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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22678/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compresa l'affermazione di responsabilità per i reati contestati in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, riqualificando i capi 1) e 2) dell'imputazione, aveva affermato la sua responsabilità per bancarotta documentale semplice, bancarotta semplice impropria, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e bancarotta fraudolenta per distrazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo 3), sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo 4), contestando la configurabilità della fattispecie o il suo rapporto con gli altri reati. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su doglianze di merito e su una richiesta di rivalutazione della prova non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché tra i reati di cui ai capi 2), 3) e 4) non vi è rapporto di specialità, sicché è configurabile il concorso di reati.

Norme richiamate

  • art. 15 c.p.

    La norma sul rapporto di specialità è richiamata per escludere che tra le fattispecie incriminatrici considerate vi sia un rapporto tale da consentire l'applicazione di una sola disposizione; in mancanza di specialità, i reati concorrono tra loro.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio.
  • Una motivazione di merito priva di vizi logici o giuridici non può essere sostituita in cassazione da una diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.
  • Tra fattispecie incriminatrici diverse opera il principio del concorso di reati quando non sussiste un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p.; la mera sovrapposizione fattuale non basta a trasformarle in un'unica figura di reato.
  • La contestazione del concorso tra reati può essere respinta come manifestamente infondata quando le fattispecie non presentano un nesso di specialità idoneo a escludere la pluralità di illeciti.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariReati tributariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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