Cassazione Penale, Sentenza n. 02226/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha proposto ricorso per Cassazione deducendo, con unico motivo, violazione degli artt. 192, 521 e 546 c.p.p. in relazione all'art. 606, lett. e) c.p.p., per presunta carenza di motivazione circa l'inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, e per erronea applicazione dei canoni di valutazione dell'attendibilità estrinseca della persona offesa (richiamando l'art. 192 in relazione all'art. 606, lett. b)). In sostanza si contestava la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la valutazione probatoria che ha portato all'assoluzione in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che il motivo fosse sostanzialmente un atto d'appello che impinge sul merito, invocando impropriamente la "carenza di motivazione" (categoria non prevista ai fini di Cassazione) e non i vizi consentiti dall'art. 606 c.p.p. Inoltre ha ribadito che non è consentito utilizzare l'art. 192 per eludere i limiti di cui all'art. 606. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che non è consentito usare l'art. 192 c.p.p. per aggirare i limiti di ammissibilità dei motivi di cui all'art. 606; non può quindi essere invocato per criticare la valutazione delle prove quando ciò equivale a sollevare censure meramente valutative non consentite in Cassazione.
Richiamato nel ricorso tra le norme presumibilmente violate; la Corte non lo considera idoneo a sorreggere una censura sulla motivazione che di fatto impugna il merito della valutazione probatoria.
Citato dal ricorrente come parametro di censura in relazione all'art. 606; la Corte ha comunque escluso che le doglianze espresse rientrino nei vizi di motivazione consentiti per la Cassazione.
La Corte ha applicato i limiti stabiliti da questa disposizione, precisando che in Cassazione la censura sulla motivazione è ammessa solo per mancanza della motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità (ictu oculi). La generica contestazione della "carenza di motivazione" o la rinnovata valutazione delle prove non sono ammissibili.
Richiamata dal ricorrente in connessione all'art. 192; la Corte segnala che le ipotesi e i limiti di cui alle varie lettere dell'art. 606 non possono essere sovrapposte per superare il divieto di sindacare meramente il merito.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e privo dei requisiti di cui a questa norma, che richiede l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste, condizione essenziale per l'ammissibilità del ricorso.
Applicata per conformare la conseguenza dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma liquidata in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un terzo giudizio di merito: le censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione delle prove sono inammissibili se non inquadrate nei ristretti vizi motivazionali previsti dall'art. 606 c.p.p.
- I vizi di motivazione ammessi in Cassazione sono la mancanza della motivazione, la contraddittorietà e la manifesta illogicità (ictu oculi); ogni critica va tarata su questi parametri e spiegata in modo circostanziato.
- Non è possibile utilizzare l'art. 192 c.p.p. come "via alternativa" per superare i limiti di ammissibilità dell'art. 606: le doglianze probatorie devono essere formulate rispettando i parametri specialistici della Cassazione.
- Il ricorso per Cassazione deve esporre ragioni di fatto e di diritto specifiche (art. 581 c.p.p.): motivi aspecifici o generici sono causa di inammissibilità.
- Attaccare l'attendibilità di una persona offesa richiede di confrontarsi puntualmente con il nucleo logico della decisione impugnata; la mera elencazione di argomenti astratti sull'inattendibilità non basta.
- Il rischio pratico di un ricorso inammissibile comprende la condanna alle spese e, quando ricorrano profili di colpa nella scelta dell'impugnazione, anche sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
- Prima di proporre ricorso per Cassazione, valutare se la censura rientra effettivamente nelle ipotesi di cui all'art. 606 e predisporre una motivazione puntuale che evidenzi la frattura logica o la manifesta illogicità della decisione impugnata.
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