita la voce n. 17 relativa ad Andreas Martin MÜLLER, indicato anche con numerosi alias: Ahmed Khaled Müller, Abu Nusaibah, Abu Nusaiba, Abu Nussaiba, Miqdad, Abu Miqdad, Yasser Murat, Mr Akam, Abu Shahid, Nigeri.
Per la nuova persona elencata sono indicati anche i dati identificativi rilevanti ai fini sanzionatori: data di nascita 15 febbraio 1972, luogo di nascita Cochem, Renania-Palatinato, Germania, sesso maschile, cittadinanza tedesca, numero di passaporto C73TV06C9 e numero di carta d’identità 5210375966.
Effetti, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio europeo.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato: la sezione A (Persone fisiche di cui all’articolo 3) vede la soppressione della voce n. 16 relativa a Bonomade Machude OMAR e l’inserimento della nuova voce n. 17 relativa ad Andreas Martin MÜLLER, con i relativi alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, numero di passaporto e numero di carta d’identità.
Base giuridica e finalità
Il Consiglio adotta il regolamento di esecuzione sulla base dell’articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/1686, al fine di adeguare l’elenco restrittivo alla persistente minaccia rappresentata da ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e da soggetti associati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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