Cassazione Penale, Sentenza n. 12198/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta semplice derivanti dai fallimenti di Meta! Tech s.r.l. e Recs s.r.l. Il ricorso censura: 1) errata applicazione dell'art. 2634, comma 3, c.c. e mancata considerazione del "vantaggio fondatamente prevedibile" per le società beneficiarie (operazioni infragruppo giustificate dall'interesse del gruppo); 2) mancata prova del dolo (coefficient soggettivo) delle operazioni infragruppo; 3) mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice (al massimo colposa/imprudente); 4) omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'esistenza di un vantaggio compensativo concreto per le società depauperate né abbia confutato la natura depauperativa delle operazioni alla luce della situazione economico-patrimoniale delle società. Ha inoltre ribadito che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione richiede solo il dolo generico (la volontà di destinare il patrimonio a finalità diverse da quelle di garanzia dei creditori) e che la portata delle distrazioni era cospicua, escludendo la mera colpa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2634 cod. civ.
La norma è stata richiamata nella discussione: la Corte osserva che, per escludere la natura distrattiva di trasferimenti infragruppo, non basta invocare l'appartenenza al gruppo; l'imputato deve dimostrare l'esistenza di un vantaggio compensativo oggettivo e concretamente idoneo a compensare il depauperamento subito dalla società fallita
art. 438 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento procedurale alla decisione originaria del GIP che aveva condannato l'imputato in primo grado
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Norma applicata in sede di revisione delle pene accessorie in appello, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018
sentenza Corte costituzionale n. 222/2018
Richiamata per la rideterminazione delle pene accessorie in sede d'appello
art. 616 cod. proc. pen.
Predisposta la base normativa per la condanna del ricorrente alle spese del procedimento di cassazione e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Le operazioni infragruppo non escludono automaticamente la natura distrattiva: il soggetto che le invoca deve dimostrare specificamente un vantaggio compensativo concreto e prevedibile per la società depauperata, idoneo a neutralizzare l'effetto negativo sugli interessi dei creditori
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico: non è necessaria la volontà di causare il fallimento né la consapevolezza dello stato d'insolvenza, ma la consapevole volontà di destinare il patrimonio a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni sociali
- La valutazione della pericolosità dell'operazione tiene conto della situazione economico-patrimoniale della società e della congiuntura: trasferimenti che avvengono in fase di crisi e con rilevante entità sono più facilmente qualificati come distrattivi
- La mera produzione di un business plan o la tracciabilità delle operazioni infragruppo non garantisce l'esenzione da responsabilità se non dimostrano l'esistenza di benefici effettivi e concretamente compensativi per la società depauperata
- La richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice richiede elementi probatori affidabili che provino l'assenza del dolo e la natura esclusivamente colposa o imprudente dell'operato; argomentazioni alternative o generiche difficilmente risultano efficaci in Cassazione
- In caso di ricorso alla Corte di cassazione manifestamente infondato o aspecifico, è probabile la dichiarazione di inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese processuali a carico del ricorrente
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