Cassazione Penale, Ordinanza n. 22678/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compresa l'affermazione di responsabilità per i reati contestati in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, riqualificando i capi 1) e 2) dell'imputazione, aveva affermato la sua responsabilità per bancarotta documentale semplice, bancarotta semplice impropria, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e bancarotta fraudolenta per distrazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo 3), sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo 4), contestando la configurabilità della fattispecie o il suo rapporto con gli altri reati. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su doglianze di merito e su una richiesta di rivalutazione della prova non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché tra i reati di cui ai capi 2), 3) e 4) non vi è rapporto di specialità, sicché è configurabile il concorso di reati.
Norme richiamate
art. 15 c.p.
La norma sul rapporto di specialità è richiamata per escludere che tra le fattispecie incriminatrici considerate vi sia un rapporto tale da consentire l'applicazione di una sola disposizione; in mancanza di specialità, i reati concorrono tra loro.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio.
- Una motivazione di merito priva di vizi logici o giuridici non può essere sostituita in cassazione da una diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.
- Tra fattispecie incriminatrici diverse opera il principio del concorso di reati quando non sussiste un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p.; la mera sovrapposizione fattuale non basta a trasformarle in un'unica figura di reato.
- La contestazione del concorso tra reati può essere respinta come manifestamente infondata quando le fattispecie non presentano un nesso di specialità idoneo a escludere la pluralità di illeciti.
Come è indicizzato
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