Cassazione Civile, Ordinanza n. 05741/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un soggetto che aveva chiesto l’ammissione di crediti di lavoro nei confronti della società poi fallita, asserendo di avere svolto attività lavorativa subordinata e di non avere percepito retribuzioni per un determinato periodo, oltre all’indennità di preavviso e al T.f.r. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione ritenendo non provata la subordinazione, anche in ragione della qualità di presidente del consiglio di amministrazione rivestita dal richiedente e della conseguente incompatibilità, in difetto di prova dell’assoggettamento al potere direttivo della società. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: con i primi e con il quarto ha denunciato omessa pronuncia del Tribunale su periodi di rapporto e su una domanda subordinata relativa al T.f.r., deducendo violazione degli artt. 112, 99 e 112 c.p.c.; con il secondo e il terzo ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe male valutato la documentazione prodotta (CUD, buste paga, lettera di licenziamento e delibera del consiglio di amministrazione) e avrebbe erroneamente escluso la compatibilità tra carica sociale e lavoro subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi con cui era stata denunciata l’omessa pronuncia, perché tale vizio va fatto valere come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge o vizio motivazionale; inoltre i motivi difettavano di specificità, non avendo il ricorrente trascritto gli atti e le allegazioni rilevanti per dimostrare la domanda asseritamente non esaminata. Ha reputato inammissibili anche i motivi relativi all’art. 2697 c.c., poiché essi non denunciavano un’erronea ripartizione dell’onere della prova, ma miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale e la ricostruzione della fattispecie, attività non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha altresì ribadito che la coesistenza tra carica di amministratore e lavoro subordinato è configurabile solo quando siano accertate mansioni diverse e un effettivo vincolo di subordinazione, circostanza che il giudice di merito aveva escluso sulla base delle risultanze istruttorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia integra un error in procedendo e deve essere dedotta come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 99 c.p.c.
Richiamato nel ricorso, ma la Corte non ne ravvisa una concreta violazione autonoma rispetto alla censura di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Non è il vizio corretto per denunciare l’omessa pronuncia; inoltre non consente di sindacare la mera valutazione delle prove quando il giudice abbia applicato la regola sull’onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro corretto per dedurre la nullità derivante da omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Non può essere utilizzato per censurare l’omessa pronuncia; inoltre non consente una nuova valutazione del merito probatorio.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico e contenere l’indicazione/trascrizione degli atti rilevanti; il difetto di tali requisiti comporta inammissibilità.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l’onere della prova; non quando la doglianza investa la sola valutazione delle prove.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione va dedotta come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: quando si denuncia omessa pronuncia, occorre indicare in modo puntuale gli atti e le allegazioni che fondano la domanda asseritamente non esaminata.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non è configurabile quando la censura mira a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio.
- La qualifica di amministratore di società di capitali può coesistere con un rapporto di lavoro subordinato solo se siano provati mansioni diverse rispetto alla carica e un effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo sociale competente.
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie, se congruamente motivate, non sono sindacabili in cassazione come mera rilettura delle prove.
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