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Sentenza

Sentenza n. 11177/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 767/2023 pubbl. il 14/06/2023 RG n. 1147/2023 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202514666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 767/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Frosinone, pronunciata quale giudice del lavoro, notificata presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ordinando l'attivazione della Carta elettronica con la provvista indicata nel titolo, oltre al pagamento delle spese del precedente giudizio. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. L'Amministrazione si è costituita formalmente, senza contestare l'inesecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme dovute e compiendo gli atti necessari, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi sessanta giorni. È stato escluso ogni compenso per l'attività commissariale, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Richiede, ai fini dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale che fonda il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, già riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione presso la sua sede reale con le formalità previste per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato e l'inottemperanza non sia controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine perentorio, disponendo il pagamento delle somme e il compimento degli atti necessari.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nel dirigente competente dell'amministrazione, anche con facoltà di delega, per l'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente competente non comporta un compenso ulteriore quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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