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Sentenza

Sentenza del 06/08/2019 n. 20943 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Atti presupposti - Legittimità - Sindacato - Condizioni - Diretta contestazione ed impugnazione con l'atto conclusivo - Necessità - Conseguenze - Poteri officiosi del giudice tributario - Esclusione - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato gli avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006. I quattro motivi riguardavano: la mancata allegazione delle agende extracontabili e delle dichiarazioni utilizzate dall’Ufficio; l’illegittima acquisizione degli elementi probatori durante un accesso domiciliare, per asserita assenza o insufficiente motivazione dell’autorizzazione e dei gravi indizi; la violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni; e l’utilizzo di dichiarazioni di terzi in violazione del divieto di prova testimoniale. La contribuente contestava inoltre la motivazione per relationem dell’avviso e invocava un precedente giudicato esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la società al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito. Ha ritenuto valida la motivazione per relationem dell’avviso, poiché il processo verbale di constatazione e gli elementi essenziali erano conosciuti o adeguatamente riportati. Ha escluso l’inutilizzabilità automatica degli elementi acquisiti, rilevando che l’accesso domiciliare era stato autorizzato e che la contribuente non aveva contestato tempestivamente, insieme all’atto impositivo finale, la legittimità dell’autorizzazione. Ha inoltre chiarito che le dichiarazioni raccolte dai verificatori sono utilizzabili come informazioni e non costituiscono prova testimoniale vietata. Il giudicato esterno invocato è stato escluso perché riferito alla valutazione di specifiche prove e ricostruzioni fattuali, non a elementi permanenti della fattispecie impositiva.

Norme richiamate

  • Legge n. 448 del 2001

    Ha ampliato la giurisdizione tributaria, consentendo il sindacato del giudice anche sugli atti presupposti e preparatori dell’atto impositivo finale.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Disciplina l’obbligo di motivazione degli atti tributari e, nel caso esaminato, non è stato ritenuto violato perché il rinvio al processo verbale consentiva di comprendere la pretesa fiscale e di esercitare la difesa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Riguarda la motivazione e il contenuto dell’avviso di accertamento; la motivazione per relationem è ammessa quando l’atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente e contiene gli elementi necessari.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2

    Richiede, per l’accesso domiciliare a fini fiscali, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e la sussistenza di gravi indizi di violazioni tributarie. I presupposti devono concorrere congiuntamente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33

    Disciplina i poteri di verifica e di accesso dell’amministrazione finanziaria, coordinandosi con le garanzie previste per gli accessi domiciliari.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l’accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; la censura della società non è stata accolta.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Disciplina l’accertamento IVA e l’utilizzo degli elementi acquisiti dall’Ufficio per rettificare le operazioni imponibili.

  • Codice civile, art. 2697

    Stabilisce la regola generale sull’onere della prova; la Corte non ha ravvisato una sua violazione nella valutazione degli elementi indiziari.

  • Costituzione, art. 111

    Richiama i principi del giusto processo; nel caso concreto non è stata riconosciuta alcuna lesione delle garanzie processuali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Attribuisce al giudice tributario limitati poteri istruttori officiosi, ma non gli consente di sostituirsi alle parti inattive in un processo tendenzialmente dispositivo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4

    Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

    Il divieto riguarda l’assunzione diretta della testimonianza da parte del giudice; le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori e inserite nel processo verbale possono invece essere utilizzate come elementi informativi e probatori.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6

    Impone al ricorrente per cassazione di esporre con specificità i fatti processuali e di indicare o trascrivere gli atti rilevanti; il primo motivo è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Gli atti presupposti o preparatori, come l’autorizzazione a un accesso domiciliare, devono essere contestati espressamente e tempestivamente insieme all’atto impositivo finale; in mancanza, il contribuente rischia la preclusione della contestazione.
  • Il giudice tributario non è tenuto a ricercare d’ufficio le prove mancanti né a colmare le carenze istruttorie delle parti: chi contesta la legittimità di un atto deve allegare e dimostrare i fatti rilevanti.
  • La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è generalmente valida se l’atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente e consente di individuare con chiarezza la pretesa fiscale e di predisporre la difesa.
  • L’acquisizione irregolare di elementi durante una verifica non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità; tale conseguenza è più probabile quando sono coinvolti diritti fondamentali, come l’inviolabilità del domicilio, e mancano autorizzazione o gravi indizi.
  • Le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di Finanza o dall’amministrazione finanziaria non sono prove testimoniali in senso tecnico e possono essere utilizzate come elementi di prova, anche se non rese in contraddittorio.
  • Il giudicato esterno non si estende normalmente alla valutazione di singole prove o alla ricostruzione di fatti specifici di un diverso periodo d’imposta, salvo che riguardi elementi permanenti e comuni a più annualità.

Testo integrale

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